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AS 1999 292

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I Gli allegati 1-3 dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura bio- logica sono modificati come segue:

Allegato 1 cifra 1, trattini 4 e 6 – microrganismi naturali quali Bacillus thuringiensis, Granulosis virus e funghi patogeni degli insetti (nessun organismo geneticamente modificato) nonché i ri- spettivi prodotti derivati – Abrogato

Allegato 2 cifra 2.1 righe 3, 7 e 16 Concerne unicamente il testo in francese

Allegato 2 cifra 4

4. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempreché siano co- stituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

4.1 Letame ed escrementi animali Provenienti da aziende biologiche.

4.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, composti nella misu- ra del 25 per cento del peso di tutte le componenti del substrato2, sempreché in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione: Letame Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vege- tali (lettiera). Indicazione obbligatoria delle specie animali. Letame essiccato e deiezioni avicole Indicazione obbligatoria delle specie disidratate animali. Deiezione di animali, composte, Indicazione obbligatoria delle specie

1 RS 910.181 2 Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua.

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Agricoltura biologica. O RU 1999

inclusi la pollina e il letame animali. Escrementi liquidi di animali Impiego previa fermentazione control- (liquame, urina) lata e/o diluizione adeguata.

4.3 Altri prodotti di origine agricola

(p. es. paglia) Provenienti da aziende biologiche.

4.4 Torba, legname Non trattato chimicamente.

4.5 Preparati di origine minerale Conformemente alla cifra 2.1 del pre-

sente allegato.

4.6 Acqua, terra

Allegato 3 parte A, A.2. A.2. Acqua e sale Acqua potabile Sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base, compresi gli agenti antiagglomeranti usuali) generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari.

Allegato 3 parte A, A.4. A.4. Minerali (compresi gli oligoelementi) e vitamine Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge. Per gli alimenti giusta l’articolo 183 dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari (ODerr), ai quali vengono aggiunti minerali o vitamine, decide l’Ufficio federale della sanità pubblica nel quadro della procedura di autorizzazione giusta l’articolo 168 ODerr, sempreché possano essere muniti di un riferimento all’agricol- tura biologica. Esso sente precedentemente l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Allegato 3 parte A, A.5. A.5. Amminoacidi e altri componenti azotati Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.

Allegato 3 parte B Concerne unicamente il testo tedesco

3 RS 817.02

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Agricoltura biologica. O RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

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