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AS 1999 2854

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

del 3 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura 1, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti agricoli:

a. carne ai sensi dell’articolo 118 dell’ordinanza del 1° marzo 19952 sulle der- rate alimentari di animali della specie equina, ovina, caprina e suina (senza i cinghiali), di conigli domestici, di volatili domestici e di selvaggina d’alleva- mento biungulata; b. uova da consumo di pollame domestico (Gallus domesticus) ai sensi dell’or- dinanza del 7 dicembre 19983 sulle uova. 2 La presente ordinanza si applica parimenti alle preparazioni di prodotti di cui al capoverso 1. Si considerano preparazioni carne arrostita, stufata e bollita, nonché i cibi i cui ingredienti principali sono costituiti da uova (come p. es. uova al tegame, uova strapazzate e uova sode).

Art. 2 Obbligo di dichiarazione 1 Sottostà all’obbligo di dichiarazione la consegna al consumatore finale dei se- guenti prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera: a. prodotti di carne ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a ottenuti utiliz- zando gli ormoni di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 1° marzo 19954 sull’igiene delle carni e di antibiotici o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali di cui all’articolo 160 capoverso 8 della legge sull’agricoltura; b. prodotti di uova da consumo ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b, se non sono state adempite le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all’allegato 1 tavola 13 dell’ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione degli animali.

RS 916.51

2854 1999-5551

Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 1999

2 È parimenti sottoposta all’obbligo di dichiarazione la consegna nelle strutture col- lettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, nonché nei negozi di vendita al dettaglio, di preparazioni fabbricate direttamente in queste aziende, in vista del loro smercio, con prodotti agricoli di cui al capoverso 1. 3 Sottostanno all’obbligo di dichiarazione i rivenditori finali, a meno che possano fornire la prova che i prodotti agricoli non provengono da una produzione ottenuta con metodi vietati in Svizzera.

Art. 3 Dichiarazione della carne La carne e le sue preparazioni devono recare la menzione «può essere stato prodotto con ormoni quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali» e/o «può esse- re stato prodotto con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali».

Art. 4 Dichiarazione delle uova da consumo Le uova da consumo e le loro preparazioni devono recare la menzione «proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

Art. 5 Forma della dichiarazione 1 La dichiarazione deve corrispondere alle disposizioni dell’articolo 21 dell’ordi- nanza del 1° marzo 19956 sulle derrate alimentari. 2 In caso di prodotti agricoli preimballati la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. In caso di prodotti agricoli non imballati la dichiara- zione deve essere apposta dove tali prodotti sono offerti. 3 Nelle strutture come gli esercizi pubblici, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva la dichiarazione deve essere di norma effettuata per scritto. In caso di dif- ficoltà temporanea e a breve scadenza nell’approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.

Art. 6 Produzione equivalente presunta 1 Nel caso di prodotti agricoli di un Paese che ha emanato divieti equiparabili a quelli dell’articolo 2 capoverso 1 si presume che il prodotto agricolo non proviene da una produzione ottenuta con metodi vietati in Svizzera. In questo caso non deve essere fornita la prova di cui all’articolo 2 capoverso 3. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio) conferma su richiesta che in un deter- minato Paese esistono divieti equiparabili. Alla richiesta devono essere allegati i do- cumenti pertinenti.

6 RS 817.02

Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 1999

Art. 7 Esecuzione 1 L’Ufficio può comunicare all’Ufficio federale della sanità pubblica i dati che gli sono stati forniti in virtù dell’articolo 183 della legge sull’agricoltura e trasmetterli all’autorità cantonale ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 L’Ufficio assume a titolo sussidiario i compiti dei Cantoni.

Art. 8 Disposizioni transitorie 1 I prodotti agricoli importati dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza pos- sono essere smerciati sino al 31 marzo 2000 senza apposizione della dichiarazione sull’imballaggio o sull’etichetta. 2 I prodotti agricoli già importati all’entrata in vigore della presente ordinanza, pos- sono essere smerciati senza dichiarazione sino al 30 giugno 2000.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

3 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin