AS 1999 2622
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
del 18 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati relativi al traffico degli ani- mali delle specie bovina, ovina, caprina e suina in una banca dati centrale, nonché la gestione di quest’ultima.
Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 2 Contenuto della banca dati
1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati inerenti all’azienda:
a. il numero di identificazione dell’azienda conformemente all’articolo 7 capo- verso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; b. il numero RIS ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti; c. il numero di identificazione cantonale dell’azienda; d. il tipo di azienda conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 27 giugno
1995 sulle epizoozie;
e. l’indirizzo dell’azienda; f. l’indirizzo del domicilio; g. il numero del Comune giusta l’ordinanza del 30 dicembre 19704 concer- nente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni; h. il numero di telefono (indirizzo dell’azienda e indirizzo del domicilio);
RS 916.404
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i. le coordinate dell’azienda; j. il veterinario di controllo o il controllore delle carni (nome e indirizzo pro- fessionale); k. il numero di animali per specie animale; l. lo statuto sanitario.
2 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati inerenti agli animali:
a. il numero di identificazione dell’animale; b. la data di nascita; c. la razza e il colore; d. il sesso; e. il numero di identificazione della madre e del padre; f. lo statuto sanitario e i risultati del controllo delle carni; g. l’appartenenza al libro genealogico; h. il decorso del parto; i. il giorno, il mese, l’anno e il modo di arrivo e di partenza. 3 Purché le persone interessate abbiano dato il loro consenso per scritto, nella banca dati possono essere registrati altri dati riguardanti: a. l’allevamento degli animali; b. il tipo di produzione, il foraggiamento e la forma di detenzione; c. lo stato di salute degli animali; d. la somministrazione di medicamenti; e. i risultati ottenuti alla macellazione; f. la classificazione della qualità degli animali abbattuti. 4 L’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) stabilisce in una direttiva tecni- ca i dati che devono essere annunciati obbligatoriamente.
Art. 3 Raccolta dei dati 1 Il gestore della banca dati (gestore) raccoglie i dati presso le aziende di cui all’ar- ticolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie, presso il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’Ufficio federale di statistica e presso gli organi esecutivi della legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura. 2 L’Ufficio federale può obbligare il gestore a concludere contratti per la raccolta e il trattamento di ulteriori dati. Tali contratti devono essere approvati dall’Ufficio fede- rale. Questo esamina in particolare che siano rispettati i principi della protezione dei dati.
5 RS 916.401
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3 Contratti possono essere conclusi con:
a. servizi d’igiene veterinaria secondo l’ordinanza del 27 giugno 19846 sul sus- sidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino e l’ordinanza del 13 gennaio 19997 sull’aiuto al servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti; b. organizzazioni di allevamento riconosciute secondo l’articolo 144 della leg- ge sull’agricoltura8; c. organizzazioni che eseguono compiti di cui all’articolo 34 dell’ordinanza del 7 dicembre 19989 sul bestiame da macello; d. macelli; e. organizzazioni, nonché persone fisiche e giuridiche che allevano o commer- ciano animali, oppure fabbricano o commerciano prodotti di origine ani- male.
Art. 4 Gestore 1 Il gestore gestisce la banca dati conformemente al mandato di prestazioni impartito dall’Ufficio federale. Il contratto disciplina l’entità, le condizioni e il pagamento delle prestazioni richieste. 2 La durata del contratto è fissata a 5 anni a decorrere dall’inizio della messa in eser- cizio. 3 Dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario, il gestore è indipendente dalle varie organizzazioni e imprese dell’economia animale e della carne.
4 Il gestore sottostà alla sorveglianza dell’Ufficio federale.
Art. 5 Controllo da parte del gestore 1 Il gestore verifica i dati rilevati, ne esamina la completezza e, se necessario, li ret- tifica. 2 Chiarisce le incertezze informandosi presso le aziende. Inoltre invia loro periodi- camente, per verifica, il registro degli animali. 3 In caso di sospetto di infrazioni alla legislatura sulle epizoozie, informa il veterina- rio cantonale competente.
Art. 6 Servizi pubblici con accesso alla banca dati 1 L’Ufficio federale è detentore della collezione di dati, ad eccezione dei dati del RIS (art. 2 cpv. 1 lett. b). Esso può consultare, modificare, cancellare o archiviare i suoi dati.
6 RS 916.314.1 7 RS 916.405.4 8 RS 910.1 9 RS 916.341
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2 Gli Uffici federali dell’agricoltura, della statistica e della sanità pubblica possono richiamare elettronicamente, ricevere e utilizzare i dati di cui necessitano per svolge- re i loro compiti. 3 Gli organi cantonali competenti possono richiamare elettronicamente i dati di cui necessitano per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura.
Art. 7 Privati con accesso alla banca dati 1 Purché le persone interessate abbiano dato il loro consenso per scritto, le aziende hanno accesso ai dati aziendali e ai dati inerenti agli animali che vi si trovano o che vi si sono trovati.
2 Le parti che hanno concluso un contratto con il gestore possono concordare il
trattamento di ulteriori dati, sempreché comprovino che la legislazione sulla prote- zione dei dati è rispettata. 3 L’Ufficio federale emana istruzioni tecniche concernenti le competenze di accesso ai dati.
Art. 8 Controllo ufficiale
1 L’Ufficio federale può eseguire controlli presso il gestore senza preavviso.
2 Stabilisce il tipo e la frequenza dei controlli presso le aziende da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie.
Art. 9 Priorità dei servizi pubblici Il gestore tratta prioritariamente i dati per i servizi pubblici con diritto di accesso che eseguono la legislazione sulle epizoozie.
Art. 10 Messa a disposizione e archiviazione dei dati
1 I dati devono poter essere ancora richiamati elettronicamente per tre anni:
a. dopo la cessazione dell’attività dell’azienda; b. dopo la morte degli animali a unghia fessa.
2 Tutti i dati devono essere in seguito archiviati per ulteriori 15 anni.
Sezione 3: Protezione dei dati
Art. 11 Diritto all’informazione e rettifica
1 Le persone interessate hanno diritto all’informazione e alla rettifica.
2 I dati inesatti devono essere rettificati dal gestore.
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Art. 12 Confidenzialità dei dati Tutte le persone incaricate di gestire la banca dati sono tenute a trattare confiden- zialmente i dati relativi alle persone interessate, alle loro aziende e ai loro animali.
Art. 13 Pubblicazione dei dati 1 La pubblicazione dei dati raccolti in relazione con la legislazione sulle epizoozie compete all’Ufficio federale. 2 La pubblicazione dei risultati che fanno parte della statistica ufficiale è disciplinata dall’articolo 11 dell’ordinanza del 30 giugno 199310 sull’organizzazione della stati- stica federale. 3 Le parti contraenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 possono disporre liberamente dei loro dati nei limiti fissati dalle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.
Sezione 4: Emolumenti
Art. 14
1 Gli emolumenti sono disciplinati in un’ordinanza separata.
2 Il trattamento dei dati per le parti contraenti è interamente a loro carico.
3 Il gestore non percepisce emolumenti per l’accesso elettronico ai dati necessari ai servizi pubblici con diritto di accesso per eseguire la legislazione sulle epizoozie e sull’agricoltura nonché per allestire la statistica federale. 4 Le informazioni alle aziende sui dati da esse forniti sono esenti da emolumenti.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 16 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 14 Annunci relativi al traffico di animali
1 Il detentore di animali annuncia alla banca dati centrale:
a. entro tre giorni lavorativi, l’apertura, l’acquisto o il rilevamento di un’azien- da con animali delle specie bovina, ovina, caprina o suina;
10 RS 431.011 11 RS 916.401
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b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari. c. su domanda, il registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina. 2 È tenuto a informare il gestore della banca dati circa il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina.
3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sugli annunci.
Art. 15 Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all’identificazione e al traffico di animali a unghia fessa 1 Nei confronti degli effettivi nei quali si trovano uno o più animali a unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nei quali il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il seque- stro semplice di 1° grado. 2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di cer- tificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all’articolo 67 fino al momento della loro identificazione. 3 Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev’essere sequestrata dall’ispettore delle carni fintanto che essi non sia- no stati identificati.
Art. 315a cpv. 2 2 Le prescrizioni dell’Ufficio federale relative all’identificazione sono applicabili:
a. agli animali neonati della specie bovina, dal 1° ottobre 1999; b. agli animali neonati delle specie ovina, caprina e suina nonché alla selvaggi- na dell’ordine degli artiodattili detenuta in recinti, esclusi gli animali di giardini zoologici, dal 1° aprile 2000 (art. 10).
Art. 315b Disposizioni transitorie della modifica del 18 agosto 1999 1 Il detentore di animali sottostà all’obbligo di annunciare previsto all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il registro degli animali alla banca dati (art. 14 cpv. 1 lett. c). 2 Per i vitelli neonati, l’obbligo di annunciare è applicabile a partire dal 1° ottobre 1999.
Art. 17 Disposizioni transitorie Fino all’entrata in vigore del’ordinanza sugli emolumenti di cui all’articolo 14 ca- poverso 1, il gestore fattura alle aziende soltanto le spese per i marchi auricolari e le spese di spedizione.
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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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