AS 1999 2870
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell'Università di Berna
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell’Università di Berna
del 1o novembre 1999
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il modulo speciale di insegnamento e di esame (mo- dulo speciale) presso la Facoltà di veterinaria dell’Università di Berna (Facoltà).
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di veterinaria sull’arco di tutti i cinque anni di studio. 2 Fatte salve le deroghe previste dalla presente ordinanza, si applicano le disposizio- ni dell’OPMed.
Sezione 2: Articolazione degli studi ed degli esami
Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Lo studio secondo il modulo speciale consiste in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende i corsi di formazione obbligatori per tutti gli studenti.
3 Lo studio complementare comprende i corsi di formazione che la Facoltà offre a
scelta individuale agli studenti.
Art. 4 Promozione Chi ha superato l’insieme degli esami del pertinente anno di studio ai sensi del- l’articolo 10 è ammesso all’anno successivo.
RS 811.112.41 1 RS 811.112.1; RU 1999 2643
2870 1999-5311
Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999
Art. 5 Sessioni d’esami Gli esami si svolgono una volta all’anno.
Art. 6 Primo esame propedeutico Dopo il primo anno di studio si svolge il primo esame propedeutico. Esso compren- de le cinque singole prove d’esame seguenti: a. principi di scienze naturali I; b. principi di scienze naturali II; c. veterinaria generale I; d. veterinaria generale II; e. veterinaria generale III.
Art. 7 Secondo esame propedeutico Dopo il terzo anno di studio si svolge il secondo esame propedeutico. Esso com- prende le cinque singole prove d’esame seguenti: a. microbiologia; b. zootecnica; c. esame interdisciplinare incentrato sugli organi I; d. esame interdisciplinare incentrato sugli organi II; e. studio complementare.
Art. 8 Prima parte dell’esame finale Dopo il quarto anno di studio si svolge la prima parte dell’esame finale. Essa com- prende le cinque singole prove d’esame seguenti: a. microbiologia clinica, immunologia chimica, farmacologia, tossicologia e scienza di prescrizione dei farmaci; b. Veterinary Public Health ed epidemiologia; c. insorgere e manifestazione delle malattie I; d. insorgere e manifestazione delle malattie II; e. studio complementare.
Art. 9 Seconda parte dell’esame finale Dopo il quinto anno di studio si svolge la seconda parte dell’esame finale. Essa comprende le cinque singole prove d’esame seguenti: a. clinica I; b. clinica II;
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c. paraclinica; d. studio complementare I; e. studio complementare II.
Art. 10 Condizioni per il superamento dell’insieme degli esami 1 Ad ogni singola prova d’esame è attribuita una nota principale calcolata sulla base della media delle note parziali ottenute negli esami intermedi in essa contenuti e ar- rotondata a due decimali. Negli esami intermedi sono attribuite note parziali con mezzi punti.
2 È superato l’insieme degli esami se:
a. nelle singole prove d’esame che si compongono al massimo di tre esami par- ziali non sono state ottenute note parziali inferiori a 4; b. nelle singole prove d’esame che si compongono di più di tre esami parziali è stata ottenuta al massimo una nota parziale inferiore a 4, ma non a 3; c. in tutte le singole prove d’esame è stata ottenuta almeno la nota principale 4.
Art. 11 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all’inizio del pertinente anno di studio: a. i programmi d’insegnamento determinanti per gli esami; b. la loro ripartizione sui singoli esami; c. le modalità d’esame utilizzate nei singoli esami; d. il numero dei corsi di formazione da scegliere nell’ambito dello studio com- plementare.
Art. 12 Ammissione agli esami 1 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno seguito lo studio di base e lo stu- dio complementare prescritti dalla facoltà e superato le verifiche di conoscenze in- termedie svoltesi nell’ambito dei due studi. 2 L’ammissione è decisa indipendentemente dal risultato di verifiche di conoscenze intermedie.
Art. 13 Tasse Sono prelevate le seguenti tasse d’esame: Fr.
a. per il primo esame propedeutico 240 b. per il secondo esame propedeutico 270 c. per la prima parte dell’esame finale 750 d. per la seconda parte dell’esame finale 440
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Art. 14 Esclusione definitiva La bocciatura definitiva nell’ambito del modulo speciale comporta l’esclusione de- finitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (corso di stu- di secondo il modulo speciale o corso di studi tradizionale in medicina in altre fa- coltà).
Art. 15 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato al modulo speciale. Gli esaminatori sono designati dalla Giunta direttiva degli esami federali per le pro- fessioni mediche (Giunta direttiva) su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente d’esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente d’esame.
Art. 16 Comunicazione dei risultati degli esami 1 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva e al presidente locale i risultati degli esami. 2 Il presidente locale comunica il risultato di ogni esame agli studenti a mezzo di decisione formale.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 17 Verifica Le esperienze fatte con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche.
Art. 18 Comunicazione delle modifiche della presente ordinanza Ogni modifica della presente ordinanza deve essere comunicata per scritto agli stu- denti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studi.
Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale si applica agli studenti del secondo anno di studio a partire dal 2000/2001, del terzo anno a partire dal 2001/2002, del quarto anno a partire dal 2002/2003 e del quinto anno a partire dal 2003/2004.
2 Per gli esami secondo il diritto previgente si tiene ancora solo una sessione.
3 Gli studenti che hanno iniziato lo studio secondo il diritto previgente devono con- tinuarlo secondo il modulo speciale, come segue:
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a. primo esame propedeutico superato secondo il diritto previgente nel 2000 o più tardi: continuazione dello studio secondo il modulo speciale nel secondo anno di studio; b. secondo esame propedeutico superato secondo il diritto previgente nel 2001 o più tardi: continuazione dello studio secondo il modulo speciale nel se- condo anno di studio; c. prima parte dell’esame finale superata secondo il diritto previgente nel 2003 o più tardi: continuazione dello studio secondo il modulo speciale nel quinto anno di studio.
4 Gli esami secondo il diritto previgente si svolgono l’ultima volta negli anni:
a. primo esame propedeutico 2001 b. secondo esame propedeutico 2002 c. prima parte dell’esame finale 2004 d. seconda parte dell’esame finale 2005
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1999.
1o novembre 1999 Dipartimento federale dell’interno Dreifuss