AS 1999 3044
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 10 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001 1 In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni di contribuzione. 2 La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1° gennaio 2001.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
10 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1685
1 RS 831.101
3044 1999-5670