AS 1999 2689
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 25 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) è modificata come segue:
Art. 23a cpv. 1 1 Il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calco- lati come segue:
Reddito annuo proveniente Tasso del contributo da un’attività lucrativa in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a Fr. Fr.
7 800 14 300 0,162 14 300 18 300 0,165 18 300 20 300 0,169 20 300 22 300 0,173 22 300 24 300 0,177 24 300 26 300 0,181 26 300 28 300 0,188 28 300 30 300 0,196 30 300 32 300 0,204 32 300 34 300 0,212 34 300 36 300 0,219 36 300 38 300 0,227 38 300 40 300 0,238 40 300 42 300 0,250 42 300 44 300 0,262 44 300 46 300 0,273 46 300 48 300 0,285