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AS 1999 2875

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'Università di Basilea

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Basilea

del 1o novembre 1999

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il modulo speciale di formazione e di esame (modulo speciale) presso la Facoltà di medicina dell’Università di Basilea (Facoltà).

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di medicina del terzo e del quarto anno di studio. 2 Fatte salve le deroghe previste dalla presente ordinanza, si applicano le disposizio- ni dell’OPMed nonché dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei me- dici.

Art. 3 Ammissione Sono ammessi a seguire il piano di studi previsto dal modulo speciale gli studenti che: a. hanno superato il secondo esame propedeutico per medici; b. hanno compiuto il corso pratico di cure sanitarie di cui all’articolo 11 del- l’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici.

RS 811.112.42

1999-5310 2875

Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999 presso la Facoltà di medicina dell’Università di Basilea

Sezione 2: Contenuti dell’insegnamento e valutazione

Art. 4 Programma di insegnamento e oggetto della valutazione 1 Il terzo anno di studio comprende, oltre al blocco introduttivo in patologia gene- rale, farmacologia e microbiologia, segnatamente gli ambiti etica, cuore/circola- zione, respirazione, sangue/oncologia, ormoni/metabolismo, reni/acqua/elettroliti e infezioni/sistema immunitario. 2 Il quarto anno di studio comprende gli ambiti stomaco/intestino, sistema nervoso, apparato motorio, psiche, riproduzione; infezioni/sistema immunitario, casi urgenti ed etica.

3 La Facoltà può spostare singoli elementi del programma di insegnamento in un

altro anno di studio.

Art. 5 Ambiti di valutazione Nel corso di ognuno dei due anni di studio i seguenti ambiti sono sottoposti a valu- tazione: a. insegnamento concernente il rapporto medico-paziente; b. singolo tutorato; c. lezioni con blocchi tematici; d. tutorati orientati alla risoluzione di problemi; e. corsi pratici.

Art. 6 Sistema di crediti formativi

1 Nei singoli ambiti di apprezzamento sono attributi punti di credito.

2 In ognuno dei due anni di studio si devono ottenere almeno 60 punti di credito per poter passare al quinto anno di studio. 3 Gli esami del terzo e del quarto anno di studio sono superati se sono stati ottenuti in ognuno dei due anni almeno 60 punti di credito.

Art. 7 Comunicazione dei risultati degli esami 1 La Facoltà comunica i risultati degli esami alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) e al presidente locale. 2 Il presidente locale comunica il risultato di ogni esame agli studenti a mezzo di decisione formale.

Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999 presso la Facoltà di medicina dell’Università di Basilea

Art. 8 Ripetizioni 1 Gli ambiti di valutazione non superati possono essere ripetuti la prima volta sin- golarmente se globalmente sono stati raggiunti 45 punti di credito. Altrimenti o in caso di una seconda ripetizione devono essere ripetuti l’intero anno e tutti gli ambiti di valutazione. 2 Negli esami del terzo e del quarto anno di studio sono ammesse due ripetizioni.

Art. 9 Esclusione definitiva La bocciatura definitiva nel modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (corso di studi secondo il modulo speciale o corso di studi tradizionale in medicina in altre facoltà).

Art. 10 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all’inizio del pertinente anno di studio: a. le modalità di valutazione utilizzate nei relativi ambiti; b. la data delle singole prove d’esame; c. la presenza minima richiesta ai corsi di formazione; d. l’attribuzione dei punti di credio ai singoli ambiti di valutazione; e. l’eventuale spostamento di elementi del programma di insegnamento in un altro anno di studio.

Art. 11 Tasse Per la valutazione degli studenti è prelevata per ogni anno di studio una tassa di franchi 250.

Art. 12 Esaminatori; valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato al modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 La Facoltà designa per ogni anno di studio un esaminatore responsabile e ne co- munica il nome alla Giunta direttiva. 3 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 4 Agli esami orali è presente inoltre un presidente d’esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente d’esame.

Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999 presso la Facoltà di medicina dell’Università di Basilea

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 13 Verifica Le esperienze fatte con il modulo speciale, in particolare con il sistema di crediti formativi, sono sottoposte a continue verifiche.

Art. 14 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del quarto anno di studio a par- tire dal 2000/2001.

2 Gli studenti che hanno iniziato il terzo anno di studio prima del 1999 possono

continuare gli studi secondo il diritto previgente. 3 La prima parte dell’esame finale per medici secondo il diritto previgente si svolge l’ultima volta nel 2001.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1999.

1o novembre 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss