Lexipedia

AS 1999 3028

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 18 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1°giugno 19531 sullo stato civile è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 40, 44 capoverso 2, 48 e 103 del Codice civile2 (CC),

Art. 2 cpv. 1 e 4

1 I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione nell’ambito del diritto

federale, in particolare circa l’organizzazione degli uffici dello stato civile, i rapporti di servizio delle persone operanti nel settore dello stato civile e la vigilanza sugli uffici dello stato civile da parte delle autorità cantonali.

4 Le disposizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione

delle persone operanti nel settore dello stato civile, devono essere ap- provate dalla Confederazione (art. 49 cpv. 3 CC).

Art. 3 cpv. 1bis 1bis I circondari dello stato civile devono essere fissati in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione che garantisca un’esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione deve essere almeno del 40 per cento. Esso è cal- colato unicamente sulla base delle attività nell’ambito dello stato ci- vile (art. 44 cpv. 1 CC). La gestione di due o più uffici dello stato ci- vile da parte della stessa persona è retta dall’articolo 10 capoverso 4.

Art. 4 cpv. 2 Abrogato

3028 1999-5010

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 8 5. Orario L’ufficiale dello stato civile stabilisce l’orario d’apertura del proprio d’ufficio ufficio dello stato civile d’intesa con l’autorità cantonale di vigilanza e lo rende noto.

Art. 9 cpv. 3

3 L’ufficiale dello stato civile rende attento l’interprete sul suo obbligo

di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. L’articolo 12 sull’astensione è applicabile per analogia.

Art. 10 cpv. 4 e 5

4 Un ufficiale dello stato civile e i suoi supplenti ordinari o straordina-

ri possono essere competenti per più di un circondario dello stato ci- vile, nella misura in cui in tal modo si raggiunga un tasso minimo di occupazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1bis.

5 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia

e polizia può autorizzare, su richiesta dell’autorità cantonale di vigi- lanza in materia di stato civile, deroghe al tasso minimo d’occu- pazione giusta l’articolo 3 capoverso 1bis se è garantita un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

Art. 11 2. Nomina ed 1 Per la nomina o l’elezione di un ufficiale dello stato civile o del sup- elezione plente sono richiesti:

1. la cittadinanza svizzera;

2. l’esercizio dei diritti civili;

3. una buona cultura generale;

4. una formazione di base completa nel settore dello stato civile.

2 I Cantoni possono stabilire altre condizioni.

Art. 13a 4a. Prova di dati 1 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la non controversi prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni:

1. la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ri-

cerche l’accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso;

2. in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non

sono controversi.

3029

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo ob-

bligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

Art. 16 Abrogato

Art. 18 cpv. 1 e 2

1 Le autorità cantonali di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due

anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, le ispe- zioni hanno luogo ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.

2 Esse fanno rapporto ogni due anni al Dipartimento federale di giusti-

zia e polizia, segnatamente su:

1. l’adempimento delle sue incombenze ai sensi dell’articolo 45

capoverso 2 CC;

2. l’emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni canto-

nali;

3. la modifica dei circondari dello stato civile;

4. la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risul-

tati delle ispezioni e le misure adottate;

5. la giurisprudenza di base in materia di stato civile;

6. l’adempimento di compiti e gli sviluppi per i quali esiste un

obbligo particolare di rapporto, come nel settore dell’elabora- zione elettronica dei dati (art.177f cpv. 2);

7. gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.

Art. 19 3. Protezione 1 Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esau- giuridica a. Principi stivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità procedurali cantonali è retta dal diritto cantonale.

2 La procedura davanti alle autorità federali è retta dalla legge federale

sulla procedura amministrativa3 e dalla legge federale sull’organizza- zione giudiziaria4.

3 RS 172.021 4 RS 173.110

3030

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 20 b. Rimedi 1 Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ri- giuridici corso all’autorità cantonale di vigilanza.

2 Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell’autorità cantonale di

vigilanza è ammesso il ricorso a una o più autorità cantonali, in ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fe- derale.

3 Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità

federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni gene- rali dell’organizzazione giudiziaria.

4 Contro le decisioni in materia di stato civile l’Ufficio federale di giu-

stizia può presentare ricorso alle autorità cantonali di ricorso e contro le decisioni cantonali di ultima istanza può presentare ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

5 Le decisioni su ricorso cantonali e le decisioni di prima istanza degli

ufficiali dello stato civile e delle autorità cantonali di vigilanza, alle quali è attribuita un’importanza fondamentale, devono essere notifi- cate all’Ufficio federale dello stato civile all’attenzione dell’Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere no- tificate anche altre decisioni.

Art. 21 cpv. 3

3 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 19 e 20.

Art. 22 cpv. 2

2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 19 e 20.

Art. 23 Abrogato

Art. 26 VII. Servizio 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può eccezionalmente dello stato civile all’estero assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

2 La protezione giuridica è retta dalla legge federale sulla procedura

amministrativa5 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria6. L’Ufficio federale dello stato civile esercita la vigilanza.

5 RS 172.021 6 RS 173.110

3031

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 27 cpv. 2

2 L’Ufficio federale dello stato civile tiene un repertorio centrale delle

adozioni. Se la tenuta di questo repertorio è effettuata con l’ausilio di mezzi informatici in una banca dati elettronica, l’ufficio disciplina l’accesso e provvede affinché il sistema informatico sia protetto grazie ad adeguate misure tecniche e organizzative contro elaborazioni e consultazioni non autorizzate. I dati sono classificati come degni di particolare protezione (art. 268b CC).

Art. 28 Abrogato

Art. 30b cpv. 1 e cpv. 2 n. 3

1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle

morti e delle celebrazioni dei matrimoni.

2 Non è pubblicata:

3. la celebrazione del matrimonio su richiesta del fidanzato o

della fidanzata.

Art. 48 cpv. 1 secondo periodo

1 Abrogato

Art. 50 cpv. 2-5

2 L’autorità di vigilanza rettifica d’ufficio errori di un’iscrizione chiu-

sa che dipendono da disattenzione o sbaglio manifesti. Gli uffici dello stato civile sono tenuti a notificare tali fatti all’autorità di vigilanza.

3 Negli altri casi la rettificazione è fatta per ordine del giudice (art. 42

CC).

4 Concerne solo il testo tedesco.

5 Concerne solo il testo tedesco.

Art. 51 cpv. 1 e 2

1 Concerne solo il testo tedesco.

2 L’autorità di vigilanza ordina la cancellazione di un’iscrizione nei

casi previsti dalla presente ordinanza (art. 73, 85 e 107), come pure qualora l’iscrizione sia manifestamente del tutto erronea, invalida o superflua.

3032

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 55 cpv. 2 e 3

2 Concerne solo il testo tedesco.

3 Gli ufficiali dello stato civile procedono tuttavia di propria iniziativa

alla rettificazione o alla cancellazione se:

1. ricevono comunicazione della rettificazione o della cancella-

zione di un’iscrizione in un registro particolare;

2. l’errore constatato nel registro delle famiglie deriva da un er-

rore di trascrizione sia dell’iscrizione in un registro particolare del loro circondario, sia di una comunicazione ufficiale, o an- cora di un atto pubblico.

Art. 71 Abrogato

Art. 72 cpv. 1

1 Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l’autorità

competente.

Art. 73c Abrogato

Art. 74 cpv. 1

1 Nel registro delle morti sono iscritte le morti.

Art. 87-91 Abrogati

Art. 93 II. Matrimonio Il matrimonio è iscritto nel registro dei matrimoni del circondario celebrato in Svizzera dello stato civile in cui è stato celebrato.

1. Competenza

Art. 95 Abrogato

Art. 115 cpv. 1 n. 1-3

1 All’attinente del Comune, che non abbia già un foglio proprio, è in-

testato un foglio del registro delle famiglie nei seguenti casi:

1. in caso di matrimonio (art. 102 CC):

3033

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

a. al marito svizzero; b. alla moglie svizzera, al luogo in cui ha mantenuto l’atti- nenza;

2. in caso di divorzio (art. 119 CC):

alla donna, al luogo di attinenza del marito divorziato;

3. in caso di nullità del matrimonio (art. 109 CC):

alla donna, al luogo di attinenza del marito;

Art. 117 cpv. 2 n. 1, 2 e 6

2 Nella parte destra del testo sono iscritti:

1. in caso di divorzio e di nullità del matrimonio:

la data alla quale la sentenza è passata in giudicato e, se del caso, il rinvio al foglio successivo;

2. concerne soltanto il testo francese

6. in caso di dichiarazione di scomparsa:

data alla quale la sentenza è passata in giudicato, nonché la data a contare dalla quale la dichiarazione di scomparsa e di scioglimento del matrimonio ha effetto;

Art. 118 cpv. 2 Abrogato

Art. 130 cpv. 1 n. 3, 4, 10 e cpv. 3

1 L’autorità giudiziale comunica:

3. la sentenza dichiarante la scomparsa o revocante la dichiara-

zione di scomparsa, all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza; per una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge, nonché all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni;

4. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del ma-

trimonio (art. 104 segg. CC) agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e del luogo di domicilio svizzero di ambe- due i coniugi al momento della pronuncia, nonché all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni;

10. l’iscrizione, la rettificazione e la cancellazione di dati in un

registro (art. 42 CC) all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede.

3 Abrogato

3034

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 131 cpv. 1 n. 2 lett. b

1 Le autorità amministrative competenti comunicano:

2. ... b. i cambiamenti di cognome di fidanzati in vista del matri- monio (art. 30 cpv. 2 CC) all’ufficio dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 148); in caso di matrimonio all’este- ro, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile dei Cantoni di attinenza.

Art. 148 A. Procedura 1 L’esecuzione della procedura preparatoria spetta: preparatoria I. Competenza 1. all’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero del fidanzato o della fidanzata;

2. all’ufficio dello stato civile dove è prevista la celebrazione del

matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all’estero.

2 I cambiamenti ulteriori di domicilio non modificano la competenza.

Art. 149 II. Inoltro della 1 I fidanzati inoltrano la domanda all’ufficio dello stato civile compe- domanda tente.

2 I fidanzati dimoranti all’estero possono inoltrare la domanda per il

tramite della rappresentanza svizzera competente.

Art. 150 III. Informazioni 1 Gli uffici dello stato civile e le rappresentanze svizzere competenti e consigli ai fidanzati informano e consigliano i fidanzati in particolare su:

1. l’ottenimento dei documenti necessari relativi ai loro dati per-

sonali;

2. le dichiarazioni relative all’adempimento dei requisiti del ma-

trimonio;

3. la scelta del cognome dopo la celebrazione del matrimonio.

2 I fidanzati devono collaborare per gli accertamenti.

Art. 151 IV. Documenti 1 Alla domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano:

1. i certificati del loro attuale domicilio a meno che non sia già

noto all’ufficio dello stato civile;

3035

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

2. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazio-

ne, lo stato civile (fidanzati precedentemente coniugati: co- gnome del coniuge precedente e data dello scioglimento del matrimonio) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza;

3. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discen-

denza dei figli in comune;

4. se interdetti, suppletivamente il consenso scritto del rappre-

sentante legale;

5. se entrambi stranieri e se non sono adempiute tutte le condi-

zioni per la celebrazione del matrimonio secondo il diritto svizzero (art. 94-96 CC), anche la dichiarazione di riconosci- mento del matrimonio rilasciata dallo Stato d’origine di uno dei fidanzati e l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigi- lanza (art. 164).

2 I documenti non devono di norma essere stati rilasciati da più di sei

mesi.

3 I fidanzati che hanno la cittadinanza svizzera devono di norma pro-

durre documenti svizzeri. Se documenti concernenti persone che non hanno la cittadinanza svizzera non sono allestiti in una lingua nazio- nale svizzera, è applicabile per analogia l’articolo 137 capoversi 2-4.

4 Non è necessaria la presentazione di documenti comprovanti fatti

che risultano già dal registro delle famiglie tenuto dall’ufficio dello stato civile che esegue la procedura preparatoria.

Art. 152 V. Dichiarazioni 1 I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:

1. i dati della domanda per l’esecuzione della procedura prepa-

ratoria e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi;

2. non sono sotto tutela;

3. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozio-

ne, né fratelli o sorelle germani consanguinei o uterini, e che non vi sia tra loro affinità in linea discendente;

4. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio antecedente.

2 L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo

di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa di- chiarazione e autentica le loro firme.

Art. 153 VI. Esame della 1 L’ufficio dello stato civile esamina se: domanda

1. è data la sua competenza;

2. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;

3036

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

3. esistono i documenti e le dichiarazioni necessarie;

4. è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art.

94 CC; identità; maggiore età; capacità di discernimento; se

del caso consenso di una persona che svolge la funzione di tutore);

5. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 CC: parentela

e affinità in linea discendente; art. 96 CC: matrimonio ante- cedente).

2 Ordina se del caso chiarimenti supplementari e può chiedere che i

fidanzati vi partecipino.

Art. 154 VII. Chiusura 1 L’ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura pre- della procedura preparatoria paratoria.

2 Se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio, l’ufficio dello

stato civile comunica per scritto ai fidanzati che può essere celebrato il matrimonio. Concorda i dettagli dell’esecuzione oppure, su richiesta, rilascia l’autorizzazione a celebrare il matrimonio in un altro circonda- rio dello stato civile (art. 156).

3 Se i requisiti del matrimonio non sono soddisfatti o permangono seri

dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio o di emettere un’autorizzazione a celebrarlo in un altro circondario.

Art. 155 VIII. Termini 1 Il matrimonio è celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato posi- tivo della procedura preparatoria.

2 Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che

il rispetto del termine di dieci giorni impedisca la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio. Competente è anche l’ufficiale dello stato civile del circondario dove il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 156 IX. Autorizza- 1 Con l’autorizzazione a celebrare il matrimonio sulla base dell’arti- zione a celebrare il matrimonio colo 154 capoverso 2 i fidanzati possono far celebrare il matrimonio in un altro circondario svizzero dello stato civile. 2I termini sono retti dall’articolo 155 e devono essere indicati sull’autorizzazione a celebrare il matrimonio.

3037

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 157 X. Esecuzione 1 Se i fidanzati provano che non può essere manifestamente preteso da completa in forma scritta loro o da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura pre- della procedura paratoria, gli ufficiali dello stato civile ammettono tale procedura nella preparatoria in casi eccezionali forma scritta.

2 Se entrambi i fidanzati risiedono all’estero ed entrambi non possie-

dono la cittadinanza svizzera, l’autorità cantonale di vigilanza decide nel quadro dell’autorizzazione conformemente all’articolo 163.

3 Se è autorizzata l’esecuzione scritta della procedura preparatoria, i

fidanzati che si trovano all’estero, possono consegnare le dichiarazio- ni di cui all’articolo 152 alla competente rappresentanza svizzera.

Art. 158 B. Celebrazione 1 Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello del matrimonio I. Luogo stato civile prescelto dai fidanzati (art. 154 cpv. 2).

2 Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello

stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebra- re il matrimonio (art. 156).

3 L’ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro

luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

Art. 159 II. Forma della 1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testi- celebrazione moni maggiorenni e capaci di discernimento scelti dai fidanzati.

2 L’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singo-

larmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda: «N. N. dichiarate voi di voler prendere N.N. per vostra moglie?» «N.N. dichiarate voi di voler prendere N.N per vostro marito?»

3 Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l’uffi-

ciale dello stato civile dichiara: «Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio.»

4 Subito dopo la celebrazione l’iscrizione nel registro dei matrimoni

preparata in precedenza, è firmata dagli sposi, dai testimoni e dall’uf- ficiale dello stato civile.

Art. 160 III. Prescrizioni 1 Per motivi organizzativi, l’ufficiale dello stato civile può limitare il organizzative particolari numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

3038

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

2 La garanzia della comprensione linguistica per l’esecuzione della

cerimonia si basa sull’articolo 9 capoversi 2 e 3. Se uno dei fidanzati è sordomuto deve essere assistito da un interprete, a meno che la cele- brazione avvenga per scritto; questa circostanza è annotata nel regi- stro.

3 Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporanea-

mente solo con l’accordo di tutti i fidanzati.

4 La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica.

Art. 161 IV. Incartamento 1 La domanda d’esecuzione della procedura preparatoria (art. 149), i del matrimonio documenti presentati (art. 151), le dichiarazioni (art. 152), gli atti dell’esame (art. 153) e la decisione concernente il risultato della pro- cedura preparatoria (art. 154) costituiscono l’incartamento del matri- monio.

2 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la restituzione di

documenti dell’incartamento del matrimonio. Le prescrizioni concer- nenti la divulgazione di dati personali sono applicabili per analogia all’incartamento del matrimonio (art. 29, 29a, 30, 144 e 145).

Art. 162 C. Matrimoni di Nel caso in cui uno dei fidanzati non possiede la cittadinanza svizzera, cittadini stranieri I. In generale i Cantoni possono stabilire che gli atti della procedura preparatoria siano trasmessi per esame all’autorità cantonale di vigilanza.

Art. 163 II. Domicilio 1 L’autorità cantonale di vigilanza decide sulla domanda di autorizza- all’estero zione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 della legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato, LDIP).

2 La domanda deve essere presentata all’ufficio dello stato civile pre-

visto per la celebrazione del matrimonio, allegando:

1. la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato

di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP) e

2. i documenti di cui all’articolo 151, esclusa l’autorizzazione

secondo l’articolo 164.

3 L’autorità cantonale di vigilanza decide su questa domanda e su

un’eventuale autorizzazione per la celebrazione del matrimonio a norma del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 164) nonché

7 RS 291

3039

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

sull’esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 157).

Art. 164 III. Condizioni a Quando i presupposti secondo il diritto svizzero (art. 94-96 CC) per la norma del diritto estero celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri non sono adempiuti, l’autorità cantonale di vigilanza autorizza la celebrazione se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 44 cpv. 2 LDIP) e se il matrimonio è compatibile con l’ordine pubblico sviz- zero.

Art. 165 D. Certificati di 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per capacità al ma- trimonio la celebrazione del suo matrimonio all’estero, questo è rilasciato su domanda dei fidanzati.

2 La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposi-

zioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 148-154 e 157). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

Art. 166-177 Abrogati

Art. 177a cpv. 2 primo periodo

2 Competente ad accogliere la dichiarazione è l’ufficio dello stato ci-

vile al quale deve essere inoltrata la domanda d’esecuzione della pro- cedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio. ...

Art. 177b cpv. 1

1 Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome col matrimonio può,

entro un anno dallo scioglimento giudiziale del matrimonio, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della pro- pria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CC i. c. con l’articolo 119 cpv. 1 CC).

Art. 181 Abrogato

3040

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

Art. 182

1 È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzional-

mente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli arti- coli 61, 65, 72, 76 e 81.

2 L’ufficiale dello stato civile è tenuto a denunciare le violazioni

all’autorità cantonale di vigilanza.

3 I Cantoni designano l’autorità competente a giudicare le violazioni.

Art. 183 Abrogato

Art. 188k 10. Indice delle A partire dal 1° gennaio 2006 gli indici esistenti delle persone devono persone essere tenuti secondo le nuove prescrizioni (art. 35 e 35a nel tenore del 13 agosto 19978).

Art. 188l 11. Migliora- 1 I circondari dello stato civile devono essere esaminati e, se del caso, mento delle dimensioni dei adeguati entro il 31 dicembre 2005 secondo le esigenze di cui agli ar- circondari dello ticoli 3 capoverso 1bis e 10 capoverso 4. stato civile

2 In casi particolarmente motivati il Dipartimento federale di giustizia

e polizia può prorogare tale termine su richiesta dell’autorità canto- nale di vigilanza in materia di stato civile se è garantita un’esecuzione tecnicamente corretta.

II Diritto previgente: abrogazione Il decreto del Consiglio federale del 30 aprile 19699 concernente l’attribuzione delle incombenze di ufficiali dello stato civile a rappresentanti della Svizzera all’estero (Istituzione e soppressione di uffici dello stato civile all’estero) è abrogato.

8 RU 1997 2006 9 RU 1969 377

3041

Ordinanza sullo stato civile RU 1999

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1603

3042