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AS 1999 2645

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto)

Ordinanza del DFE sulla produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto e di vite certificati (s. l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da frutto e di vite)

dell’11 giugno 1999

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del mate- riale di moltiplicazione e delle piante certificati in senso lato (s.l.) delle specie e dei generi seguenti destinati alla produzione di frutti: a. Fragaria x ananassa Duch. fragola b. Malus Mill. melo c. Prunus armeniaca L. albicocco d. Prunus avium L. ciliegio e. Prunus cerasus L. agriotto f. Prunus domestica L. susino g. Prunus persica (L.) Batsch pesco h. Pyrus communis L. pero i. Cydonia Mill. cotogno 2 Disciplina parimenti la produzione e la commercializzazione del materiale di mol- tiplicazione e delle piante certificati (s.l.) della vite (genere Vitis L.) destinati alla produzione di uva.

RS 916.151.2 1 RS 916.151

1999-4970 2645

Ordinanza del DFE sulle piante da frutto e di vite RU 1999

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà comunemente nota Per varietà comunemente nota si intendono una varietà protetta dalla legge del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali o che ha una descrizione uffi- ciale.

Art. 3 Materiale di moltiplicazione e pianta 1 Per materiale di moltiplicazione si intende le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante, compresi i portainnesto e i nesti, destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante. 2 Per pianta si intende una pianta destinata ad essere piantata o ripiantata dopo la sua commercializzazione.

Art. 4 Nucleo di conservazione Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione.

Art. 5 Materiale iniziale

1 Per materiale iniziale si intende il materiale di moltiplicazione e le piante:

a. prodotti secondo metodi generalmente ammessi al fine di conservare l’iden- tità della varietà e di prevenire la contaminazione da parte degli organismi nocivi; b. ottenuti direttamente per via vegetativa da un materiale impiantato nel nu- cleo di conservazione; c. destinati alla produzione di materiale di base; d. prodotti da un organismo ufficiale; e. rispondenti alle condizioni stabilite nell’allegato 3 per il materiale iniziale; f. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Una pianta iniziale deriva dall’utilizzazione di materiale di moltiplicazione ini- ziale.

Art. 6 Materiale di base 1 Per materiale di base si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante:

a. prodotti secondo metodi generalmente ammessi al fine di conservare l’iden- tità della varietà e di prevenire la contaminazione da parte degli organismi nocivi;

2 RS 232.16

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b. ottenuti per via vegetativa direttamente o in un numero limitato di genera- zioni da un materiale di moltiplicazione iniziale; c. destinati alla produzione di materiale certificato; d. prodotti da un produttore riconosciuto; e. prodotti in particelle registrate e conformi alle esigenze previste negli alle- gati 1 e 2 per la produzione di materiale di base; f. rispondenti alle condizioni stabilite nell’allegato 3 per il materiale di base; g. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Una pianta di base deriva dall’utilizzazione di materiale di moltiplicazione di base.

Art. 7 Materiale certificato 1 Per materiale certificato si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante:

a. prodotti secondo metodi generalmente ammessi al fine di conservare l’iden- tità della varietà e di prevenire la contaminazione da parte di organismi no- civi; b. ottenuti per via vegetativa direttamente o in numero limitato di generazioni da un materiale di base; c. prodotti da un produttore riconosciuto; d. prodotti in particelle registrate e conformi alle esigenze previste negli alle- gati 1 e 2 per la produzione di materiale certificato; e. rispondenti alle condizioni stabilite nell’allegato 3 per il materiale certifi- cato; f. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Una pianta certificata deriva dall’utilizzazione di materiale di moltiplicazione cer- tificato.

Sezione 3: Ammissione nell’elenco delle varietà certificabili

Art. 8 Elenco delle varietà ammesse alla certificazione 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) pubblica l’elenco delle varietà ammesse alla certificazione per i generi e le specie menzionati nell’articolo 1. 2 Nel caso di una certificazione clonale, i cloni della varietà ammessi alla certifica- zione sono menzionati nell’elenco.

Art. 9 Condizioni d’ammissione 1 Una varietà è ammessa dall’Ufficio federale nell’elenco delle varietà alle seguenti condizioni:

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a. è comunemente nota, e b. l’Ufficio federale l’ha esaminata secondo metodi riconosciuti a livello inter- nazionale, in particolare dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, al fine di determinare se essa o il clone è indenne da organismi di cui all’allegato 2. 2 L’Ufficio federale ammette nell’elenco le varietà o i cloni la cui condizione di ammissione giusta il capoverso 1 lettera b è stata esaminata da un servizio ufficiale estero dopo aver verificato che i metodi utilizzati da tale servizio sono equivalenti a quelli utilizzati in Svizzera.

3 Una varietà la cui descrizione ufficiale è in preparazione può essere ammessa

provvisoriamente nell’elenco per un periodo che non supera la durata della prepara- zione della descrizione sempreché soddisfi la condizione di cui al capoverso 1 let- tera b.

Art. 10 Domanda di ammissione

1 Le domande di ammissione nell’elenco delle varietà sono presentate all’Ufficio

federale dal costitutore o dal suo rappresentante. 2 Il richiedente è tenuto a presentare un fascicolo di iscrizione conforme alle indica- zioni dell’Ufficio federale.

3 L’Ufficio federale può, su domanda di un gruppo di produttori o di un’organiz-

zazione professionale, registrare nell’elenco una varietà non protetta dalla legge fe- derale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà pre- senta un interesse particolare per la frutticoltura o la viticoltura.

Art. 11 Stralcio dall’elenco È possibile stralciare dall’elenco una varietà o un clone: a. se le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 non sono più rispettate; o se b. al momento della domanda di ammissione e della procedura d’ammissione, sono state fornite indicazioni false o fallaci.

Sezione 4: Produzione e certificazione del materiale certificato (s.l.)

Art. 12 Condizioni generali 1 Possono essere prodotti e certificati (s.l.) unicamente il materiale di moltiplicazio- ne e le piante: a. di una varietà ammessa nell’elenco delle varietà; b. derivanti direttamente da materiale di moltiplicazione, secondo le norme di filiazione definite negli articoli 5 a 7;

3 RS 232.16

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c. prodotti da un produttore riconosciuto per la produzione della specie e della categoria (art. 14); e d. prodotti in particelle che sono state registrate (art. 17) e ammesse per la pro- duzione di materiale certificato (s.l.) (art. 19). 2 Nel caso di una certificazione clonale, sono ammessi alla certificazione solo i cloni menzionati nell’elenco delle varietà. 3 Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera b è fissato a: a. una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero, il cotogno e la vite; b. due per la fragola. 4 Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b è fissato a una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pero, il coto- gno, la fragola e la vite. 5 L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga al capoverso 3, la moltiplicazione di una generazione supplementare di materiale di base se la disponibilità in materiale iniziale sul mercato è insufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa pro- duzione.

Art. 13 Condizioni relative al nucleo di conservazione 1 Solo il materiale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lette- ra b può essere impiantato nel nucleo di conservazione. 2 Il materiale impiantato nel nucleo di conservazione è destinato alla produzione di materiale iniziale. 3 Il materiale impiantato nel nucleo di conservazione è mantenuto in condizioni atte ad escludere qualsiasi contaminazione da parte degli organismi nocivi elencati nel- l’allegato 2. 4 L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d, un produttore riconosciuto a produrre materiale iniziale; l’Ufficio federale stabilisce le esigenze relative a questa produzione.

Art. 14 Riconoscimento dei produttori 1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produt- tore.

2 Un riconoscimento specifico è necessario:

a. per ogni specie di cui all’articolo 1; e b. per ogni categoria di materiale certificato (s.l.) definita negli articoli 5 a 7.

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3 I produttori sono riconosciuti per un periodo di un anno, che può essere prolungato tacitamente di anno in anno fintanto che le condizioni sono adempiute e la qualità del materiale certificato (s.l.) prodotto soddisfa le esigenze della presente ordinanza.

Art. 15 Obblighi dei produttori I produttori riconosciuti sono tenuti a: a. stilare e tenere a disposizione dell’Ufficio federale un registro che informi sul materiale di moltiplicazione e sulle piante acquistati a fini d’immagaz- zinamento o di piantagione, in produzione nell’azienda e commercializzati, nonché sul numero di etichette ufficiali utilizzate; b. effettuare ispezioni visive delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell’allegato 2 e ad annotare le proprie osservazioni; c. combattere, sin dalla comparsa degli organismi o, se del caso, distruggere, fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 5 marzo 19624 sulla protezione dei vegetali relative all’obbligo di segnalare la comparsa di fitofagi e di ma- lattie generalmente pericolose, il materiale di moltiplicazione e le piante che presentano indizi o sintomi di organismi nocivi menzionati nella lettera b; d. stilare e tenere a disposizione dell’Ufficio federale un registro che informi sulle misure adottate, in particolare su tutti i trattamenti chimici effettuati.

Art. 16 Revoca del riconoscimento L’Ufficio federale può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento a un produttore se constata che: a. le condizioni relative al riconoscimento, alla registrazione delle particelle o all’ammissione delle particelle per la produzione di materiale certificato (s.l.) non sono più soddisfatte; o b. la qualità del materiale di moltiplicazione e delle piante commercializzati non adempie più le esigenze della presente ordinanza; c. gli obblighi di cui all’articolo 15 capoverso 3 non sono più adempiuti.

Art. 17 Registrazione delle particelle di moltiplicazione di materiale certifi- cato (s.l.) 1 Le domande di registrazione delle particelle di moltiplicazione di materiale certifi- cato (s.l.) vanno presentate all’Ufficio federale. 2 Le particelle di moltiplicazione sono registrate dall’Ufficio federale se le condizio- ni definite nell’allegato 1 sono soddisfatte e se le varietà impiantate sono conformi alla descrizione di cui all’articolo 9. In occasione di un’ispezione ufficiale della par- ticella, un controllore riconosciuto dall’Ufficio federale verifica se tali condizioni sono rispettate.

4 RS 916.20

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3 Ogni nuovo impianto di piante madri in una particella di moltiplicazione già regi- strata richiede una nuova registrazione della particella secondo la procedura de- scritta nei capoversi 1 e 2. 4 La durata della registrazione dei diversi tipi di particelle di produzione è definita nell’allegato 1. 5 La decisione di registrazione può essere revocata in qualsiasi momento, parzial- mente o totalmente, se le condizioni non sono più adempiute e se il materiale di moltiplicazione o le piante prodotti non soddisfano più le esigenze stabilite nell’al- legato 3.

Art. 18 Partita 1 Una partita può contenere solo materiale di moltiplicazione o piante della medesi- ma categoria e di una medesima varietà, eventualmente di uno stesso clone, prodotto da uno stesso produttore. Se nel caso dei portainnesti il materiale non appartiene a una varietà, la partita può contenere soltanto materiale di una stessa specie o dello stesso ibrido interspecifico. 2 L’Ufficio federale può, mediante decisione, limitare l’origine di una partita a una pianta madre o a un gruppo di piante madri.

Art. 19 Ammissione delle particelle e certificazione del materiale

1 Una partita di materiale è certificata (s.l.) alle seguenti condizioni:

a. la partita proviene da una particella registrata; e b. la particella è ammessa per la produzione di materiali certificati (s.l.). 2 Il produttore notifica ogni particella di moltiplicazione all’Ufficio federale.

3 Le particelle di moltiplicazione sono ammesse per la produzione di materiali certi- ficati (s.l.) se soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 2. Queste esigenze sono controllate sulla base di ispezioni ufficiali effettuate da un controllore riconosciuto dall’Ufficio federale. 4 La certificazione di una partita vale per l’anno che segue l’ammissione della parti- cella. 5 Se sospetta la presenza di organismi nocivi, il controllore può prelevare un cam- pione di materiale di moltiplicazione per farlo analizzare in un laboratorio autoriz- zato. 6 In caso di rifiuto dell’ammissione della particella, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’Ufficio federale entro i tre giorni feriali che seguono la comunicazione del parere del controllore. L’Ufficio federale è tenuto a eseguire una controperizia definitiva entro quattro giorni feriali a decorrere dalla data di ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura.

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Sezione 5: Condizionamento delle partite

Art. 20 Manipolazione delle partite 1 Al momento della produzione, del raccolto e dell’immagazzinamento, il materiale di moltiplicazione e le piante sono tenuti in partite separate e contrassegnate. 2 Qualora, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 2, materiale di molti- plicazione o piante di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione del- l’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il produttore segna in un registro la composizione della partita e l’origine delle sue varie compo- nenti.

Art. 21 Imballaggi, chiusura ed etichettatura (s.l.)

1 Gli imballaggi sono chiusi sotto la responsabilità del produttore.

2 Gli imballaggi sono chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile o un sistema nel quale è integrata l’etichetta in modo che non possano essere aperti senza che il sistema di chiusura o l’etichetta venga danneggiato. 3 Le esigenze relative all’imballaggio del materiale di moltiplicazione sono definite nell’allegato 4. 4 Le etichette ufficiali devono essere distribuite sotto il controllo dell’Ufficio fede- rale in base a una valutazione del potenziale di produzione della particella, effettuata in occasione dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 19. 5 L’apposizione delle etichette di cui all’articolo 23 avviene sotto la responsabilità del produttore secondo le istruzioni dell’Ufficio federale. Il produttore tiene una contabilità degli imballaggi e delle etichette che deve essere costantemente aggior- nata. 6 L’Ufficio federale può controllare in qualsiasi momento i luoghi di produzione, di condizionamento e d’immagazzinamento al fine di stabilire se sono rispettate le di- sposizioni del presente articolo.

Sezione 6: Commercializzazione

Art. 22 Commercializzazione 1 Possono essere commercializzati come materiale certificato (s.l.) solo il materiale di moltiplicazione e le piante delle categorie materiale iniziale, materiale di base e materiale certificato che soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 3. 2 Il materiale di moltiplicazione e le piante certificati (s.l.) possono essere commer- cializzati soltanto sotto forma di partite omogenee in imballaggi chiusi e muniti di un’etichetta ufficiale conformemente alle esigenze di cui all’articolo 21. La com- mercializzazione di piccole quantità destinate a un consumatore finale non profes- sionista non soggiace a queste condizioni.

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3 Sono salve le disposizioni degli articoli 7 a 10 dell’ordinanza del 5 marzo 19625 sulla protezione dei vegetali e dell’ordinanza del 28 aprile 19826 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta di gene- rale pericolo. 4 Se lo stato fitosanitario del materiale di moltiplicazione e delle piante lo richiede, l’Ufficio federale può ordinare che essi vengano trattati con prodotti per il tratta- mento delle piante o con altri procedimenti efficaci contro le malattie e i fitofagi tra- smissibili attraverso il materiale di moltiplicazione.

Art. 23 Etichetta 1 Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5. 2 La denominazione utilizzata per una varietà deve rispondere alle esigenze fissate nell’articolo 6 della legge federale del 20 marzo 19757 sulla protezione delle novità vegetali. Le varietà non protette devono essere designate con la denominazione co- munemente utilizzata.

Art. 24 Materiale di moltiplicazione e piante di origine straniera 1 L’Ufficio federale emana l’elenco dei Paesi le cui esigenze relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale certificato sono riconosciute equivalenti. 2 Il materiale di moltiplicazione e le piante delle categorie materiale iniziale e mate- riale di base prodotti all’estero possono essere importati in Svizzera solo con l’auto- rizzazione dell’Ufficio federale. 3 Sono salve le disposizioni degli articoli 13 a 19 dell’ordinanza del 5 marzo 19628 sulla protezione dei vegetali.

Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Vite

Art. 25 1 In deroga all’articolo 9 capoverso 1 lettera a, le varietà commercializzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere ammesse nell’elenco delle varietà se il richiedente può indicare una pubblicazione ampelografica in cui è descritta la varietà.

5 RS 916.20 6 RS 916.22 7 RS 232.16 8 RS 916.20

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2 Il colore delle etichette giusta l’articolo 23 è:

a. bianco con una striscia diagonale viola per il materiale iniziale; b. bianco per il materiale di base; c. blu per il materiale certificato.

Art. 26 Certificazione supplementare 1 Il materiale che soddisfa le condizioni supplementari specificate negli allegati 2 e 3 può essere certificato come tale e commercializzato provvisto di una dichiarazione supplementare sull’etichetta conforme alle esigenze dell’allegato 5. 2 Al momento dell’ammissione nell’elenco delle varietà, l’Ufficio federale determina le varietà o i cloni che adempiono le esigenze di una certificazione supplementare.

Sezione 2: Piante da frutto

Art. 27 In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera b, l’Ufficio federale può autorizzare che materiale iniziale provenga da particelle di produzione ammesse le cui piante madri adempiono le esigenze del materiale impiantato nel nucleo di conservazione.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 29 Disposizioni transitorie 1 Una varietà di piante da frutto commercializzata in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza può essere ammessa provvisoriamente nell’elenco delle varietà fino al 30 giugno 2005 alle seguenti condizioni: a. essa soddisfa la condizione richiesta dall’articolo 9 capoverso 1 lettera b; e b. una descrizione dettagliata è depositata presso l’Ufficio federale prima del 30 giugno 2000. 2 L’Uffico federale conferma l’ammissione della varietà nell’elenco se la descrizione è riconosciuta come ufficiale. 3 L’Ufficio federale può ammettere particelle di produzione di materiale di moltipli- cazione di base impiantate dopo il 1° gennaio 1993 e prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza se tali particelle soddisfano le esigenze relative all’ammis- sione.

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4 La commercializzazione di materiale di moltiplicazione e di piante muniti di

un’etichetta non conforme alle disposizioni dell’articolo 23 è autorizzata fino al 30 giugno 2000.

Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

11 giugno 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

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Allegato 1 (art. 6, 7, 17)

Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione

Capitolo A: Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione della vite

1 Esigenze relative alla registrazione delle particelle di moltiplicazione

di materiale certificato (s.l.)

1.1 Esigenze relative al suolo

a. La particella deve essere arata in profondità e liberata da ogni resto ve- getale legnoso. b. Durante gli ultimi cinque anni, le precolture non devono aver presen- tato sintomi di Agrobacterium tumefaciens. c. La particella deve essere indenne da nematodi suscettibili di trasmettere nepovirus. Questa esigenza è controllata sulla base di un’analisi nema- tologica o sulla base dell’osservazione e, all’occorrenza, del controllo dello stato sanitario delle precolture effettuati conformemente alle pre- scrizioni dell’Ufficio federale.

1.2 Esigenze relative all’impianto di particelle di moltiplicazione

a. Le particelle di moltiplicazione devono essere messe in coltura: – su terreno nuovo o su particelle che non sono più state utilizzate per la coltivazione della vite da oltre 20 anni se si tratta di parti- celle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base; – su particelle che non sono più state utilizzare per la coltivazione della vite da oltre 12 anni o su terreno dichiarato sano mediante ispezione visiva della vite vecchia se si tratta di particelle di molti- plicazione destinate alla produzione di materiale certificato. b. Le particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di una determinata categoria possono essere impiantate solo con materiale di moltiplicazione di una categoria superiore conformemente alle pre- scrizioni agli articoli 5 a 7 della presente ordinanza. c. Le varietà, i cloni, le combinazioni di innesto e i vegetali di origini di- verse sono piantati separatamente e contrassegnati individualmente.

1.3 Esigenze relative all’isolamento di particelle di moltiplicazione

Per quanto riguarda gli oggetti suscettibili di provocare una contaminazione, devono essere rispettate le seguenti distanze d’isolamento: a. se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base:

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– 10 m dalle viti in produzione e dalle particelle di moltiplicazione di materiale di categoria inferiore; b. se si tratta particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato: – 5 m dalle viti in produzione e dalle particelle di moltiplicazione di materiale di categoria inferiore. Per materiale di categoria inferiore si intendono tutte le piante che non pos- sono essere utilizzate per la messa in coltura della particella di moltiplica- zione (p. es. per le particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base, le piante delle categorie di base, certificate e le piante non certificate).

1.4 Durata della registrazione della particella

a. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 17 capoverso 5, le particelle so- no registrate per una durata di: – 20 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base; – 15 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato. b. Le particelle possono essere in ogni momento sottoposte a un controllo atto a verificare se le piante madri impiantate sono sempre conformi alle esigenze della presente ordinanza.

1.5 Esigenze relative all’identità varietale

a. Il materiale utilizzato per l’impianto di particelle di moltiplicazione de- ve essere conforme alla descrizione depositata all’atto dell’iscrizione della varietà nell’elenco delle varietà ammesse alla certificazione. b. Il controllo dell’identità varietale si esegue su una pianta coltivata in modo da permettere la maturazione dei frutti per ogni varietà o per ogni clone impiantato nelle particelle di moltiplicazione. Se il materiale uti- lizzato per l’impianto di una varietà o di un clone ha diverse provenien- ze, il controllo dell’identità varietale deve essere eseguito per ogni pro- venienza.

Capitolo B: Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato (s.l.) di piante da frutto

1 Melo, albicocco, ciliegio, agriotto, susino, pesco, pero, cotogno

1.1 Esigenze relative al suolo

a. Il suolo deve essere permeabile e correttamente drenato; non deve pre- sentare zone compatte o umide. b. Il suolo deve essere idoneo alla frutticoltura.

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c. La particella deve essere arata in profondità e liberata da tutti i resti ve- getali legnosi. d. Durante gli ultimi cinque anni, le precolture non devono avere presen- tato sintomi d’Agrobacterium tumefaciens. e. Nel caso delle particelle di moltiplicazione di Prunus, il suolo deve es- sere esente da nematodi vettori di virus (Longidorus, Xiphinema).

1.2 Esigenze relative all’impianto delle particelle di moltiplicazione

a. Le particelle di moltiplicazione sono messe in coltura su particelle che non sono servite alla coltivazione di piante legnose di categoria inferio- re durante i: – cinque anni precedenti, se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base; – tre anni precedenti, se si tratta di particelle di moltiplicazione de- stinate alla produzione di materiale certificato (s.l.). Per piante legnose di categoria inferiore si intendono tutte le piante che non possono essere utilizzate per l’impianto della particella di moltipli- cazione (per es. per le particelle di moltiplicazione destinate alla produ- zione di materiale di base, le piante delle categorie di base, certificate e le piante non certificate). b. Le varietà, i cloni, le combinazioni di innesto e i vegetali di origini di- verse sono piantati separatamente e contrassegnati in modo che siano riconoscibili gli elementi summenzionati. c. Nel caso delle particelle di moltiplicazione di Prunus, le piante non de- vono fiorire.

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1.3 Esigenze relative all’isolamento delle particelle di moltiplicazione

Per quanto riguarda gli oggetti suscettibili di provocare una contaminazione devono essere rispettate le seguenti distanze d’isolamento:

Particelle di moltiplicazione Oggetti suscettibili di provocare una contaminazione destinate alla produzione

Melo, pero, cotogno Albicocco, ciliegio, agriotto, susi- no, pesco

Materiale di mol- Alberi da frutto Materiale di mol- Alberi da frutto tiplicazione in produzione tiplicazione in produzione di categoria infe- di categoria infe- riore riore

di portainnesti – di base 10 m 1 50 m 10 m 1 100 m – certificati 10 m 1 50 m 10 m 1 100 m di innesti – di base 300 m 1 300 m 300 m 1 300 m – certificati 10 m 1 50 m 100 m 1 100 m di piante certificate (vivai) 10 m 50 m 10 m 100 m 1 Non è richiesta alcuna distanza d’isolamento tra le particelle di moltiplicazione di materiale di base e quelle di materiale certificato. Queste distanze possono essere ridotte se vi è una barriera fisica (fossato, strada, …) che esclude ogni contatto tra le diverse categorie di materiale.

1.4 Durata della registrazione della particella

a. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 17 capoverso 5, le particelle so- no registrate per una durata di: – 10 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione registrate prov- visoriamente, destinate alla produzione di margotti di base; – 20 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di margotti di base; – 12 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di marze per l’innesto di base; – 20 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di margotti certificati; – otto anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di marze per l’innesto certificate. b. Le particelle devono essere nuovamente sottoposte a un controllo se- condo le istruzioni dell’Ufficio federale: – 10 anni dopo la registrazione se si tratta di particelle di moltiplica- zione destinate alla produzione di margotti di base; – sette anni dopo la registrazione se si tratta di particelle di moltipli- cazione destinate alla produzione di marze per l’innesto di base; – in caso di dubbio se si tratta di particelle di moltiplicazione desti- nate alla produzione di materiale certificato.

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1.5 Esigenze relative all’identità varietale

a. Il materiale utilizzato per l’impianto delle particelle di moltiplicazione deve essere conforme alla descrizione della varietà depositata all’atto dell’iscrizione della varietà nell’elenco delle varietà. b. Per eseguire il controllo dell’identità varietale sulle particelle destinate alla produzione di materiale di base, una pianta per varietà o per clone viene coltivata in modo da permettere la maturazione dei frutti. Se il materiale utilizzato per l’impianto di una varietà o di un clone ha diver- se provenienze, il controllo dell’identità varietale dev’essere eseguito per ogni provenienza. c. Nel caso dell’albicocco, del ciliegio, dell’agriotto, del susino e del pe- sco, le piante utilizzate per il controllo dell’identità varietale vanno collocate su una particella distante almeno 100 metri dalla particella di moltiplicazione.

2 Fragola

2.1 Esigenze relative al suolo

a. Il suolo deve essere permeabile e correttamente drenato: non deve pre- sentare zone compatte o umide. b. Il suolo deve essere esente da nematodi vettori di virus (Longidorus, Xiphinema).

2.2 Esigenze relative all’impianto di particelle di moltiplicazione

a. Le particelle di moltiplicazione sono messe in coltura su particelle che non sono servite alla coltivazione di fragole durante gli ultimi cinque anni. b. All’interno della stessa particella, le varietà devono essere piantate a blocchi separati almeno da una riga di impianto lasciata libera. c. Il suolo deve essere ricoperto da una protezione di plastica nera se il ri- sultato del controllo eseguito nel mese di maggio per accertare la pre- senza del nematode galligeno delle radici è positivo.

2.3 Esigenze relative all’isolamento delle particelle

Le particelle di moltiplicazione sono isolate dalle colture di produzione di fragole e dalle particelle di moltiplicazione di materiale non certificato man- tenendo una distanza di almeno 50 m.

2.4 Esigenze relative all’identità varietale

a. Il materiale utilizzato per l’impianto delle particelle di moltiplicazione deve essere conforme alla descrizione della varietà depositata all’atto dell’iscrizione della varietà nell’elenco delle varietà. b. Il controllo dell’identità varietale viene eseguito su cinque piante per varietà coltivate in modo da permettere la maturazione dei frutti. Se il

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materiale utilizzato per l’impianto di una varietà o di un clone ha diver- se provenienze, il controllo dell’identità varietale deve essere eseguito per ogni provenienza. c. Le piante utilizzate per il controllo dell’identità varietale vengono im- piantate in un blocco distinto dalla particella di moltiplicazione.

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Allegato 2 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 19, 26)

Esigenze relative all’ammissione delle particelle per la produzione di materiale certificato (s.l.)

Capitolo A: Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione della vite

1 Esigenze generali

a. Le particelle di moltiplicazione devono essere indenni dagli organismi nocivi menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 5 marzo 19629 sulla protezione dei vegetali e nell’ordinanza del DFEP del 25 gennaio

198210 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pe-

ricolo generale. b. In occasione dell’ispezione ufficiale, non devono essere superati i se- guenti valori di tolleranza:

Organismi nocivi Numero di piante contaminate in %

Virus e organismi analoghi: Nepovirus 0 Complesso dell’arricciamento fogliare 0

c. Le piante che presentano sintomi dei virus e organismi summenzionati devono essere eliminate. d. La proporzione dei ceppi mancanti non deve superare il 5 per cento.

2 Esigenze richieste per una certificazione supplementare

In occasione dell’ispezione ufficiale, non devono essere superati i seguenti valori di tolleranza:

Organismi nocivi Numero di piante contaminate in %

Virus e organismi analoghi: Complesso dell’infossatura del legno 0 Sugherosi corticale 0

9 RS 916.20 10 RS 916.201

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Capitolo B: Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione di piante da frutto

1 Esigenze generali

Le particelle di moltiplicazione devono essere indenni dagli organismi nocivi men- zionati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 5 marzo 196211 sulla protezione dei vege- tali e nell’ordinanza del DFEP del 25 gennaio 198212 concernente l’obbligo di se- gnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale.

2 Esigenze specifiche

In occasione dell’ispezione ufficiale, non devono essere superati i seguenti valori di tolleranza:

2.1 Melo

Insetti e acari a tutti gli stadi del loro sviluppo: Numero di piante contaminate in % Anarsia lineatella Anarsia dei fruttiferi 1 Eriosoma lanigerum Afide lanigero 5 Epidiaspis leperii Cocciniglia grigia 3 Pseudolacapsis pentagona Cocciniglia bianca del gelso 3 Eulecanium spp. Cocciniglie del genere lecanio 3 Lepidosaphes ulmi Cocciniglia virgola 3 Quadraspidiotus spp. Cocciniglie del genere Quadraspidiotus 0 Aphis pomi Afide verde non migrante del melo 5 Synanthedon myopaeformis Sesia del melo 1 Operophthera brumata Falena brumale 5 Capnodis tenebrionis Bupreste dei fruttiferi 1 Aculus schlechtendali Eriofide del melo 3 Phyllocoptes spp. Eriofidi del genere Phyllocoptes 3 Panonychus ulmi Ragnetto rosso 5 Tetranychus urticae Ragnetto giallo 5 Dysaphis plantaginea Afide grigio-rosa del melo 3 Batteri: Agrobacterium tumefaciens Tumore batterico 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Batteriosi 3 Virus e organismi analoghi: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Maculatura clorotica fogliare del melo 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaico del melo 0 Apple stem grooving capillovirus Scanalatura del tronco 0 Apple rubbery wood Legno di caucciù 0 Apple stem pitting Infossatura del legno 0 Bumpy fruit of Ben Davis 0 Flat limb Plastomania del tronco e dei rami 0 Green crinkle Gibbosità verde 0 Horeschoe wound 0 Platycarpa scaly bark Fessurazione corticale del Platycarpa 0

11 RS 916.20 12 RS 916.201

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Ringspot Zebratura concentrica 0 Rough skin Rugginosità ulcerosa 0 Russet wart Frutti verrucosi 0 Spy epinasty and decline Epinastica e necrosi dello Spy 0 Star crack Spaccatura stellare 0 Funghi: Attacco per pianta in % Armillariella mellea Marciume radicale 0 Stereum purpureum Mal del piombo 0 Nectria galligena Cancro del pero e del melo 0 Phytophtora spp. Mal del colletto 0 Rosellinia necatrix Marciume radicale 0 Venturia spp. Ticchiolatura 5 Verticillium spp. Tracheo-verticillosi 0 Podosphera leuchotricha Mal bianco del melo 5 Eutypa spp. Eutipiosi 0 Gloeosporium spp. Bollato delle mele e delle pere 0 Monilia spp. Moniliosi 3 Phoma spp. Phoma 0 Phomopsis spp. Cancro dei rami e marciume dei frutti da 0 Phomopsis Fusarium spp. Fusariosi 0

2.2 Pero e cotogno

Insetti e acari a tutti gli stadi del loro sviluppo: Numero di piante contaminate in % Anarsia lineatella Anarsia dei fruttiferi 1 Eriosoma lanigerum Afide lanigero 5 Epidiaspis leperii Cocciniglia grigia 3 Pseudolacapsis pentagona Cocciniglia bianca del gelso 3 Eulecanium spp. Cocciniglie del genere lecanio 3 Lepidosaphes ulmi Cocciniglia virgola 3 Quadraspidiotus spp. Cocciniglie del genere Quadraspidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sesia del pero e del melo 1 Operophthera brumata Falena brumale 5 Capnodis tenebrionis Bupreste dei fruttiferi 1 Epitrimerus pyri Eriofide rugginoso del pero 3 Phytoptus pyri Eriofide del pero 3 Panonychus ulmi Ragnetto rosso 5 Tetranychus urticae Ragnetto giallo 5 Batteri: Agrobacterium tumefaciens Tumore batterico 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Batteriosi 3 Virus e organismi analoghi: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Maculatura clorotica fogliare del melo 0 Apple stem grooving capillovirus Scanalatura del tronco 0 Apple stem pitting Infossatura del legno 0 Bark necrosis Necrosi corticale 0 Bark split Fessurazione corticale 0 Blister canker Cancro ulceroso 0 Quince sooty ringspot Anulatura fuligginosa del cotogno 0 Quince yellow blotch Maculatura gialla del cotogno 0 Rough bark Corteccia ruvida 0

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Rubbery wood Legno di caucciù 0 Stony pit Litiasi infettiva 0 Vein yellows / Red mottle Giallume delle nervature / maculatura 0 rossa Funghi: Attacco per pianta in % Armillariella mellea Marciume radicale 0 Stereum purpureum Mal del piombo 0 Nectria galligena Cancro del pero e del melo 0 Phytophtora spp. Mal del colletto 0 Rosellinia necatrix Marciume radicale 0 Verticillium spp. Tracheo-verticillosi 0 Podosphera leuchotricha Mal bianco del melo 5 Eutypa spp. Eutipiosi 0 Gloeosporium spp. Bollato delle mele e delle pere 0 Monilia spp. Moniliosi 3 Phoma spp. Phoma 0 Phomopsis spp. Cancro dei rami e marciume dei frutti 0 da Phomopsis Fusarium spp. Fusariosi 0

2.3 Ciliegio e agriotto

Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo: Numero di piante contaminate in % Anarsia lineatella Anarsia dei fruttiferi 1 Eriosoma lanigerum Afide lanigero 5 Epidiaspis leperii Cocciniglia grigia 3 Pseudolacapsis pentagona Cocciniglia bianca del gelso 3 Eulecanium spp. Cocciniglie del genere lecanio 3 Lepidosaphes ulmi Cocciniglia virgola 3 Quadraspidiotus spp. Cocciniglie del genere Quadraspidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sesia del melo 1 Operophthera brumata Falena brumale 5 Capnodis tenebrionis Bupreste dei fruttiferi 1 Panonychus ulmi Ragnetto rosso 5 Tetranychus urticae Ragnetto giallo 5 Meloidogyne spp. Nematode galligeno delle radici 3 Batteri: Agrobacterium tumefaciens Tumore batterico 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Batteriosi 3 Pseudomonas syringae pv. mors Cancro batterico delle drupacee 3 prunorum Virus e organismi analoghi: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Maculatura clorotica fogliare del melo 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaico del melo 0 Arabis mosaic nepovirus Mosaico dell’Arabis 0 Cherry green ring mottle virus Maculatura anulare verde dell’amarena 0 Cherry leaf roll nepovirus Accartocciamento del ciliegio 0 Petunia asteroid mosaic tombusvirus 0 Prune dwarf ilarvirus Nanismo del susino 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Maculatura anulare necrotica 0 Raspberry ringspot nepovirus Malattia di Pfeffingen 0 Strawberry latent ringspot nepovirus Rosetta a foglie saliciformi 0 Tomato black ring nepovirus Rosetta 0

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European rusty mottle Maculatura rugginosa europea 0 Little cherry Ciliegia nana 0 Necrotic rusty mottle Maculatura rugginosa necrotica 0 Shirofugen stunt Rachitismo di Shirofugen 0 Funghi: Attacco per pianta in % Armillariella mellea Marciume radicale 0 Stereum purpureum Mal del piombo 0 Nectria galligena Cancro del pero e del melo 0 Rosellinia necatrix Marciume radicale 0 Verticillium spp. Tracheo-verticillosi 0 Eutypa spp. Eutipiosi 0 Monilia spp. Moniliosi 3 Fusarium spp. Fusariosi 0 Valsa spp. Valsa del ciliegio 0

2.4 Susino

Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo: Numero di piante contaminate in % Anarsia lineatella Anarsia dei fruttiferi 1 Epidiaspis leperii Cocciniglia grigia 3 Pseudolacapsis pentagona Cocciniglia bianca del gelso 3 Eulecanium spp. Cocciniglie del genere lecanio 3 Lepidosaphes ulmi Cocciniglia virgola 3 Quadraspidiotus spp. Cocciniglie del genere Quadraspidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sesia del melo 1 Operophthera brumata Falena brumale 5 Capnodis tenebrionis Bupreste dei fruttiferi 1 Aculus spp. Eriofidi 3 Phyllocoptes spp. Eriofidi 3 Panonychus ulmi Ragnetto rosso 5 Tetranychus urticae Ragnetto giallo 5 Meloidogyne spp. Nematode galligeno delle radici 3 Batteri: Agrobacterium tumefaciens Tumore batterico 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Batteriosi 3 Pseudomonas syringae pv. mors Cancro batterico delle drupacee 3 prunorum Virus e organismi analoghi: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Maculatura clorotica fogliare del melo 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaico del melo 0 Myrobalan latent ringspot nepovirus Maculatura anulare del Myrobalan 0 Prune dwarf ilarvirus Nanismo del susino 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Maculatura anulare necrotica 0 Funghi: Attacco per pianta in % Armillariella mellea Marciume radicale 0 Stereum purpureum Mal del piombo 0 Nectria galligena Cancro del pero e del melo 0 Rosellinia necatrix Marciume radicale 0 Verticillium spp. Tracheo-verticillosi 0 Eutypa spp. Eutipiosi 0

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Monilia spp. Moniliosi 3 Fusarium spp. Fusariosi 0 Valsa spp. Valsa del ciliegio 0

2.5 Albicocco e pesco

Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo: Numero di piante contaminate in % Anarsia lineatella Anarsia dei fruttiferi 1 Eriosoma lanigerum Afide lanigero 5 Myzus persicae Afide verde del pesco 5 Epidiaspis leperii Cocciniglia grigia 3 Pseudolacapsis pentagona Cocciniglia bianca del gelso 3 Eulecanium spp. Cocciniglie del genere lecanio 3 Lepidosaphes ulmi Cocciniglia virgola 3 Quadraspidiotus spp. Cocciniglie del genere Quadraspidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sesia del melo 1 Operophthera brumata Falena brumale 5 Capnodis tenebrionis Bupreste dei fruttiferi 1 Panonychus ulmi Ragnetto rosso 5 Tetranychus urticae Ragnetto giallo 5 Meloidogyne spp. Nematode galligeno delle radici 3 Batteri: Agrobacterium tumefaciens Tumore batterico 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Batteriosi 3 Pseudomonas syringae pv. mors Cancro batterico delle drupacee 3 prunorum

Virus e organismi analoghi: Albicocco: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Maculatura clorotica fogliare del melo 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaico del melo 0 Peach asteroid spot agent 0 Prune dwarf ilarvirus Nanismo del susino 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Maculatura anulare necrotica 0 Pesco: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Maculatura clorotica fogliare del melo 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaico del melo 0 Cherry green ring mottle virus Maculatura anulare verde dell’amarena 0 Peach asteroid spot agent 0 Peach latent mosaic viroid 0 Prune dwarf ilarvirus Nanismo del susino 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Maculatura anulare necrotica 0 Strawberry latent ringspot nepovirus Rosetta a foglie saliciformi 0 Tomato black ring nepovirus Rosetta 0 Funghi: Attacco per pianta in % Armillariella mellea Marciume radicale 0 Stereum purpureum Mal del piombo 0 Nectria galligena Cancro del pero e del melo 0 Rosellinia necatrix Marciume radicale 0 Taphrina deformans Bolla del pesco 3 Verticillium spp. Tracheo-Verticillosi 0

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Eutypa spp. Eutipiosi 0 Monilia spp. Moniliosi 3 Fusarium spp. Fusariosi 0 Valsa spp. Valsa del ciliegio 0

2.6 Fragola

Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo: Numero di piante contaminate in % Tarsonemidae Tarsonemo 3 Tetranychus urticae Ragnetto giallo 5 Afidi vettori di virus 5 Aphelenchoides spp. Nanismo primaverile 1 Ditylenchus dipsaci Nematode del nanismo e necrosi 5 Batteri: Leaf marginal chlorosis 5 Virus e organismi analoghi: Strawberry green petal MLO Virescenza 0 Strawberry mottle disease Maculatura della fragola 0 Funghi: Attacco per pianta in % Phytophtora spp. Marciume da fitoftora 0 Verticillium albo-atrum Tracheo-verticillosi 3 Verticillium dahliae Tracheo-verticillosi 3 Rhizoctonia fragariae Marciume bruno 5 Mycosphaerelle fragariae Vaiolatura rossa della fragola 10 Diplocarpon earliana Maculatura rosso-bruna 10

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Allegato 3 (art. 5-7, 17, 22, 26)

Esigenze richieste per la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante certificati (s.l.)

Capitolo A: Esigenze concernenti il materiale di moltiplicazione e le piante di vite

1 Esigenze fitosanitarie

1.1 Esigenze generali

a. Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere indenni dagli organismi nocivi menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 5 marzo

196213 sulla protezione dei vegetali e nell’ordinanza del DFEP del 25

gennaio 198214 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malat- tie di pericolo generale. b. Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere, dopo l’ispe- zione visiva, effettivamente indenni dai seguenti organismi: – Nepovirus; – Complesso dell’arricciamento fogliare. In caso di dubbio o quando lo stato vegetativo del materiale non con- sente di effettuare un controllo visivo, si può eseguire il controllo di un campione in laboratorio.

1.2 Esigenze richieste per una certificazione supplementare

Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere, dopo l’ispezione visiva, effettivamente indenni dai seguenti organismi: – Complesso dell’infossatura del legno; – Sugherosi corticale. In caso di dubbio o quando lo stato vegetativo del materiale non consente di effettuare un controllo visivo, si può eseguire il controllo di un campione in laboratorio.

2 Esigenze generali

2.1 Identità e purezza varietali

Il materiale di moltiplicazione e le piante devono possedere l’identità e la purezza varietali.

13 RS 916.20 14 RS 916.201

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2.2 Purezza tecnica minima

La purezza tecnica minima è del 96 per cento. Sono considerati tecnica- mente impuri: a. il materiale di moltiplicazione e le piante totalmente o in parte dissec- cate, anche quando sono stati immersi nell’acqua dopo il loro dissec- camento; b. il materiale di moltiplicazione e le piante avariati, contorti o con lesio- ni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.

3 Calibrazione

3.1 Talee di portainnesto, talee da vivaio e nesti

A. Diametro (si tratta del diametro maggiore della sezione più piccola) a. Talee di portainnesto e nesti: aa. diametro all’estremità più piccola – per Vitis rupestris e suoi incroci con Vitis vinifera da 6 a

12 mm;

– per le altre varietà da 6,5 a 12 mm. La percentuale dei sarmenti di diametro inferiore o uguale a 7 mm per Vitis rupestris e suoi incroci con Vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm per le altre varietà non deve superare il 25 per cento della partita; bb. diametro massimo all’estremità più grossa: 14 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo. Il taglio è effettuato ad almeno 2 cm dalla base della gemma inferiore. b. Talee da vivaio: diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm. B. Lunghezza a. Talee di portainnesto: lunghezza minima: 1,05 m a partire dalla base del nodo inferiore tenendo conto del meritallo superiore. b. Talee da vivaio: lunghezza minima: 55 cm a partire dalla base del nodo inferiore tenendo conto del meritallo superiore; per Vitis vinifera 30 cm. c. Nesti: – se ci sono cinque gemme utilizzabili, lunghezza minima: 50 cm a partire dalla base del nodo inferiore tenendo conto del meritallo superiore; – se c’è una gemma utilizzabile, lunghezza minima: 6,5 cm; l’acce- stimento è effettuato a una distanza minima dalla gemma di 1,5 cm al di sopra e di 5 cm al di sotto.

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3.2 Barbatelle franche

A. Diametro Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e se- condo l’asse, è per lo meno uguale a 5 mm. B. Lunghezza La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale: a. per i portainnesti, a 30 cm; b. per le altre barbatelle franche, a 22 cm. C. Radici Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

3.3 Barbatelle innestate

a. il ramo dell’annata deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza; b. ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportuna- mente ripartite; c. ogni pianta deve presentare una innestatura sufficiente, regolare e so- lida.

4 Altre esigenze

a. All’atto della commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di piante in vaso, in container o in altri recipienti, il substrato utilizzato deve essere sterilizzato o esente da nematodi vettori di virus. b. All’atto della commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di piante con radici nude, le radici devono essere esenti da resti di terra.

Capitolo B: Esigenze relative al materiale di moltiplicazione e alle piante di specie da frutto

1 Esigenze fitosanitarie

a. Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere indenni dagli organismi nocivi menzionti nell’allegato 1 dell’ordinanza del 5 marzo

196215 sulla protezione dei vegetali e nell’ordinanza del DFEP del 25

gennaio 198216 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malat- tie di pericolo generale.

15 RS 916.20 16 RS 916.201

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b. Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere, dopo l’ispe- zione visiva, effettivamente indenni dagli organismi menzionati nell’al- legato 2, capitolo B per le diverse specie da frutto in questione. In caso di dubbio o nel caso in cui lo stato vegetativo del materiale non consenta di effettuare un controllo visivo, si può eseguire il controllo di un campione in laboratorio.

2 Calibrazione

2.1 Melo, pero, cotogno

a. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo. b. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato. c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainne- sto utilizzato. d. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di so- pra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni se- guenti:

altezza diametro del tronco

Pianta di 1 anno innestata a tavolino 110 cm 8 mm Pianta di 2 anni innestata a tavolino 130 cm 12 mm Pianta di 1 anno innestata a gemma 120 cm 10 mm Pianta di 2 anni innestata a gemma 130 cm 13 mm

Per piante innestate su portainnesti deboli come il M27 o il JTEG, il diametro del tronco può essere inferiore di 1 mm e l’altezza della pianta inferiore di 20 cm.

2.2 Ciliegio, agriotto

a. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo. b. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato. c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainne- sto utilizzato. d. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto d’innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:

altezza diametro del tronco

Pianta innestata di 1 anno 120 cm 12 mm Pianta innestata di 2 anni 160 cm 18 mm

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Nel caso delle piante innestate di 2 anni, i rami anticipati devono essere sviluppati a partire da un’altezza di almeno 60 cm dal suolo.

2.3 Susino, albicocco, pesco

a. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo. b. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato. c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainne- sto utilizzato. d. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di so- pra del punto d’innesto devono raggiungere almeno le dimensioni se- guenti:

altezza diametro altezza dei rami del tronco anticipati

Pianta innestata di 1 anno 160 cm 16 mm a partire da 50 cm Pianta innestata di 2 anni 180 cm 18 mm a partire da 60 cm

Nel caso di piante innestate di 1 anno, il numero minimo di rami antici- pati è di 3 ad eccezione delle varietà per le quali la formazione di ger- mogli precoci non è possibile come nel caso della varietà Fellenberg. Nel caso di albicocchi di 1 anno, non è posta alcuna esigenza per quanto riguarda i rami anticipati.

3 Altre esigenze

a. Il materiale deve essere effettivamente indenne da qualsiasi difetto su- scettibile di ridurne la qualità di materiale di moltiplicazione o di pian- ta. b. All’atto della commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di piante in vaso, in container o in altri recipienti, il substrato utilizzato dev’essere sterilizzato o esente da nematodi vettori di virus. c. All’atto della commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di piante con radici nude, le radici devono essere esenti da resti di terra.

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Allegato 4 (art. 21)

Esigenze relative all’imballaggio

Capitolo A: Esigenze relative al materiale di moltiplicazione e alle piante di vite La composizione degli imballaggi in vista della commercializzazione è la seguente. Ogni imballaggio è munito di un’etichetta ufficiale.

Materiale Numero di pezzi per imballaggio

Barbatelle innestate 25 per mazzo

50 per sacco

Barbatelle franche 50 per mazzo

100 per sacco

Nesti: – se ci sono 5 gemme utilizzabili 100 – se c’è 1 gemma utilizzabile 500 Talee di portainnesto 200 Talee da vivaio di portainnesto e di varietà di Vitis vinifera 200 Altre talee da vivaio 200

Capitolo B: Esigenze relative al materiale di moltiplicazione e alle piante di specie da frutto La composizione degli imballaggi in vista della commercializzazione è la seguente. Ogni imballaggio è munito di un’etichetta ufficiale.

Materiale Numero di pezzi per imballaggio

Melo, albicocco, ciliegio, agriotto, susino, pesco, pero, cotogno Portainnesti 25 per mazzo Marze per innesti certificati 25 per mazzo Piante 1

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Allegato 5 (art. 23, 26)

Etichettatura

Capitolo A: Esigenze relative al materiale di moltiplicazione e alla vite

1. L’etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

a. numero dell’etichetta; b. menzione «Norma CE»; c. indicazione del Paese di produzione (codice); d. menzione dell’organo ufficiale responsabile; e. numero di riconoscimento del fornitore; f. numero della partita; g. denominazione della specie ed eventualmente del clone; h. se il materiale è innestato, denominazione del portainnesto ed even- tualmente del clone; i. quantità; j. categoria.

2. Dimensioni minime:

a. 110 mm × 67 mm, per le talee di portainnesto, i nesti e le talee da vi- vaio; b. 80 mm × 70 mm, per le barbatelle franche.

3. Dichiarazione supplementare prevista dall’articolo 23:

«Materiale esente dal complesso dell’infossatura del legno e della sugherosi corticale».

Capitolo B: Esigenze relative al materiale di moltiplicazione e alle piante di specie fruttifere L’etichetta deve riportare le seguenti indicazioni: a. numero dell’etichetta; b. menzione «qualità comunitaria»; c. indicazione del Paese di produzione (codice); d. menzione dell’organo ufficiale responsabile;

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e. numero di riconoscimento del fornitore; f. nome del fornitore; g. numero della partita; h. data di chiusura dell’imballaggio; i. nome botanico; j. denominazione della varietà ed eventualmente del clone; k. se il materiale è innestato, denominazione del portainnesto ed eventualmente del clone; l. quantità; m. categoria; n. menzione «v.f.».

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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