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Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna
dell’8 maggio 1995
La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:
Capitolo 1: Ammissioni Sezione 1: Condizioni di ammissione al primo anno senza esame
Art. 1 Certificati di maturità I candidati titolari dei certificati di maturità elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: a. certificati di maturità del tipo A, B, C, D, o E rilasciati dalla Commissione federale di maturità; b. certificati di maturità del tipo A, B, C, D, o E di scuole medie pubbliche o private riconosciute dal Cantone, rilasciati da un’autorità cantonale e ricono- sciuti dalla Confederazione; c. certificati di maturità non riconosciuti dalla Confederazione rilasciati da scuole medie svizzere, se la procedura di riconoscimento ai sensi dell’ordi- nanza del 15 febbraio 19952 concernente il riconoscimento degli attestati li- ceali di maturità (ORM) era in vigore al momento dell’esame e se un profes- sore del PFL, dopo aver valutato l’esame, raccomanda l’ammissione del candidato senza esame; d. certificati di scuole medie del Liechtenstein, quando la Commissione fede- rale di maturità ritiene che la formazione e l’esame finale soddisfano i requi- siti dell’ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; e. diplomi di una scuola tecnica superiore (STS) riconosciuta dalla Confedera- zione; f. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quan- do il candidato ha superato l’esame previsto dall’ordinanza del 18 dicembre
19723 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conse-
guiti da Svizzeri;
RS 414.110.422.3
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g. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se cor- rispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui all’articolo 2 sono adempite.
Art. 2 Disposizioni particolari per i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell’UE e dell’AELS Fatto salvo l’articolo 16 capoverso 2, i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell’Unione europea e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) danno diritto all’ammissione senza esami, se: a. le discipline matematica, fisica o chimica, lingua materna e un’altra lingua moderna sono state insegnate senza interruzione durante i due anni scolastici precedenti la fine della scuola media superiore ed erano comprese nelle ma- terie d’esame; b. la media generale degli esami in queste quattro discipline è superiore o uguale a 70%; c. tre delle discipline seguenti sono state insegnate al livello medio superiore: scienze fisiche e naturali, geometria descrittiva o matematica applicata, lin- gue moderne, geografia, storia; d. un attestato ufficiale conferma che il certificato di maturità dà diritto di ac- cesso agli studi universitari nel Paese in cui è rilasciato.
Art. 3 Diplomi universitari I candidati titolari di diplomi di altre scuole superiori paragonabili al PFL sono am- messi senza esame al primo semestre degli studi che si concludono con il diploma.
Art. 4 Validità dell’esame di ammissione al PFZ Coloro che superano un esame di ammissione al PFZ (Politecnico federale di Zuri- go) sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi che si concludono con il diploma in tutte le sezioni del PFL.
Sezione 2: Ammissione dopo esame ridotto
Art. 5 Certificati di maturità o di studio Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che: a. sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein e di un diploma di insegnante di scuola elementare, quando questo non corrisponde all’articolo 1; b. sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l’ammis- sione senza esame in virtù dell’articolo 1, ma che permette di accedere in
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maniera generale agli studi universitari del Paese che l’ha rilasciato. Può es- sere richiesta l’esibizione di un attestato ufficiale.
Art. 6 Discipline dell’esame di ammissione ridotto 1 Il direttore degli affari accademici determina le discipline dell’esame di ammissio- ne ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, delle conoscenze linguistiche dei candidati e dei requisiti specifici agli studi che si vogliono intra- prendere 2 Sono prese in considerazione le discipline matematiche o di scienze naturali se- condo l’articolo 8 capoverso 1.
3 L’articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia.
Sezione 3: Ammissione dopo esame completo
Art. 7 Principio Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 a 5 possono essere ammessi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissio- ne completo.
Art. 8 Discipline e materie d’esame, valutazione dei voti
1 L’esame di ammissione completo verte sulle undici discipline seguenti:
a. Gruppo 1: coefficienti
1. matematica (scritto) 2
2. matematica (orale) 2
3. geometria descrittiva (scritto e orale) oppure 2
matematica applicata (scritto e orale) oppure informatica (scritto e orale)
4. fisica (scritto e orale) 2
5. chimica (orale) 1
6. scienza biologica (orale) 1
b. Gruppo 2:
7. francese (scritto e orale) 1
8. seconda lingua moderna: tedesco, italiano, inglese 1
o spagnolo (scritto e orale)
9. storia (orale) 1
10. geografia (orale) 1
11. disegno 1
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2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono
al livello di una maturità federale in alcune delle discipline di cui sopra, il direttore degli affari accademici può dispensarlo dagli esami corrispondenti.
3 La materia degli esami deve soddisfare gli scopi menzionati nell’appendice
all’ordinanza sugli esami federali di maturità del 17 dicembre 19734.
Sezione 4: Ammissione a un semestre superiore degli studi che si concludono con il diploma
Art. 9 Passaggio di sezione o di PF 1 Il passaggio da una sezione del PFL ad un semestre superiore di un’altra sezione è permesso solo all’inizio del semestre. Il direttore degli affari accademici chiede dap- prima l’opinione dei due capi di dipartimento interessati. 2 Coloro che soddisfano le condizioni per il passaggio ad un semestre superiore al PFZ possono passare al semestre superiore corrispondente al PFL. 3 Coloro che non hanno superato due volte un esame in una sezione in linea generale sono esclusi dai PF. L’autorizzazione di passare ad un’altra sezione può essere con- cessa in via eccezionale se la maggior parte delle discipline d’esame della sezione frequentata fino a quel momento è diversa dalle discipline della nuova sezione.
Art. 10 Ammissione di studenti provenienti da altre università 1 I candidati di un’altra università che desiderano proseguire i loro studi al PFL de- vono fornire la prova di possedere, oltre a conoscenze linguistiche sufficienti, le co- noscenze richieste secondo il piano di studi e di esami della sezione cui sono inte- ressati per il semestre al quale desiderano essere ammessi. 2 Su proposta del capo del dipartimento o del capo del consiglio della sezione, il direttore degli affari accademici può esigere dai candidati che non hanno fatto tutti i loro studi al PFL di passare le prove nelle discipline in cui non sono stati ancora esaminati fino a quel momento. 3 Se un candidato ha superato un esame equivalente in un altro indirizzo del PFL o del PFZ o di un’altra università, il direttore degli affari accademici, su proposta del capo del dipartimento o del capo del consiglio della sezione, può dispensarlo da al- cune discipline d’esame prescritte nelle quali ha superato delle prove e ha ottenuto voti sufficienti. La media richiesta per superare l’esame è quindi calcolata secondo i voti ottenuti nelle discipline restanti.
Art. 11 Ammissione di studenti provenienti dalle STS I titolari di un diploma STS con una media generale pari o superiore a 5,0 possono essere ammessi al quinto semestre della sezione corrispondente al loro diploma, do-
4 RS 413.12
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po aver superato un esame corrispondente al secondo esame propedeutico, se esiste un piano di studi ad hoc.
Art. 12 Ammissione d’uditori in qualità di studenti Se un uditore desidera essere ammesso come studente a un semestre superiore, gli studi che ha fatto fino a quel momento possono essere calcolati negli studi di diplo- ma, se prova di aver eseguito i lavoro pratici in conformità al piano di studi.
Sezione 5: Ammissione d’uditori, ammissione agli studi di formazione post lauream e al dottorato
Art. 13 Ammissione d’uditori 1 Il direttore degli affari accademici può ammettere quali uditori persone che deside- rano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere il diploma. 2 Il direttore degli affari accademici può escludere gli uditori da alcuni insegnamenti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti, quando i locali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d’inquadramento lo consentono. De- ve indicare i limiti di ammissione nelle pubblicazioni ufficiali. 3 Se non sono stati posti limiti all’ammissione, gli uditori sono considerati come ammessi dopo aver pagato le tasse d’uditore.
Art. 14 Ammissione agli studi di formazione post lauream e al dottorato L’ordinanza del 14 settembre 19885 sulla formazione post lauream e l’ordinanza del 26 gennaio 19986 sul dottorato fissano le condizioni di ammissione alla formazione post lauream e al dottorato.
Capitolo secondo: Procedura di ammissione e competenze Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 15 Domanda di ammissione in qualità di studente Gli studi che si concludono con il diploma possono iniziare solo all’inizio di un se- mestre, l’ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno.
Art. 16 Decisioni relative all’ammissione 1 Il direttore degli affari accademici prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 a
13 e in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda:
5 RS 414.136 6 RS 414.133.2
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a. l’ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l’obbligo di sostenere esami di ammissione e la scelta delle discipline d’esame; b. l’ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l’obbligo di so- stenere esami d’ammissione e la scelta delle discipline d’esame; c. il passaggio da una sezione all’altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori; d. l’ammissione d’uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso. 2 Per quanto riguarda l’ammissione dei candidati stranieri non residenti, titolari di un certificato di maturità straniero, il direttore degli affari accademici decide inoltre in funzione della capacità d’accoglienza determinata in particolare dal personale in- segnante e dai posti di studio a disposizione.
Sezione 2: Disposizioni relative agli esami d’ammissione
Art. 17 Momento di sostenere l’esame d’ammissione ridotto 1 Il direttore degli affari accademici può esigere che il candidato passi l’esame di ammissione ridotto prima dell’inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di pre- parazione organizzato dal PFL o al più tardi entro la fine del primo anno di studi. 2 I candidati che devono passare l’esame nel corso del primo anno di studi, prima di tale esame hanno gli stessi diritti ed obblighi degli studenti.
Art. 18 Iscrizione e ritiro dell’iscrizione 1 Il direttore degli affari accademici fissa le date e i termini dell’iscrizione. Organiz- za gli esami d’ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la commissione d’ammissione. Gli esami d’ammissione che vertono sulle discipline del gruppo 1 si svolgono in estate o in autunno; gli esami di ammissione completi e quelli che vertono sulle discipline del gruppo 2 si svolgono in autunno. 2 L’iscrizione può essere ritirata entro termini fissati dal direttore degli affari acca- demici. In tal caso le tasse d’esame versate sono rimborsate. 3 Un ritiro tardivo dell’iscrizione non dà diritto al rimborso delle tasse d’esame ed equivale a un insuccesso quando il candidato non può provare che non ha potuto rispettare il termine a causa di una malattia confermata da un certificato medico o di motivi impellenti.
Art. 19 Svolgimento degli esami
1 I candidati sono giudicati da esaminatori designati dal presidente del PFL.
2 Ad ogni prova orale, l’esaminatore è assistito da un esperto che deve valutare an- che i lavori scritti. L’esperto è designato dal direttore degli affari accademici.
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Art. 20 Strumenti di lavoro 1 Gli strumenti di lavoro autorizzati per le diverse materie d’esame quali testi, tabel- le, calcolatrici, ecc. sono indicati per iscritto ai candidati. 2 Il direttore degli affari accademici può escludere dall’esame i candidati che utiliz- zano strumenti di lavoro non autorizzati. In questo caso l’esame risulta non supe- rato.
Art. 21 Assenza, abbandono e interruzione dell’esame In caso di assenza o di abbandono senza una ragione valida, l’esame risulta non su- perato. Solo le malattie e i motivi impellenti costituiscono una ragione valida e per- mettono di autorizzare un’eventuale interruzione dell’esame.
Art. 22 Successo dell’esame, acquisizione di alcuni risultati in caso di ripetizione 1 Per ogni materia d’esame, il candidato ottiene un voto espresso in punti interi o mezzi punti. Il voto migliore è 10, il voto più basso è 0. I voti inferiori a 6 sono rite- nuti insufficienti. 2 L’esame d’ammissione è superato quando la media dei voti di tutte le materie cal- colati insieme e i voti ottenuti nelle materie di cui al gruppo 1 secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a raggiune 6,0. 3 Se in caso di insuccesso al primo tentativo, la media di tutti i voti ottenuti in uno dei gruppi di materie di cui all’articolo 8 capoverso 1 raggiunge la media richiesta, tale risultato è valido anche per un nuovo tentativo.
Art. 23 Ripetizione dell’esame 1 Il candidato che non ha superato per due volte l’esame d’ammissione in un PF non ha più la possibilità di ripeterlo.
2 I candidati che devono passare un esame di ammissione ridotto durante il primo
anno di studi sono ammessi al secondo anno di studi solo se superano l’esame di ammissione.
Art. 24 Decisione relativa al risultato dell’esame, notifica 1 Il risultato dell’esame d’ammissione di ogni candidato è determinato dalla com- missione d’ammissione di comune accordo con gli esperti. 2 In base al rapporto della commissione d’ammissione, il direttore degli affari acca- demici comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l’esame o no.
Art. 25 Relazione tra il corso di matematica speciale (CMS) e gli esami di ammissione 1 I candidati che devono presentarsi ad un esame di ammissione per avere accesso al primo anno possono essere ammessi al CMS. La capacità d’accoglienza essendo li-
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mitata, il direttore degli affari accademici si riserva il diritto di fare una selezione in funzione del numero di posti disponibili, in base ai certificati presentati o alle prove precedenti all’entrata al CMS. 2 I titolari di certificati di maturità stranieri ai sensi dell’articolo 5, lettera b, che hanno superato l’esame annuale di CMS sono dispensati dagli esami di ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali. 3 I titolari di altri certificati di maturità e i candidati che non posseggono un diploma di scuola media devono passare un esame d’ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali richieste, anche se hanno superato l’esame finale del CMS.
Art. 26 Commissione d’ammissione Il presidente del PFL decide la composizione e i compiti della commissione d’am- missione.
Capitolo terzo: Disposizioni finali
Art. 27 Tasse d’esame
1 Coloro che si iscrivono a un esame di ammissione devono pagare una tassa
d’esame menzionata nell’ordinanza del 31 maggio 19957 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. 2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore sono fissate in appli- cazione del capoverso 1 lettere b e c di detta ordinanza. 3 Il candidato che si ripresenta a un esame paga di nuovo la tassa corrispondente.
4 Il direttore degli affari accademici può, dietro domanda motivata, esentare dal pa- gamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio.
Art. 28 Emolumento d’ammissione
1 Coloro che sono ammessi come studenti al PFL sono tenuti a pagare un emolu-
mento d’ammissione conformemente all’ordinanza del 31 maggio 19958 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. L’emolumento non è versato in caso di passaggio da un PF all’altro.
2 Non si accordano esenzioni dal pagamento dell’emolumento.
7 RS 414.131.7 8 RS 414.131.7
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Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.
8 maggio 1995 In nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vicepresidente e direttore della formazione, professore D. de Werra Il direttore degli affari accademici, P.-F. Pittet
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