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AS 1999 287

Ordinanza concernente i contributi d'estivazione nell'agricoltura

Ordinanza concernente i contributi d’estivazione nell’agricoltura (Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Diritto al contributo Hanno diritto al contributo: a. i gestori di aziende d’estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli co- munitari con domicilio civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un’azienda per proprio conto e a proprio rischio.

Art. 2 Animali che danno diritto al contributo 1 I contributi d’estivazione sono versati per gli animali giusta l’articolo 4, estivati: a. in un’azienda d’estivazione; b. in un’azienda pastorizia; c. in un’azienda con pascoli comunitari.

2 Alle aziende situate all’estero non vengono versati contributi.

Art. 3 Pagamento dei contributi

1 Fatto salvo l’articolo 9, i contributi d’estivazione sono pagati al gestore.

2 Nel caso di aziende pastorizie o qualora il gestore affidi l’azienda d’estivazione a dipendenti, questi ultimi hanno diritto ai contributi d’estivazione per il bestiame estivato di loro proprietà.

Art. 4 Contributi 1 Nel caso di aziende d’estivazione e di aziende pastorizie, il contributo è calcolato in base al numero di animali estivati.

RS 910.133 1 RS 910.1; RU 1998 3033

1998-0187 287

Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 1999

2 Il contributo per animale è fissato come segue: Fr.

a. vacche munte 300 b. tori da riproduzione di oltre 1 anno d’età, vacche madri, vacche nutrici e vacche in asciutta 200 c. manzi e buoi da 1 a 3 anni d’età 100 d. vitelli da 6 mesi a 1 anno d’età 50 e. cavalli, muli e bardotti di oltre 3 anni d’età 140 f. cavalli, muli e bardotti fino a 3 anni d’età, asini 80 g. capre e pecore lattifere (capre e pecore che vengono regolarmente munte durante il periodo d’estivazione) 60 h. altre capre e pecore 10

3 Nel caso di aziende con pascoli comunitari, il contributo per carico

normale è fissato come segue: Fr. a. vacche munte, capre e pecore lattifere 300 b. altri bovini, cavalli, muli, bardotti, asini 200 c. altre capre e pecore 60 4 Un carico normale corrisponde all’estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

Art. 5 Durata dell’estivazione

1 L’intero contributo è concesso soltanto per gli animali che sono tenuti in

un’azienda d’estivazione o in un’azienda pastorizia durante tutto il periodo usuale d’estivazione nella regione interessata. Qualora si tratti di animali estivati durante un periodo più breve, il contributo è ridotto in proporzione. 2 Per calcolare il numero di carichi normali in aziende con pascoli comunitari, è consentito tenere conto al massimo di un periodo di pascolo di 150 giorni. 3 Nessun contributo è concesso per gli animali pascolati durante un periodo inferiore a 20 giorni.

Art. 6 Esigenze poste alla gestione 1 I contributi d’estivazione sono versati soltanto se l’azienda d’estivazione, l’azienda pastorizia e l’azienda con pascoli comunitari nonché i pascoli sono gestiti in modo razionale e rispettoso dell’ambiente e se sono osservate eventuali prescrizioni del Cantone, del Comune o del consorzio.

2 In particolare devono essere adempiute le condizioni e gli oneri seguenti:

a. devono essere rispettate le prescrizioni nelle zone protette; b. il carico dev’essere adeguato all’ubicazione e alla capacità di resa delle superfi- ci da pascolo. La superficie da pascolo per UBGFG dev’essere almeno di 50 are. Il numero di capi di bestiame suino è limitato a 1,5 suini per vacca munta; c. all’atto della concimazione dei pascoli si mira a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché ad un’intensità di utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati in primo luogo i concimi prodotti sull’alpe. L’impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull’al- pe, come fanghi di depurazione liquidi o liquame prodotto dall’azienda durante tutto l’anno, è vietato;

Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 1999

d. l’impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applica- zioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risa- namento; e. il foraggio grezzo può essere utilizzato soltanto per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche. La somministrazione di fo- raggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei deri- vati del latte prodotto sull’alpe; f. edifici, impianti e accessi devono essere oggetto di una debita manutenzione; g. il bestiame estivato deve essere sorvegliato o tenuto entro pascoli cintati.

Sezione 2: Procedura

Art. 7 Domanda 1 I contributi d’estivazione sono pagati su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all’autorità designata dal Cantone di domicilio annualmente, entro il 31 luglio.

2 La domanda deve contenere i dati seguenti:

a. numero di animali estivati; b. durata presumibile dell’estivazione; c. conferma dell’esattezza dei dati da parte del richiedente e dell’ufficio preposto al controllo.

3 Nel caso di un’azienda d’estivazione e di un’azienda pastorizia è determinante

l’effettivo detenuto il 25 luglio. 4 I proprietari che richiedono una parte del contributo d’estivazione giusta l’articolo 9 capoverso 4, devono motivare la loro domanda e farla controfirmare dal gestore. 5 Il gestore deve annunciare immediatamente all’autorità competente gli animali riti- rati prematuramente dall’estivazione.

Art. 8 Esame della domanda Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d’estivazione e li noti- fica agli aventi diritto.

Art. 9 Pagamento dei contributi

1 Il Cantone paga i contributi d’estivazione al più tardi entro il 31 dicembre

dell’anno di contribuzione. I contributi inferiori a 200 franchi non sono pagati. 2 I contributi d’estivazione possono essere pagati, invece che ai singoli gestori, alla corporazione o al consorzio d’estivazione, se esplica importanti funzioni di gestione oppure se in questo modo si ottiene un’essenziale agevolazione amministrativa. 3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i de- tentori di bestiame con diritti d’estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l’80 per cento dei contributi.

Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 1999

4 Nel caso d’aziende d’estivazione che non sono gestite direttamente dal proprieta- rio, i Cantoni possono stabilire che una parte del contributo d’estivazione, ma al massimo un quarto, sia pagata al proprietario se questi sopporta i costi dell’infra- struttura e provvede alle necessarie migliorie alpestri. 5 Nel caso di animali estivati in più aziende d'estivazione, i gestori si accordano sulla ripartizione del contributo. I Cantoni risolvono eventuali controversie mediante de- cisione. 6 I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cin- que anni. Il Cantone deve rimborsarli all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

Art. 10 Distinte di pagamento 1 Il Cantone invia ogni anno all’Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati nonché le liste ricapitolative su carta. L’Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati. 2 L’Ufficio federale accredita al Cantone l’importo totale in base alla lista ricapito- lativa. 3 I Cantoni allestiscono liste articolate secondo i Comuni, indicanti l’ubicazione delle aziende, i nomi dei gestori e dei proprietari nonché l’entità e la durata del cari- co.

Sezione 3: Sanzioni amministrative e notifica di decisioni

Art. 11 Riduzione o rifiuto dei contributi

1 I Cantoni riducono o rifiutano i contributi se il richiedente:

a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha inoltrato tempestivamente la domanda di contributi; d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esi- genze impostegli; e. non ha rispettato le prescrizioni della legge sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio o sulla protezione degli animali, rilevanti per l’agricoltura; la violazione delle presenti prescrizioni va constatata con una decisione esecutiva. 2 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono ri- fiutare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni.

Art. 12 Notifica di decisioni I Cantoni notificano le decisioni su ricorso all’Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta.

Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 1999

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione 1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricati i Cantoni. Emana le istruzioni necessarie all’esecuzione.

2 I Cantoni eseguono i controlli.

3 L’Ufficio federale ne sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin