AS 1999 273
Ordinanza del DFE concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito
Ordinanza del DFE concernente l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA)
del 7 dicembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi 3-6 dell’ordinanza del 7 dicembre
19981 sui pagamenti diretti,
ordina:
Art. 1 Categorie di animali I contributi per l’uscita regolare all’aperto di animali da reddito vengono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina:
1. vacche da latte;
2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito;
3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito;
4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da alle-
vamento e da reddito;
5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da alleva-
mento e da reddito;
6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi;
7. vacche madri e nutrici con vitelli;
8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l’ingrasso di bestiame
grosso;
9. vitelli, fino a quattro mesi, per l’ingrasso di bestiame grosso;
10. vitelli da ingrasso;
b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo:
1. equini;
2. ovini;
3. caprini;
4. daini e cervi;
5. bisonti;
6. conigli;
c. animali della specie suina:
1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti;
2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso;
d. pollame da reddito:
1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso);
2. galline ovaiole;
RS 910.132.5 1 RS 910.13; RU 1999 229
1998-0265 273
Uscita regolare all’aperto degli animali da reddito RU 1999
3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso);
4. polli da ingrasso;
5. tacchini.
Art. 2 Uscita 1 Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un’area con clima esterno.
2 Le prescrizioni minime concernenti l’uscita sono fissate nell’allegato 1.
3 Se necessario, è possibile derogare alle prescrizioni minime durante la fase del par- to o in caso di animali malati o feriti. 4 Per ogni categoria di animali, l’uscita dev’essere annotata in un registro delle usci- te al più tardi entro tre giorni. Le facilitazioni in materia di tenuta del registro sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 3 Pascolo 1 Per pascolo si intende una superficie inerbita coperta di graminacee o di erbacee messa a disposizione degli animali. 2 Il pascolo deve consentire agli animali che consumano foraggio grezzo di coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno in foraggio grezzo. 3 Se i suini vengono nutriti al pascolo, l’area di foraggiamento dev’essere munita di un rivestimento o di un pavimento perforato. 4 Per il pollame da reddito il pascolo deve offrire rifugi come alberi, arbusti o ripari.
Art. 4 Corte
1 Gran parte della corte dev’essere ubicata all’aperto.
2 Se i suini vengono nutriti in una corte, l’area di foraggiamento dev’essere munita di un rivestimento o di un pavimento perforato.
3 Le ulteriori esigenze poste alla corte sono fissate nell’allegato 2.
4 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l’osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatamente elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio.
Art. 5 Area con clima esterno per il pollame da reddito
1 L’area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere:
a. completamente aperta verso l’esterno in misura equivalente ad almeno una pa- rete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all’area con clima esterno sono fissate nell’allegato 2.
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3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l’osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatamente elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuoccia- no alla salute degli animali né pregiudichino l’ambiente. La lettiera dev’essere man- tenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo.
Art. 6 Stalla ed esigenze specifiche poste alla detenzione di animali 1 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illu- minate con luce diurna. 2 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in ma- teria di detenzione sono fissate nell’allegato 3. 3 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzio- ne durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti.
Art. 7 Durata minima d’ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 56 giorni.
Art. 8 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende inte- ressate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle pre- scrizioni concernenti l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito.
Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta a ottenere contributi per la detenzione controllata all’aperto di determinate categorie di animali devono adempiere le esigenze relative all’ubicazione della corte per tali categorie (art. 4 cpv. 1) e alla quota di pavimenti a rastrelliera e griglie (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale nell’area della corte. 2 I gestori che nel 1998 hanno ricevuto contributi per la detenzione controllata al- l’aperto di polli da ingrasso, nel 1999 e nel 2000 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche se non rispettano la prescrizione concernente la durata minima d’ingrasso (art. 7).
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2 e 4)
Prescrizioni minime concernenti l’uscita e facilitazioni in materia di tenuta del registro
1. Animali della specie bovina
Categorie Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
1.1 Tutte le categorie a. Durante il periodo di – In caso di cattive condizioni atmosferiche – Se, durante un certo periodo, le categorie escluse le categorie 1.2 vegetazione: almeno 26 l’uscita al pascolo può essere sostituita me- di animali hanno permanentemente acces- uscite mensili al pascolo diante un’uscita nella corte so al pascolo, nel registro delle uscite de- – Nei due casi seguenti il Cantone può fissare vono essere annotati soltanto il primo e il numero massimo di uscite al pascolo che l’ultimo giorno di tale periodo. può essere sostituito, in via suppletiva, me- diante un’uscita nella corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che con- duce a determinate particelle è troppo rischioso (p.es. strada molto trafficata). nonché b. durante il periodo del – Se, durante un certo periodo, le categorie foraggiamento invernale; di animali hanno permanentemente acces- almeno 13 uscite mensili so al pascolo, nel registro delle uscite de- al pascolo. vono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
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Categorie Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
1.2 Giovenche, tori e buoi, – Uscita come in 1.1 a – Come in 1.1. – Come in 1.1.
di oltre 4 mesi, per e 1.1 b; oppure – Per i vitelli fino a 2 settimane l’uscita l’ingrasso di bestiame è facoltativa. grosso nonché vitelli, fino a 4 mesi (vitelli da –––––––––––––––––––––––– –– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– allevamento, vitelli per – accesso permanente a – Per i vitelli fino a 2 settimane l’uscita – Non è necessario tenere un registro delle l’ingrasso di bestiame una corte durante tutto è facoltativa. uscite. grosso e vitelli da l’anno. ingrasso)
2. Altri animali che consumano foraggio grezzo
Categorie Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
2.1 Equini, ovini e caprini a. Durante il periodo di – In caso di cattive condizioni atmosferiche – Se, durante un certo periodo, le categorie vegetazione: almeno 26 l’uscita al pascolo può essere sostituita me- di animali hanno permanentemente acces- uscite mensili al pascolo diante un’uscita nella corte. so al pascolo, nel registro delle uscite de- – Nei due casi seguenti il Cantone può fissare vono essere annotati soltanto il primo e il numero massimo di uscite al pascolo che l’ultimo giorno di tale periodo. può essere sostituito, in via suppletiva, me- diante un’uscita nella corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che con- duce a determinate particelle è troppo rischioso (p.es. strada molto trafficata).
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Categorie Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
nonché b. durante il periodo del – Se, durante un certo periodo, le categorie foraggiamento invernale; di animali hanno permanentemente acces- almeno 13 uscite mensili so al pascolo, nel registro delle uscite de- al pascolo. vono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
2.2 Daini, cervi e bisonti Detenzione all’aperto tutto – Non è necessario tenere un registro delle l’anno uscite.
2.3 Conigli Uscita giornaliera – Se, durante un certo periodo, le categorie
di animali hanno permanentemente acces- so al pascolo, nel registro delle uscite de- vono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
3. Animali della specie suina
Categorie Uscita Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
3.1 Suini da allevamento e suinetti Scrofe da allevamento non in lattazione: – Se, durante un certo periodo, gli animali hanno permanentemente – almeno 3 uscite settimanali. accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. Verri da allevamento: – Se, durante un certo periodo, gli animali hanno permanentemente – uscita giornaliera. accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. Suinetti – Non è necessario tenere un registro delle uscite. – uscita facoltativa.
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Categorie Uscita Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
3.2 Rimonte e suini da ingrasso – Uscita giornaliera. – Se, durante un certo periodo, gli animali hanno permanentemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
4. Pollame da reddito
Categorie Uscita Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite
Tutte le categorie Polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessiva- vita, animali di altre categorie a partire dal mente basse rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con cli- 43° giorno di vita: ma esterno (e quindi anche al pascolo) può essere limitato. a. libero accesso, durante tutto il giorno, – Per evitare la dispersione delle uova i pollai destinati alle galline da all’area con clima esterno e allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimanere b. accesso al pascolo tra al massimo le chiusi fino alle ore 10. Dall’entrata nel pollaio fino alla 23a settima- ore 12 e al minimo le ore 17. na di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l’uscita. – In caso di cattive condizioni atmosferiche l’accesso al pascolo può essere limitato.
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 2)
Ulteriori esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno
1. Corte per animali della specie bovina (produzione di latte e di carne)
1.1 Corte permanentemente accessibile agli animali (adiacente a una stalla a stabulazione libera)
Animali Superficie totale (vedasi la nota) Di cui almeno m2 / animale Della superficie non coperta almeno ... m2 / animale almeno ... m2 / animale non coperta non può presentare pavimenti a rastrelliera o griglie2
Vacche 10 2.5 1.8 Animali di oltre 400 kg 6.5 1.8 1.3 Animali da 300 a 400 kg 5.5 1.5 1.1 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4.5 1.3 0.9 Vitelli fino a 4 mesi 3.5 1 0.7
La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (compresa la corte permanentemente accessibile agli animali).
1.2 Corte non permanentemente accessibile agli animali adiacente a una stalla a stabulazione libera
Animali Superficie minima della corte m2 / animale con corna senza corna
Vacche 8.4 5.6 Animali di oltre 400 kg 7 4.9 Animali da 300 a 400 kg 5.6 4.2
2 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione.
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Animali Superficie minima della corte m2 / animale con corna senza corna
Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4.2 4 Vitelli fino a 4 mesi 4 4
Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie3.
1.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa
Animali Superficie minima della corte m2 / animale con corna senza corna
Vacche 12 8 Animali di oltre 400 kg 10 7 Animali da 300 a 400 kg 8 6 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 6 5 Vitelli fino a 4 mesi 4 4
Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie4.
2. Corte per animali delle specie equina, ovina e caprina nonché per i conigli
Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie5.
3. Corte per animali della specie suina
3 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione. 4 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione 5 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione.
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Animali Superficie minima della corte m2 / animale
Scrofe da allevamento non in lattazione 1.3 Verri da allevamento 4 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0.65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 0.45
Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Se gli animali hanno permanentemente accesso alla corte, la parte normalmente scoperta può, in caso di forte soleggiamento, essere protetta mediante una rete parasole tra le ore 10 e le 16. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti rastrelliera né griglie.6
4. Area con clima esterno per il pollame da reddito
Categorie Superficie dell’area con clima esterno Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’area con clima esterno o sul pascolo
Tutte le categorie esclusi i polli Almeno il 30 per cento della superficie del pavimento giusta l’allegato – Complessivamente almeno 1,5 m per 1000 ani- da ingrasso e i tacchini 1 dell’ordinanza del 27 maggio 19817 sulla protezione degli animali. mali – Ogni apertura dev’essere larga almeno 0,7 m.
Polli da ingrasso e tacchini Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento giusta l’allegato – Complessivamente almeno 2 m per 100 m2 della 1 dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. superficie del pavimento giusta l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla prote- zione degli animali. – Ogni apertura dev’essere larga almeno 1 m.
6 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione. 7 RS 455.1
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 2)
Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione 1. L’area di riposo destinata ad animali della specie bovina, ad altri animali che consumano foraggio grezzo e ad animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni. 2. Per gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina e per i conigli l’area di riposo dev’essere provvista di una lettiera sufficiente.
3. I conigli vanno tenuti in gruppi, su lettiera.
4. Le scrofe da allevamento non in lattazione vanno tenute in gruppi. Gli animali possono essere tenuti attaccati soltanto: a. durante il foraggiamento alle mangiatoie e in box con giaciglio e trogolo; b. durante il periodo della monta, in box, per 10 giorni al massimo. 5. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter girarsi liberamente. 6. Nei pollai destinati al pollame da allevamento almeno il 20 per cento del pavi- mento giusta l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 19818 sulla protezione degli animali dev’essere munito di una lettiera sufficiente.
7. Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non
nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l’ambiente. La lettiera dev’essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo.
8 RS 455.1
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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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