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AS 1999 266

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA)

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 60 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 7 dicembre

19981 sui pagamenti diretti,

ordina:

Art. 1 Categorie di animali I contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali ven- gono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina:

1. vacche da latte;

2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito;

3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito;

4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da alle-

vamento e da reddito;

5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da alle-

vamento e da reddito;

6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi;

7. vacche madri e nutrici con vitelli;

8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l’ingrasso di bestiame

grosso;

9. vitelli, fino a quattro mesi, per l’ingrasso di bestiame grosso;

10. vitelli da ingrasso;

b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo:

1. caprini;

2. conigli;

c. animali della specie suina:

1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti;

2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso;

d. pollame da reddito:

1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso);

2. galline ovaiole;

3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso);

4. polli da ingrasso;

5. tacchini.

RS 910.132.4 1 RS 910.13; RU 1999 229

266 1998-0266

Ordinanza SSRA RU 1999

Art. 2 Esigenze poste alla stalla e alla detenzione degli animali 1 Il sistema di stabulazione ad aree multiple comprende almeno due aree chiaramen- te separate. Gli animali devono avere permanentemente accesso a tali aree. 2 Gli animali delle specie bovina e caprina possono essere tenuti durante 240 giorni al massimo al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione ad aree multiple per il quale vengono versati contributi. 3 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illumi- nate con luce diurna d’intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di riti- ro, compresi i nidi, è ammessa un’illluminazione di minore intensità. 4 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in ma- teria di detenzione sono fissate nell’allegato 1. 5 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzio- ne durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti.

Art. 3 Superficie delle conigliere La superficie minima delle conigliere è fissata nell’allegato 2.

Art. 4 Area con clima esterno per il pollame da reddito

1 L’area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere:

a. completamente aperta verso l’esterno in misura equivalente ad almeno una pa- rete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente e d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all’area con clima esterno sono fissate nell’allegato 2.

3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l’osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatametne elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 L’accesso del pollame da reddito all’area con clima esterno dev’essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni.

Art. 5 Lettiera Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l’ambiente. La lettiera dev’essere mante- nuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo.

Art. 6 Durata minima d’ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 30 giorni.

Ordinanza SSRA RU 1999

Art. 7 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende inte- ressate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle pre- scrizioni concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli ani- mali.

Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta ad ottenere contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono adempiere le esigenze relative al- l’ubicazione delle aperture del pollaio verso l’area con clima esterno (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale di quest’area. 2 I gestori che nel 1998 hanno ricevuto contributi per la detenzione di polli da in- grasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, nel 1999 e nel 2000 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche se non rispettano la prescrizione concernente la durata minima d’ingrasso (art. 6).

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

Ordinanza SSRA RU 1999

Allegato 1 (art. 2 cpv. 4)

Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali

1. Animali della specie bovina

Categorie Disposizioni specifiche

1.1 Tutte le categorie – Area di riposo: pagliericcio o strato equiva-

escluse le categorie 1.2 lente per l’animale. – Area di foraggiamento: con rivestimento o pavimento perforato.

1.2 Vitelli fino al 4° mese – Come in 1.1; oppure

(vitelli da allevamento, – sistema di stabulazione ad area unica con area vitelli per l’ingrasso di riposo come in 1.1. I vitelli fino a 2 setti- di bestiame grosso mane di età possono esservi tenuti individual- e vitelli da ingrasso) mente se hanno un contatto visivo con i pro- pri simili.

2. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Categorie Disposizioni specifiche

2.1 Caprini – Come in 1.1.

– Superficie della posta: almeno 2 m2 per ani- male di oltre 10 mesi. – Gli effettivi di grandi dimensioni vanno sud- divisi in gruppi.

2.2 Conigli – Stalla strutturata con area di riposo come in

1.1. – Area sopraelevata per le coniglie madri, inac- cessibile ai giovani. – Nido separato con lettiera per coniglia madre.

3. Animali della specie suina

Categorie Disposizioni specifiche

Suini da allevamento, – I box con giaciglio e trogolo sono vietati. suinetti, rimonte e suini – L’area di riposo: da ingrasso – non può presentare rastrelliere, griglie o altre perforazioni;

Ordinanza SSRA RU 1999

Categorie Disposizioni specifiche – dev’essere sufficientemente coperta di paglia lunga; – dev’essere chiaramente separata dall’area di foraggiamento. Se gli animali possono accedere al cibo soltanto durante 3 periodi di foraggiamento che si protraggono al massimo 2 ore ciascuno, l’area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, tranne nei sistemi di sta- bulazione con lettiera profonda. – L’area di foraggiamento in un sistema di sta- bulazione con lettiera profonda e le aree di foraggiamento non coperte devono essere munite di un rivestimento o di un pavimento perforato. – Gli animali possono essere tenuti in box sol- tanto durante il periodo della monta, per 10 giorni al massimo. – Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girarsi liberamente. – Sono vietati l’accorciamento della coda e la resezione dei denti. – I suinetti svezzati possono essere tenuti in un sistema di stabulazione ad area unica con let- tiera.

4. Pollame da reddito

Categorie Disposizioni specifiche

Tutte le categorie – Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie del pavimento, giusta l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 19812 sulla protezione degli animali, dev’essere provvisto di lettiera. – Trespoli adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali devono essere collocati a di- verse altezze. – Nelle voliere in cui penetra poca luce diurna, l’in- tensità della luce richiesta nell’articolo 2 capoverso

3 può essere ottenuta mediante illuminazione artifi-

ciale. – I tacchini devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. balle di paglia). – Polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita, animali di altre categorie a partire dal 43° giorno di 2 RS 455.1

Ordinanza SSRA RU 1999

Categorie Disposizioni specifiche vita: libero accesso, durante tutto il giorno, all’area con clima esterno. – In caso di forte vento, di innevamento o di tempe- rature eccessivamente basse rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con clima esterno può es- sere limitato. – Per evitare la dispersione delle uova, i pollai desti- nati alle galline da allevamento, ai galli da alleva- mento o alle ovaiole possono rimaner chiusi fino alle ore 10. Dall’entrata nel pollaio fino alla 23a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l’accesso all’area con clima esterno. – È vietata la troncatura del becco.

Ordinanza SSRA RU 1999

Allegato 2 (art. 3 e 4 cpv. 2)

Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all’area con clima esterno per il pollame da reddito

1. Superficie delle conigliere

Animali Superficie

Gruppi da allevamento (al massimo

1 maschio per gruppo) – Almeno 1,6 m2 per coniglia.

Gruppi da ingrasso e da rimonta – d’età superiore a 60 giorni – Almeno 0,25 m2 per animale, tuttavia almeno 2 m2 per gruppo. – d’età inferiore a 60 giorni – Almeno 0,15 m2 per animale.

2. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Categorie Superficie dell’area con clima esterno Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’area con clima esterno

Tutte le categorie – Almeno il 30 per cento – Complessivamente alme- esclusi i polli da della superficie del pavi- no 1,5 m per 1000 anima- ingrasso e i tac- mento giusta l’allegato 1 li. chini dell’ordinanza del 27 – Ogni apertura dev’essere maggio 19813 sulla prote- larga almeno 0,7 m. zione degli animali. Polli da ingrasso – Almeno il 20 per cento – Complessivamente alme- e tacchini della superficie del pavi- no 2 m per 100 m2 della mento giusta l’allegato 1 superficie del pavimento dell’ordinanza del 27 giusta l’allegato 1 maggio 1981 sulla prote- dell’ordinanza del 27 zione degli animali. maggio 1981 sulla prote- zione degli animali. – Ogni apertura dev’essere larga almeno 1 m.

Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull’area con clima esterno devono essere previste in modo che la distanza più lunga che gli animali de- vono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri.

3 RS 455.1

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