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AS 1999 3019

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni (Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale)

del 16 novembre 1999

Il Tribunale federale delle assicurazioni, visti gli articoli 122 segg. della legge federale sull’organizzazione giudiziaria1 (OG), adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1: Organizzazione giudiziaria Sezione 1: Corte plenaria

Art. 1 Costituzione, presidenza e supplenza

1 La Corte plenaria comprende tutti i giudici del Tribunale.

2 Il Tribunale costituisce quattro camere.

3 Presiede la Corte plenaria il presidente del Tribunale o, in caso di suo impedi- mento, il vicepresidente. In caso di impedimento anche di quest’ultimo, egli viene sostituito dal presidente della quarta Camera o altrimenti dal membro più anziano per elezione.

Art. 2 Competenza 1 Competono alla Corte plenaria le decisioni su questioni giuridiche di massima, se:

a. una Camera intende risolvere una questione di diritto diversamente da un precedente giudizio; b. lo ordina il presidente; c. un membro ne fa richiesta.

2 Una decisione di cui al capoverso 1 vincola le Camere. Rimane salvo l’articolo

127 capoverso 2 OG.

RS 173.111.2 1 RS 173.110

1999-5905 3019

Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale RU 1999

Sezione 2: Camere

Art. 3 Prima Camera

1 La prima Camera consta di cinque giudici.

2 Fanno parte d’ufficio della prima Camera il presidente del Tribunale, il vicepresi- dente e il giudice delegato. Se quest’ultimo è membro della quarta Camera, vi pren- de parte anche il giudice che presiede la medesima. Gli altri membri della Camera vengono designati di volta in volta dal Presidente del Tribunale, il quale veglia a una equa distribuzione delle cause.

3 La prima Camera è presieduta dal presidente del Tribunale.

4 La prima Camera statuisce su contestazioni che pongono questioni di diritto

d’importanza fondamentale o quando lo ordina il presidente.

Art. 4 Seconda, terza e quarta Camera 1 La seconda, la terza e la quarta Camera, nella composizione di tre membri ciascu- na, vengono costituite dalla Corte plenaria per la durata di due anni. La seconda, la terza e la quarta Camera sono presiedute rispettivamente: a. dal presidente del Tribunale; b. dal vicepresidente; c. dal giudice designato dalla Corte plenaria.

2 In sede di costituzione delle Camere si avrà riguardo alle lingue ufficiali.

3 La seconda, la terza e la quarta Camera statuiscono sulle contestazioni che non competono alla prima Camera.

Sezione 3: Presidenti, giudici delegati

Art. 5 Presidenti 1 I presidenti delle Camere fissano le sedute, dirigono i dibattimenti e mantengono la disciplina (art. 13 cpv. 5 OG). 2 Al presidente, al vicepresidente, come pure al presidente della quarta Camera è data facoltà di designare fra i cancellieri rispettivamente un segretario presidenziale, un segretario vicepresidenziale e un segretario di camera. 3 I presidenti delle Camere provvedono alla supplenza dei membri della Camera che fossero impediti di esercitare le loro funzioni, designando a tal fine, quando una di- lazione del giudizio non è possibile, un membro di un’altra Camera o, se del caso, un giudice supplente; essi vegliano a una equa distribuzione delle cause. 4 Alla supplenza dei presidenti delle Camere è applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 3 OG.

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Art. 6 Giudici delegati 1 Ai giudici delegati spetta l’istruzione del processo. Essi sottopongono le loro con- clusioni alla Camera competente e propongono se del caso che la vertenza venga trattata dalla prima Camera. 2 Di regola essi procedono di moto proprio. Possono tuttavia in ogni tempo sotto- porre alla decisione della Camera competente questioni pregiudiziali o concernenti l’istruttoria.

Sezione 4: Cancellieri

Art. 7 1 I cancellieri (art. 126 OG) redigono le decisioni del Tribunale (sentenze, ordinan- ze, decreti) e tengono i verbali delle sedute. 2 Essi elaborano, con o senza istruzioni dei giudici delegati, i progetti di sentenza.

3 Adempiono inoltre per il Tribunale altre funzioni che vengono loro attribuite.

4 I cancellieri hanno voto consultivo.

Sezione 5: Procedura giudiziale

Art. 8 Principi di procedura

1 La procedura va condotta in ossequio al principio di celerità.

2 I termini fissati dal giudice possono venir prorogati soltanto per motivi sufficienti e debitamente giustificati (art. 33 cpv. 2 OG) e solo eccezionalmente sarà concessa più di una proroga.

Art. 9 Pubblicità, dibattimento finale 1 Nei processi concernenti prestazioni assicurative o premi d’assicurazione, che non vengono decisi secondo la procedura semplificata o la procedura per circolazione degli atti (art. 36a, 36b OG), soltanto le parti possono assistere alla deliberazione e alla votazione (art. 125 secondo periodo OG). Il principio della pubblicità (art. 17 cpv. 1 OG) è invece applicabile alle altre controversie, tranne quelle trattate in pro- cedura semplificata o in procedura per circolazione degli atti e fatto salvo pure il motivo di esclusione di cui all’articolo 17 capoverso 3 OG. 2 I presidenti delle Camere possono, a richiesta di parte o d’ufficio, ordinare un di- battimento finale con arringhe. Alle parti è data facoltà di esaminare gli atti prima del dibattimento. Nel caso esse rimangano assenti ingiustificatamente, si procede alla deliberazione in loro assenza.

3 La pronuncia delle sentenze è pubblica.

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Art. 10 Convocazione I giudici vengono convocati alle sedute per iscritto. La convocazione deve di regola pervenire loro almeno sei giorni prima della seduta con l’indicazione delle trattande; gli inserti sono messi a disposizione dei giudici.

Art. 11 Tenuta I giudici, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle deliberazioni in presenza delle parti o alle udienze pubbliche in abito scuro.

Art. 12 Deliberazione, votazione, comunicazione della sentenza 1 In sede di deliberazione il presidente della Camera dà successivamente la parola al giudice delegato, al giudice che presenta una controproposta, agli altri membri della Camera nell’ordine d’anzianità per elezione e infine al cancelliere. Il presidente della Camera può prendere la parola in ogni momento; gli compete esprimersi per ultimo. 2 Se il giudizio non viene rinviato, il presidente della Camera accerta quanto deciso dalla Camera all’unanimità o a maggioranza. 3 Dopo la deliberazione e la votazione il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti.

Art. 13 Lingua 1 Di regola lo scambio degli scritti e la comunicazione del dispositivo della sentenza hanno luogo nella lingua della decisione impugnata. 2 Le sentenze vengono redatte di regola nella lingua ufficiale in cui è avvenuto lo scambio degli scritti o, se non si è proceduto allo scambio degli scritti, nella lingua della decisione impugnata. 3 Nelle contestazioni sottoposte al Tribunale in istanza unica, la sentenza viene re- datta nella lingua ufficiale comune alle parti oppure, se esse provengono da regioni linguistiche diverse, di regola nella lingua della parte convenuta.

Art. 14 Progetti di sentenza 1 I progetti di sentenza vengono esaminati dal giudice delegato e poi sottoposti, di regola in via di circolazione, agli altri giudici della Camera. 2 Se viene proposta una modifica del progetto, il presidente della Camera lo sotto- pone nuovamente alla Camera esprimendole il suo parere. 3 Trattandosi di modificazioni meramente redazionali, decide di regola il solo presi- dente della Camera.

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Capitolo 2: Amministrazione del Tribunale Sezione 1: Corte plenaria

Art. 15

1 Competono alla Corte plenaria:

a. la costituzione delle Camere e la designazione del presidente della quarta Camera (art. 4 cpv. 1 secondo periodo, lett. c); b. le nomine e le promozioni dei cancellieri (art. 126 OG), del segretario gene- rale e del direttore della cancelleria; al riguardo essa può emanare direttive; c. l’emanazione di regolamenti e tariffe giusta gli articoli 8, 14 capoverso 1 e

160 OG così come di direttive concernenti l’accreditamento di giornalisti;

d. la presentazione del rapporto di gestione (art. 21 cpv. 2 OG); e. l’approvazione dei conti, del bilancio annuale e del piano finanziario; f. le decisioni concernenti le relazioni tra il Tribunale federale delle assicura- zioni e il Tribunale federale svizzero (art. 127 OG); g. la concessione di congedi (art. 20 cpv. 2 OG) e l’autorizzazione per occupa- zioni accessorie ai membri del Tribunale come pure alle persone di cui alla lettera b; h. l’emanazione di circolari destinate ad autorità cantonali e ad uffici ammini- strativi; i. l’esercizio dei poteri disciplinari (art. 33 dell’ordinamento dei funzionari2); j. l’emanazione di direttive e norme uniformi per la redazione delle sentenze; k. la decisione su affari importanti che le vengono sottoposti dalla direzione del Tribunale. 2 La Corte plenaria prende di regola le sue decisioni in via di circolazione degli atti. Ogni membro può tuttavia pretendere una discussione orale. 3 Se richiesto da un membro le votazioni della Corte plenaria concernenti affari am- ministrativi (incluse le nomine e le promozioni) avvengono per voto segreto.

Sezione 2: Direzione del Tribunale

Art. 16 Composizione La direzione del Tribunale si compone dei presidenti delle Camere.

2 RS 172.221.10

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Art. 17 Competenza 1 Alla direzione del Tribunale incombono la responsabilità amministrativa generale e il disbrigo di tutte le questioni che non sono di competenza della Corte plenaria giusta l’articolo 15 o del presidente secondo l’articolo 19.

2 La direzione del Tribunale è segnatamente competente per:

a. la nomina e la promozione degli impiegati (art. 126 OG) che non competono alla Corte plenaria giusta l’articolo 15 capoverso 1 lettera b; b. la pianificazione della gestione del volume delle cause; c. l’analisi corrente dell’andamento della situazione ad ogni livello del Tribu- nale; d. la designazione dei cancellieri incaricati di svolgere, sotto la sorveglianza del presidente o della direzione del Tribunale, particolari compiti in materia di procedura o di amministrazione; e. l’emanazione di provvedimenti in relazione con la pubblicità della comuni- cazione delle sentenze; f. la garanzia dell’accesso alla giurisprudenza, in particolare per selezionare, su proposta dell’incaricato delle pubblicazioni, le sentenze da pubblicare nella Raccolta ufficiale; g. la gestione dei servizi di natura scientifica e amministrativa, la nomina e il coordinamento dei servizi interni del Tribunale nonché di specifiche com- missioni permanenti e non permanenti, segnatamente nel campo della docu- mentazione, della biblioteca e dell’informatica; h. la rappresentanza del Tribunale dinanzi al Tribunale federale in questioni amministrative e in quelle relative al servizio di informatica; i. il reclutamento, la formazione e la promozione del personale.

Art. 18 Procedura e informazione 1 La direzione del Tribunale, con la collaborazione del segretario generale, assicura in seno al Tribunale un’informazione tempestiva, efficiente e continua. 2 Essa si occupa dei preparativi, elabora le basi di discussione e presenta tempesti- vamente le sue proposte circa le trattande che devono essere decise dalla Corte ple- naria (art. 15 cpv. 1). 3 Essa informa correntemente la Corte plenaria sull’andamento delle questioni che le competono. 4 In questioni relative all’amministrazione ogni giudice ha il diritto di essere sentito dalla direzione del Tribunale e di formulare delle proposte al riguardo; se del caso egli viene invitato a partecipare alla seduta della direzione del Tribunale con voto consultivo.

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5 Quando le circostanze lo giustificano, segnatamente nelle questioni che concerno- no i rapporti di servizio o l’organizzazione della Corte, la direzione del Tribunale invita a partecipare alle sue sedute, con voto consultivo, una delegazione dei cancel- lieri, il direttore della cancelleria o un altro rappresentante del personale.

Sezione 3: Presidenza

Art. 19 1 Il presidente regola le questioni correnti che concernono l’amministrazione del Tribunale. Gli spetta segnatamente: a. esercitare l’alta sorveglianza sull’amministrazione del Tribunale e sul perso- nale (art. 126 OG); b. designare i giudici delegati e i cancellieri (attribuzione degli inserti). In que- sto compito può farsi assistere da un membro del Tribunale o da un cancel- liere (incaricato delle attribuzioni); c. sottoporre alla direzione del Tribunale o alla Corte plenaria, nel contesto dell’articolo 15, le questioni di loro competenza; d. rappresentare il Tribunale dinanzi all’Assemblea federale, al Consiglio fede- rale, ai capi dei Dipartimenti e ad altre autorità superiori, in questioni di pertinenza della Corte plenaria come pure, d’intesa con la direzione del Tri- bunale, in temi amministrativi importanti. 2 In caso di impedimento del presidente si applica per analogia l’articolo 1 capo- verso 3.

Sezione 4: Segretario generale e servizi

Art. 20 Funzione e compiti 1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, ivi inclusi i servizi scientifici e tecnici; egli funge da capo del personale per tutti gli impiegati.

2 È in particolare competente per:

a. controllare l’amministrazione del Tribunale, i servizi di sicurezza e di custodia; b. assicurare la gestione degli edifici (costruzione, utilizzazione, locazione, ma- nutenzione); c. preparare i conti, il bilancio preventivo, il piano finanziario e controllare la gestione finanziaria; d. curare l’informazione e le relazioni pubbliche; e. preparare le decisioni della direzione del Tribunale e della Corte plenaria, come anche dare esecuzione alle medesime;

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f. provvedere alla segreteria del presidente, della direzione del Tribunale e della Corte plenaria. 3 Assiste alle sedute della direzione del Tribunale e della Corte plenaria con voto consultivo.

4 Il segretario generale può essere rappresentato dal segretario presidenziale.

Art. 21 Servizio di documentazione e biblioteca

1 Il servizio di documentazione adempie i compiti di documentazione affidatigli

dalla direzione del Tribunale. Tiene il repertorio delle sentenze e la banca dati della giurisprudenza del Tribunale. Può essere chiamato ad eseguire lavori di ricerca. 2 Il servizio di biblioteca assicura un accesso semplice alle pubblicazioni giuridiche, le quali devono essere complete, e veglia al loro aggiornamento.

Art. 22 Informatica 1 La gestione dell’informatica del Tribunale federale delle assicurazioni avviene d’intesa con il Tribunale federale. 2 Il servizio di informatica garantisce l’impiego dei sistemi informatici a disposizio- ne del Tribunale (in particolare la comunicazione elettronica interna e le applicazio- ni BRADO). 3 Gli interessi del Tribunale federale delle assicurazioni sono adeguatamente rappre- sentati in seno al servizio informatico di entrambi i tribunali.

Sezione 5: Cancelleria del Tribunale

Art. 23 1 La cancelleria del Tribunale assicura le incombenze amministrative che sono ne- cessarie per l’istruzione della causa, per l’elaborazione delle proposte e dei progetti di sentenza, inclusa la loro circolazione nelle Camere, come anche per la stesura delle sentenze. 2 Nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria e dell’amministrazione del Tribunale, alla cancelleria incombono anche altri compiti ad essa assegnati dalla direzione del Tribunale, dalla presidenza o dal segretario generale. 3 Alla testa della cancelleria viene nominato un direttore. Questi, nell’ambito delle competenze di cui ai capoversi 1 e 2, è sottoposto alla sorveglianza del presidente e, ove necessario, alla direzione del Tribunale. Il direttore della cancelleria propone, d’intesa con il segretario generale, la nomina e la promozione dei collaboratori.

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Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto in vigore Il regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni del 1° ottobre 19693 è abrogato.

Art. 25 Disposizione transitoria Il presente regolamento è applicabile a tutte le controversie non ancora oggetto di decisione passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore (art. 38 OG) come anche a tutte le pratiche amministrative del Tribunale non ancora evase al 1° gennaio 2000.

Art. 26 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

16 novembre 1999 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni: Il presidente, Meyer Il segretario generale, Medici

3 RU 1969 958 1726