AS 1999 2641
Ordinanza sulle merci reversali
Ordinanza sulle merci reversali
Modifica dell’8 settembre 1999
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I La tariffa delle merci reversali, contenuta nell’ordinanza sulle merci reversali del 5 novembre 19871, è modificata come segue:
1. Nuove agevolazioni doganali
Voce Designazione della merce Impiego Dazio di favore di tariffa fr./100 kg peso lordo
2001.1010 Cetriolini, in recipienti eccedenti per l’ulteriore lavorazione 3.00
50 kg industriale
2001.2010 Cipolle argentate, in recipienti per l’ulteriore lavorazione 3.00
eccedenti 50 kg industriale
5402.2000 Filati de multifilamenti, di colore per la fabbricazione 8.00
bianco greggio o tinti nella massa, di corde, cordoncini, aventi un titolo variante da 1100 a nastri e cinghie
5500 decitex
2. Modifica di aliquote di dazio
Voce di tariffa Aliquota attuale: Sostituire con:
1007.0029 14.50 13.00 1104.2120 21.00 19.20 1104.2220 19.20 18.00 1107.1012 10.60 11.65 1107.2012 11.65 12.70
1 RS 631.146.31
1999-5093 2641
Ordinanza sulle merci reversali RU 1999
3. Soppressione di agevolazioni doganali
Voce Designazione della merce Impiego Dazio di favore di tariffa fr./100 kg peso lordo
5402.2000 Filati ad alta resistenza costituiti da mul- Fabbricazione industriale 33.00 tifilamenti di poliestere, di colore bianco di: corde e cordoncini, greggio e nero tinti nella massa (spun- ritorti, intrecciati o pre- dyed), aventi un titolo variante da 1100 sentati a foggia di guaine, a 2200 decitex del diametro da 1 a 20 mm, di lunghezza impre- cisata, per scopi diversi (p. es. come cavi d’imbar- camento, a scopo di sicu- rezza, salvataggio o di sbarramento); corde a foggia di guaine intrecciate (utilizzate principalmente per l’escursionismo, l’alpini- smo o il salvataggio); brache e corde di solle- vamento - nastri e cin- ghie, tessuti, di lunghezza imprecisata o in confe- zioni pronte per l’uso, per l’alpinismo e l’escursio- nismo oppure come cin- ghie di carico, di solleva- mento o di rizzatura, di lunghezza imprecisata, con una larghezza tra 5 e
250 mm, destinati a esse-
re trasformati per usi di- versi (p. es. cinghie per zaini, mobili, articoli di selleria) o confezionati come cinghie di sicurezza per l’industria, l’artigia- natoe l’attività pompieri- stica
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 1999.
8 settembre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger 1665
2642