AS 1999 3007
Ordinanza (1/99) concernente l'importazione e il transito di cani e gatti domestici provenienti dalla Malaysia
Ordinanza (1/99) concernente l’importazione e il transito di cani e gatti domestici provenienti dalla Malaysia
del 9 settembre 1999
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), ordina:
Art. 1 Autorizzazione e visita veterinaria di confine In deroga agli articoli 25 capoverso 1 lettera a e 59 capoverso 5 lettera b OITE, per l’importazione e il transito di cani e gatti domestici provenienti dalla Malaysia sono necessarie un’autorizzazione e una visita veterinaria di confine.
Art. 2 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione L’Ufficio federale di veterinaria rilascia l’autorizzazione se, oltre al certificato veterinario di vaccinazione antirabbica (art. 30 OITE), un certificato veterinario ufficiale attesta che gli animali: a. non sono entrati in contatto con suini negli ultimi 60 giorni prima dell’e- sportazione; b. non sono stati tenuti in aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati accertati casi della malattia di Nipah; c. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione del siero in un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti per effettuare test di ricerca degli anticorpi Nipah. Il test deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato al massimo 14 giorni prima dell’esportazione e il risultato deve essere negativo.
Art. 3 Misure Il veterinario di confine respinge gli animali se l’autorizzazione di importazione o di transito o i certificati necessari al suo rilascio non possono essere esibiti. Se la loro riconduzione al luogo di provenienza non è possibile, gli animali devono essere sequestrati e confiscati (art. 22 segg. OITE).
RS 916.443.46
1999-5107 3007
Importazione e transito di cani e gatti domestici provenienti dalla Malaysia RU 1999
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 settembre 1999.
9 settembre 1999 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore: Kihm