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AS 1999 2680

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Correzione

Decreto federale su una nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101; RU 1999 2556)

Art. 129 cpv. 1 e 2

Invece di:

1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali,

cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni. getto e al periodo di calcolo delle imposte, 2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’og alla procedura e alle di- sposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

Leggasi:

1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali,

cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni. 2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di cal- colo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

26 ottobre 1999 Cancelleria federale

2680 1999-5526