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AS 1999 3009

Ordinanza del Tribunale federale relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione

Ordinanza del Tribunale federale relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione

del 27 settembre 1999

Il Tribunale federale, visto l’articolo 1 capoverso 3 della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (LAr), ordina:

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione (art. 1 LAr) 1 La presente ordinanza disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale fede- rale e la loro consultazione da parte di terzi. 2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto proces- suale.

Capo secondo: Archiviazione e tutela dei documenti

Art. 2 Principio (art. 2 LAr)

I documenti del Tribunale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati e conservati durevolmente.

Art. 3 Atti di un processo 1 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide quale istanza di ricorso, sono conservati durevolmente: a. gli allegati scritti; b. la sentenza impugnata; c. la corrispondenza intercorsa nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale federale; d. il rapporto ; e. il progetto di sentenza;

RS 152.21 1 RS 152.1; RU 1999 2243

1999-5460 3009

Archiviazione. O TF RU 1999

f. le opinioni relative alla causa espresse per iscritto dai membri e dal cancel- liere (proposte e osservazioni figuranti sul foglio di circolazione o in docu- menti separati); g. i decreti e le decisioni; h. la sentenza; i. i documenti concernenti gli scambi di pareri; 2 Gli altri atti del processo vengono rinviati dopo la conclusione del procedimento a coloro che li hanno trasmessi. 3 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide in prima istanza, tutti gli atti processuali sono conservati durevolmente, in quanto non siano rinviati alle parti. 4 Il presidente della corte, della camera o di altro collegio giudicante possono, in un caso concreto, aggiungere atti ulteriori al fascicolo.

Art. 4 Altri documenti 1 Gli atti amministrativi sono archiviati durevolmente nella misura in cui siano di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale federale o in generale. 2 Gli altri atti amministrativi vengono conservati in forma appropriata finché siano suscettibili di essere utilizzati ulteriormente. Rimangono riservate le disposizioni di legge speciali concernenti singole categorie di atti.

3 Le osservazioni chieste dal Tribunale federale sono conservate durevolmente.

Art. 5 Archivio del Tribunale federale 1 L’archivista provvede perché i documenti archiviati siano conservati e resi acces- sibili in modo sicuro e adeguato. Egli può prestare il proprio concorso nell’utilizza- zione di determinati gruppi di atti. 2 Lo stesso compito incombe alla Segreteria generale per i documenti conservati nel proprio archivio.

Capo terzo: Accessibilità degli archivi Sezione 1: Generalità

Art. 6 Termini di protezione (art. 9 e 11 LAr) 1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’artico- lo 9 della legge sull’archiviazione. 2 Gli atti di un processo soggiacciono al termine di protezione più lungo, di 50 anni, ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’archiviazione, salvo che abbiano partecipato al procedimento esclusivamente enti o corporazioni di diritto pubblico.

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3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità. 4 Per i verbali d’udienza della Corte plenaria o degli organi direttivi del Tribunale federale vige il termine di protezione di 50 anni.

Art. 7 Prolungamento del termine di protezione (art. 12 LAr) 1 Il termine di protezione di 30 o di 50 anni può in un caso particolare essere pro- lungato per una durata limitata ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi. 2 La Segreteria generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prolungato ai sensi di questa disposizione.

Art. 8 Consultazione durante il termine di protezione (art. 13 LAr) La consultazione durante il termine di protezione può essere, in particolare, accor- data quando: a. esista l’accordo delle persone interessate; b. le persone interessate siano decedute da almeno tre anni; c. i documenti già erano accessibili al pubblico, con riserva di nuovi motivi che si oppongano alla consultazione. 2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui sia ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.

Art. 9 Calcolo del termine di protezione (art. 10 LAr) 1 Il termine di protezione vale, di regola, per un intero fascicolo o per un’intera pra- tica. 2 Per il calcolo del termine di protezione è determinante per i fascicoli processuali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.

3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non

contano ai fini del calcolo del termine.

Art. 10 Mezzi di ricerca 1 È libero l’accesso ai mezzi di ricerca che permettono di accedere ai documenti ar- chiviati. 2 Essi possono essere pubblicati. Sono riservate le disposizioni sulla protezione della personalità.

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Sezione 2: Consultazione

Art. 11 Principio 1 Dopo la scadenza del termine di protezione, ognuno ha diritto di consultare i do- cumenti contenuti nell’archivio del Tribunale federale.

2 Il diritto di consultare tali documenti comprende:

a. la consultazione dei mezzi di ricerca; b. la consultazione dei documenti: c. le annotazioni di proprio pugno; d. la riproduzione fotografica, fotomeccanica o digitale di singoli documenti, con riserva delle limitazioni intese a garantire la loro conservazione.

3 Di regola, i documenti dell’archivio devono rimanere durante la consultazione

nell’edificio del Tribunale federale.

Art. 12 Domanda di consultazione 1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al Tribunale federale.

2 La domanda deve contenere:

a. le generalità del richiedente ; b. l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consulta- zione; c. laddove la consultazione sia chiesta durante il termine di protezione, il moti- vo della consultazione. 3 Trattandosi di una domanda presentata dopo la scadenza del termine di protezione, il richiedente può essere invitato a motivare la sua domanda ove sia prospettabile un prolungamento del termine di protezione in un caso particolare (art. 7).

Art. 13 Decisione 1 L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal Segretario ge- nerale. 2 Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.

Art. 14 Oneri (art. 13 LAr)

1 La consultazione può essere sottoposta a restrizioni od a oneri.

2 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità co- me pure specifici segreti.

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3 Il richiedente può essere invitato a dichiarare per iscritto di aver preso conoscenza degli oneri impostigli.

Art. 15 Tasse (art. 9 LAr) 1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale federale per permettere la consultazio- ne dei propri atti, come pure per reperire i documenti archiviati e garantire lo svol- gimento della consultazione nel proprio edificio, sono gratuite, nella misura in cui siano compatibili con i criteri di un’amministrazione razionale. 2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale. 3 Sono applicabili le tariffe determinate dall’ordinanza del 24 agosto 19942 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.

Sezione 3: Protezione giuridica

Art. 16 1 Contro il diniego o la restrizione della consultazione può essere proposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale; la decisione di quest’ul- tima è definitiva. 2 La procedura ha luogo secondo le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa3.

Capo quarto: Disposizioni finali

Art. 17 Modifiche del diritto previgente 1. Il regolamento del Tribunale federale svizzero, del 14 dicembre 19784, è modifi- cato come segue:

Art. 19 cpv. 1 n. 7 1 La Corte plenaria, composta dai giudici ordinari eletti dall’Assemblea federale, è competente per:

7. nominare i membri della Commissione amministrativa, della Commissione

di ricorso, come pure i loro presidenti e il Segretario generale;

2 RS 173.118.2 3 RS 172.021 4 RS 173.111.1

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Titolo prima dell’art. 34 Capo decimo: Commissione di ricorso

Art. 34 Composizione La Commissione di ricorso è costituita da tre giudici ordinari scelti dalla Corte ple- naria ma non facenti parte della Commissione amministrativa.

Art. 35 Competenza 1 Contro decisioni emanate dall’autorità di nomina in affari di carattere non pecunia- rio concernenti il personale è esperibile il ricorso alla Commissione di ricorso. Que- sto ricorso non è ammissibile contro decisioni della Corte plenaria. 2 Il ricorso in affari concernenti il personale è in particolare ammissibile negli ambiti seguenti:

1. prolungamento del periodo di prova, nomina quale impiegato permanente,

promozione; 2. rifiuto di rinnovare la nomina, licenziamento e disdetta del rapporto di servi- zio;

3. provvedimenti disciplinari;

4. trasferimento ad altro servizio, attribuzione di un’altra attività o diniego d’au- torizzazione di un’attività accessoria. 3 La Commissione di ricorso decide inoltre nelle controversie previste dall’art. 16 dell’ordinanza del Tribunale federale relativa all’applicazione della legge sull’archi- viazione in materia di diniego o restrizione della consultazione di documenti archi- viati nel Tribunale federale.

2. L’ordinanza del 24 agosto 1994 5 sulle tasse amministrative del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 4 lett. b e c n. 1 Sono percette le seguenti tasse: b. Abrogata c. Ricerche 1. La tassa per ricerche affettuate negli atti di una causa liquidata e che ecce- dano la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione, ammonta a 40 franchi per ogni mezz’ora. Tale tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario.

5 RS 173.118.2

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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o ottobre 1999.

27 settembre 1999 Tribunale federale svizzero: Il presidente, Schubarth

1661 Il segretario generale, Tschümperlin