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AS 1999 2719

AS 1999 2719

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 7 ottobre 1999

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:

I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.4 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale del contingente (tonnellate) doganale

07.4 Burro

07.41 fresco, non salato 0405.1011 4100

II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 4000 tonnellate del contingente doganale parziale numero 07.41.

III La presente modifica entra in vigore l'11 ottobre 1999 ed è valida fino al 31 di- cembre 1999.

7 ottobre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger

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