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AS 1999 2629

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica dell’11 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 relativa ai brevetti d’invenzione è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 lett. a

2 Gli altri termini sono prorogati:

a. nella procedura d’esame, una volta di un mese se prima della scadenza del termine è presentata una richiesta, successivamente una seconda volta di tre mesi al massimo, se prima della scadenza del termine prorogato è presentata una richiesta motivata;

Art. 14 lett. b È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta: b. dei termini per l’inoltro delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 4; 39a);

Art. 17a cpv. 1 lett. d Abrogata

Art. 18c cpv. 2 2 A partire dalla sesta tassa annuale, cinque tasse annuali possono essere pagate anti- cipatamente in una sola volta.

Art. 20 lett. b e 21 cpv. 4 Abrogati

1 RS 232.141

1999-4740 2629

Ordinanza sui brevetti RU 1999

Art. 39 cpv. 2bis 2bis La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

Art. 39a cpv. 2 2 La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

Titolo prima dell’art. 61a Capitolo 4: Esame relativo al contenuto Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell’art. 62 Abrogato

Art. 62 cpv. 2

2 Le domande giusta i capoversi 1 e 1bis devono essere presentate per scritto.

Art. 62a cpv. 2

2 La domanda di rinvio dell’esame dev’essere presentata per scritto.

Art. 69 cpv.1, secondo periodo, 2 e 4 1 ... Con l’annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modificazioni dell’estratto e le correzioni giusta l’articolo 22 capoverso 2. 2 Dopo che la tassa annuale esigibile entro la data della fine dell’esame è stata pa- gata, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della domanda è comunicata al richiedente.

4 Abrogato

Art. 71 Abrogato

2630

Ordinanza sui brevetti RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1543

2631