AS 1999 2703
Ordinanza concernente un divieto di lavoro di durata determinata per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera
Ordinanza concernente un divieto di lavoro di durata determinata per i richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera
del 25 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge sull’asilo, del 5 ottobre 19791, ordina:
Art. 1 Divieto di lavoro di durata determinata 1 In deroga all’articolo 21 della legge sull’asilo del 5 ottobre 1979, rispettivamente in deroga all’articolo 43 della legge sull’asilo del 26 giugno 19982 e all’articolo 14c capoverso 3 della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il do- micilio degli stranieri, fino al 31 agosto 2000 i richiedenti l’asilo e le persone am- messe provvisoriamente, entrati in Svizzera a partire dal 1° settembre 1999, non possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa. 2 Sono eccettuate dal divieto di lavoro giusta il capoverso 1 le persone che parteci- pano a programmi d’occupazione e di formazione secondo l’articolo 2 della presente ordinanza oppure a programmi d’occupazione di pubblica utilità secondo l’articolo 21 capoverso 3 della legge sull’asilo del 5 ottobre 1979, rispettivamente secondo l’articolo 43 capoverso 4 della legge sull’asilo del 26 giugno 19984, nonché le per- sone che hanno ottenuto precedentemente un’autorizzazione per l’esercizio di un’at- tività lucrativa. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana le istruzioni necessa- rie.
Art. 2 Programmi d’occupazione e di formazione Il Dipartimento federale dell’economia allestisce, in collaborazione con il DFGP, programmi d’occupazione e di formazione per i richiedenti l’asilo e le persone am- messe provvisoriamente.
RS 142.310 1 RS 142.31 2 RU 1999 2262 3 RS 142.20 4 RU 1999 2262 1999-5109 2703
Divieto di lavoro di durata determinata per i richiedenti l’asilo RU 1999 e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera
Art. 3 Rapporto con la nuova legge sull’asilo A decorrere dal 1° ottobre 1999 la presente ordinanza si applica per analogia anche alle persone bisognose di protezione secondo gli articoli 66 segg. della legge sull’a- silo del 26 giugno 19985.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999 e ha effetto sino al 31 agosto 2000.
25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
5 RU 1999 2262