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Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani

del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 19981, decreta:

I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione2

Titolo prima dell’art. 62a

Capitolo 2bis: Accentramento delle procedure decisionali

Art. 62a Consultazione 1 Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l’accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione. 2 Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l’autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l’altra. 3 L’autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi. 4 L’autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

Art. 62b Eliminazione delle divergenze 1 Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li con- divide, l’autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti. 2 Se l’eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l’autorità direttiva.

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

3 Se l’eliminazione delle divergenze fallisce, decide l’autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all’autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione. 4 Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.

Art. 62c Termine 1 Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di appro- vazione dei piani di costruzione e degli impianti. 2 Se uno di questi termini non può essere rispettato, l’autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.

2. Legge federale sull’organizzazione giudiziaria3

Art. 99 cpv. 2 lett. c e d

2 Il capoverso 1 non è applicabile:

c. alle concessioni d’esercizio, alle autorizzazioni d’esercizio, alle approvazioni di regolamenti d’esercizio e di piani per gli aerodromi; d. alle approvazioni di piani d’impianti ferroviari, di filoveicoli, della navigazione pubblica, di trasporto in condotta, di im- pianti elettrici e delle strade nazionali.

Art. 100 cpv. 1 lett. r Abrogata

3. Legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura

e del paesaggio

Art. 2 cpv. 2

2 Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimil-

mente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all’adempimento di compiti della Confederazione.

3 RS 173.110 4 RS 451

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 3 titolo marginale e cpv. 4 Obblighi della 4 Le autorità federali sentono i Cantoni interessati prima di prendere Confederazione e dei Cantoni una decisione. L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’Ufficio federale della cultura nonché gli altri servizi fede- rali interessati partecipano all’esecuzione della presente legge confor- memente agli articoli 62a e 62b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione5.

Art. 6 cpv. 1

1 L’iscrizione d’un oggetto d’importanza nazionale in un inventario

federale significa che esso merita specialmente d’essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.

Art. 7 Perizia della 1 Se l’adempimento del compito è di competenza della Confederazio- commissione ne, l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio op- pure, secondo competenza, l’Ufficio federale della cultura decide se occorre la perizia della commissione secondo l’articolo 25 capoverso

1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui

all’articolo 25 capoverso 2.

2 Se nell’adempimento di un compito della Confederazione un oggetto

iscritto in un inventario federale ai sensi dell’articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d’importanza fondamen- tale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell’autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l’oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.

Art. 12a cpv. 1 secondo periodo

1 ... Di regola la pubblicazione dura 30 giorni.

Art. 22 cpv. 3 secondo periodo Abrogato

5 RS 172.010

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

4. Legge militare6

Art. 122a Attività della difesa nazionale Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali.

Titolo prima dell’art. 126

Capitolo 3: Costruzioni e impianti militari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126 Principio

1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere

costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popo- lazione e dello sport (autorità competente per l’approvazione dei piani). 2 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 3 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti della difesa nazionale. 4 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio7.

Art. 126a Diritto applicabile La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull’espropriazione8 (LEspr).

Titolo prima dell’art. 126b Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 126b Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione neces- saria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

6 RS 510.10 7 RS 700 8 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 126c Picchettamento

1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evi-

denza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l’impianto progettati.

2 Per motivi importanti l’autorità competente per l’approvazione dei piani può

esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1. 3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere pre- sentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’auto- rità competente per l’approvazione dei piani.

Art. 126d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette per parere la do-

manda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Can- toni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli

articoli 42-44 LEspr9.

Art. 126e Avviso personale Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr10 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 126f Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi- nistrativa11 o della LEspr12 può fare opposizione durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di presta- zioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

3 I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

9 RS 711 10 RS 711 11 RS 172.021 12 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 126g Eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione13.

Art. 127 Approvazione dei piani; durata di validità 1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d’espropriazione. 2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 3 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

Art. 128 Procedura semplificata di approvazione dei piani

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente; c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi. 2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata. 3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità compe- tente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 128a Protezione di impianti militari 1 Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 195014 concernente la protezione delle opere militari non occorre procedura di approva- zione dei piani.

13 RS 172.010 14 RS 510.518

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

2 La procedura semplificata d’approvazione dei piani si applica per analogia. Occor- re tener conto dell’interesse a mantenere il segreto.

Titolo prima dell’art. 129 Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 129 1 Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita, se neces- sario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr15. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate. 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si pre- sume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Titolo prima dell’art. 130 Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 130 Ricorso 1 Contro le decisioni di approvazione dei piani è ammissibile in ultima istanza il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 2 Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Art. 151 cpv. 4

4 Il nuovo diritto si applica alle domande d’approvazione dei piani pendenti al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge. I ricorsi pendenti sono retti dal diritto previgente.

5. Legge federale sull’espropriazione16

Introduzione di un’abbreviazione del titolo LEspr

15 RS 711 16 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 4 lett. d ed e Il diritto d’espropriazione può essere esercitato: d. in rapporto con un’opera per i provvedimenti di protezione, ri- pristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio; e. ex lett. d

Art. 46 Abrogato

6. Legge federale del 22 dicembre 191617 sull’utilizzazione

delle forze idriche

Art. 46 cpv. 3 e 4

3 Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi

situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d’espropriazione è accordato dal Dipartimento.

4 Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il

diritto di espropriazione secondo la legge federale sull’espropria- zione18 (LEspr).

Art. 47 b. Diritto La procedura di espropriazione e l’obbligo di indennizzo sono regolati applicabile dalla LEspr19; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della presente legge.

Art. 62 III. Concessioni 1 Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide anche in me- federali 1. Competenza rito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o per la modifica di impianti.

2 La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della presente

legge e, in subordine, da quelle della LEspr20.

3 Con la concessione sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie

secondo il diritto federale.

17 RS 721.80 18 RS 711 19 RS 711 20 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti del concessionario.

Art. 62a

2. Procedura La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documen-

ordinaria a. Introduzione tazione necessaria all’Ufficio federale dell’economia delle acque (Uf- ficio federale). Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 62b b. Picchetta- 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve met- mento tere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’ope- ra progettata.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili de-

vono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di de- posito dei piani, presso l’Ufficio federale.

Art. 62c c. Consultazione, 1 L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invi- pubblicazione e deposito dei tandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale piani termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubbli-

cazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblica- mente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione

secondo gli articoli 42-44 LEspr21.

Art. 62d d. Avviso Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente de- personale ve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr22 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 62e e. Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla pro- cedura amministrativa23 o della LEspr24 può fare opposizione presso

21 RS 711 22 RS 711 23 RS 172.021 24 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

l’Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obie-

zioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposi- zioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inol- trate all’Ufficio federale.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 62f f. Eliminazione La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione delle divergenze nell’Amministra- federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’orga- zione federale nizzazione del Governo e dell’Amministrazione25.

Art. 62g 3. Decisione Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide simultanea- mente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

Art. 62h

4. Procedura 1 La procedura semplificata è applicata a:

semplificata a. progetti di impianti limitati localmente e che concernono po- chi interessati chiaramente individuabili; b. impianti la cui modifica durante la validità della concessione non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’am- biente; c. impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato

si applica la procedura semplificata.

3 L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è

né pubblicata né depositata pubblicamente. L’Ufficio federale sotto- pone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato prece- dentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposi- zione entro 30 giorni. L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordina-

ria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

25 RS 172.010

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 62i 5. Procedura di 1 Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se stima; immissio- ne in possesso necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di anticipata stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr26. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L’Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di sti-

ma i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una deci-

sione esecutiva di concessione, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Art. 62k 6. Partecipazione 1 Se la costruzione di impianti, in particolare di gallerie e di scavi, ge- dei Cantoni nera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell’impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2 Se al momento dell’approvazione dei piani non vi è un’autorizza-

zione passata in giudicato del Cantone interessato, il Dipartimento può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condi- zioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le dispo- sizioni procedurali della presente legge. Il Cantone designa entro cin- que anni i siti per l’eliminazione dei materiali.

Art. 72 cpv. 3

3 Le decisioni di un’unità amministrativa della Confederazione in ap-

plicazione della presente legge possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 75a III. Disposizioni Le norme procedurali previgenti si applicano: transitorie relati- ve alla modifica a. alle domande di concessione pendenti da due o più anni; del 18 giugno 1999 b. alle domande di costruzione pendenti; c. alle domande di costruzione per impianti necessari all’eserci- zio di una concessione rilasciata secondo il diritto previgente, qualora siano inoltrate entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge; d. ai ricorsi pendenti.

26 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

7. Legge federale dell’8 marzo 196027 sulle strade nazionali

Introduzione di un’abbreviazione del titolo LSN

Sostituzione di espressioni

1 In tutta la legge l’espressione «Dipartimento federale dell’interno» è

sostituita da «Dipartimento competente (Dipartimento)» (art. 14) o da «Dipartimento»; l’espressione «Ufficio federale delle strade e delle arginature» viene sostituita da «Ufficio competente (Ufficio)» (art. 10) o da «Ufficio».

2 Negli articoli 25 capoverso 3 e 51 capoverso 2, l’espressione «della

legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione» è sostituita da «della legge federale sull’espropriazione (LEspr)» (art. 25), e da «LEspr» (art. 51) rispettivamente.

Art. 16 cpv. 2 e 3

2 Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Canto-

ni. L’autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’appli- cazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.

3 Abrogato

Art. 17 d. Soppressione 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina delle zone riser- vate gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2 Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non

saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono

essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Art. 21 1. Allestimento 1 Una volta approvati i progetti generali, i Cantoni elaborano i progetti dei progetti esecutivi esecutivi in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessa-

27 RS 725.11

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

ti. I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

2 Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni concernenti l’elabora-

zione dei progetti esecutivi e dei piani.

Art. 24 cpv. 2 e 3

2 Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Canto-

ni. L’autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’appli- cazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.

3 Abrogato

Art. 26 3. Procedura 1 L’approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Di- d’approvazione dei piani partimento. a. Principio

2 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni

necessarie secondo il diritto federale.

3 Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto

del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzio- nato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

Art. 26a b. Diritto La procedura d’approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della applicabile presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr28.

Art. 27

4. Procedura La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la docu-

ordinaria d’approvazione mentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la docu- dei piani mentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. a. Introduzione

Art. 27a b. Picchetta- 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve met- mento tere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.

28 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili de-

vono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di de- posito dei piani, presso il Dipartimento.

Art. 27b c. Consultazione, 1 Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitan- pubblicazione e deposito dei doli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale ter- piani mine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubbli-

cazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblica- mente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione

secondo gli articoli 42-44 LEspr29.

Art. 27c d. Avviso Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il Cantone deve personale inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr30 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 27d e. Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla pro- cedura amministrativa31 o della LEspr32 può, durante il termine di de- posito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il pro- getto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposi- zione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obie-

zioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposi- zioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inol- trate al Dipartimento.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 27e f. Eliminazione La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione delle divergenze nell’Amministra- federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’orga- zione federale nizzazione del Governo e dell’Amministrazione33.

29 RS 711 30 RS 711 31 RS 172.021 32 RS 711 33 RS 172.010

3084

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 28 6. Approvazione 1 Con l’approvazione dei piani il Dipartimento decide simultanea- dei piani; durata di validità; ri- mente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. corso

2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non

pregiudica la valutazione globale del progetto.

3 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio

in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

4 Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massi-

mo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modi- ficata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

5 La decisione d’approvazione dei piani e le altre decisioni del Dipar-

timento possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricor- so del DATEC.

Art. 28a 6. Procedura 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: semplificata a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di prote- zione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente; c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è

né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedente- mente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordina-

ria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 29 Titolo marginale

7. Pubblicazione

degli allinea- menti

3085

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 36 cpv. 2

2 Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo canto-

nale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.

Art. 39 8. Espropriazio- 1 Il diritto d’espropriazione appartiene ai Cantoni. Sono autorizzati a ne; procedura di stima; immissio- delegarlo ai Comuni. ne in possesso anticipata 2 Se l’acquisto del terreno avviene per espropriazione, dopo la conclu- sione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr34. Vengono discusse sol- tanto le pretese annunciate; è fatto salvo l’articolo 38 LEspr.

3 Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i

piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

4 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una deci-

sione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Art. 62 II. Disposizioni 1 Le domande già depositate pubblicamente al momento dell’entrata in transitorie relati- ve alla modifica vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto proce- del 18 giugno

1999 durale previgente.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

8. Legge federale del 24 giugno 190235 concernente gli impianti elettrici

a corrente forte e a corrente debole

Sostituzione di una denominazione La denominazione «Ispettorato federale degli impianti a corrente forte» negli articoli

25 e 26 è sostituita dalla denominazione «Ispettorato».

Art. 2 cpv. 3 3 Ove sorga dubbio se, agli effetti della presente legge, un impianto elettrico è da considerare fra quelli a corrente forte o fra quelli a corrente debole, decide in ultima

34 RS 711 35 RS 734.0

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

istanza il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Art. 4 cpv. 3 3 Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all’obbligo d’approvazione dei piani.

Art. 14 Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s’intendono gli impianti elettrici nell’interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale.

Art. 15 1 Le prescrizioni di cui all’articolo 3 determinano, in particolare, le misure tecniche di sicurezza necessarie nel caso d’incroci di linee a corrente forte con linee a corrente debole, o di linee a corrente forte fra loro. 2 Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più ap- propriato per la maggioranza degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d’accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 19. 3 Le spese per queste misure di sicurezza sono sopportate in comune dalle imprese interessate.

4 Le spese sono ripartite proporzionalmente all’importanza economica di questi

impianti, indipendentemente da quale delle linee sia preesistente o su quale linea vadano introdotte le misure di sicurezza o le modificazioni. 5 L’autorità federale competente decide sulle controversie circa le spese o la loro ripartizione. In caso di contestazioni relative al rapporto tra Confederazione e Cantoni oppure tra Cantoni, è fatta salva l’azione di diritto amministrativo secondo l’articolo 116 lettere a o b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria36. 6 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli impianti domestici.

Titolo prima dell’art. 16 IIIa. Procedura di approvazione dei piani

Art. 16 1 Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l’articolo 4 capoverso 3 occorre un’approvazione dei piani.

36 RS 173.110

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:

a. l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato); b. l’Ufficio federale dell’energia per impianti per cui l’Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte; c. l’autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti de- stinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario. 3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’esercente di impianti a corrente forte o debole (impresa) nell’adempimento dei suoi compiti.

5 Di regola per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del

territorio e sull’ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio37. 6 La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall’au- torità competente per l’approvazione della parte principale dell’impianto. 7 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’approvazione o prevedere deter- minate facilitazioni procedurali per gli impianti domestici, le reti di distribuzione a bassa tensione e gli impianti di produzione di energia a bassa tensione.

Art. 16a La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull’espropriazione38 (LEspr).

Art. 16b La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione neces- saria all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 16c

1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere in evidenza

mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modifiche del terreno richieste dall’opera progettata. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere pre- sentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l’Ispettorato.

37 RS 700 38 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 16d 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Can- toni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Can- toni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli

articoli 42-44 LEspr39.

Art. 16e Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l’impresa deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr40 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 16f 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi- nistrativa41 o della LEspr42 può fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. Se non fa oppo- sizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di presta- zioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 16g La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione43.

Art. 16h 1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. 2 Se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un’intesa, l’Ispettorato accorda l’approvazione dei piani. In caso contrario trasmette i docu- menti all’Ufficio federale dell’energia, che prosegue la procedura e decide.

39 RS 711 40 RS 711 41 RS 172.021 42 RS 711 43 RS 172.010

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 16i 1 L’approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 2 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal pas- saggio in giudicato dell’approvazione.

Art. 17

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a. progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente; c. impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la for- nitura di elettricità ai cantieri. 2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata. 3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità compe- tente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 19 cpv. 2

2 La Commissione dà un parere sulle prescrizioni del Consiglio federale per la

costruzione e la manutenzione degli impianti elettrici, come pure sugli affari la cui decisione spetta al Consiglio federale o al Dipartimento secondo gli articoli 2, 3, 15 capoverso 2, 16 capoverso 7 e 24 della presente legge.

Art. 22 Al posto delle due istanze di controllo secondo l’articolo 21 il Consiglio federale può istituire un ispettorato unico.

Art. 23 Le decisioni delle autorità competenti per l’approvazione dei piani secondo l’arti- colo 16 e delle istanze di controllo secondo l’articolo 21 possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 24 Il Dipartimento decide circa le contestazioni fra le istanze di controllo di cui all’ar- ticolo 21.

Art. 25a 1 Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’appli- cazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti. 2 Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

Art. 32 cpv. 2 2 Quest’autorità avvia senza indugio un’inchiesta ufficiale sulla causa e le conse- guenze dell’infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell’infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al Diparti- mento.

Titolo prima dell’art. 42 VI. Espropriazione

Art. 42 Abrogato

Art. 43 1 All’impresa che domanda un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropria- zione. 2 Il Dipartimento può accordare il diritto di espropriazione agli utenti d’energia elettrica.

Art. 44 Il diritto di espropriazione può essere fatto valere per: a. la costruzione e la modifica di installazioni per la trasmissione e la distri- buzione di energia elettrica nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio; b. la trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione.

3091

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 45 1 Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita, se neces- sario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr44. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate. 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si pre- sume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Art. 46-50, 53 e 53bis Abrogati

Art. 57 cpv. 2 2 Il Dipartimento può affidare l’inchiesta e, per gradi, anche il giudizio delle infra- zioni all’Ispettorato.

Art. 63

1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18

giugno 1999 della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Nel caso di espropriazioni va attuata la procedura d’opposizione eventualmente omessa.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

9. Legge federale del 20 dicembre 195745 sulle ferrovie

Sostituzione di denominazioni:

1 Negli articoli 12, 16, 17 capoverso 4, 18n capoverso 1, 18q capoverso 1, 18s

capoverso 1, 18t (18n, 18q, 18s e 18t secondo la versione riveduta), 21 capoverso 1, 24 capoverso 1, 40 capoverso 2, 57 capoverso 4, 70 capoversi 1 e 2, 71 capoverso 1,

72 capoverso 3, 74, 79, 88 capoverso 1 e 89 capoversi 1 e 2 la denominazione

«autorità di vigilanza» e nell’articolo 24 capoverso 3 la denominazione «autorità di vigilanza delle ferrovie» sono sostituite con la denominazione «Ufficio federale».

2 Negli articoli 10 capoverso 2, 22, 51 capoverso 4 nonché 63 capoversi 1 e 2 la

denominazione «Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie» è sostituita con la denominazione «Dipartimento».

44 RS 711 45 RS 742.101

3092

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 10 cpv. 2

2 L’Ufficio federale è l’autorità di vigilanza.

Art. 11 II. Ricorso Nella misura in cui la presente legge non contenga disciplinamenti derogatori, le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 17 cpv. 3 Abrogato

Art. 18 II. Procedura 1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalente- di approvazione dei piani mente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferro- 1. Principio viari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa appro- vazione dei piani da parte dell’autorità competente.

2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:

a. l’Ufficio federale; b. il Dipartimento per i grandi progetti secondo l’allegato.

3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni

necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria.

5 Per l’approvazione dei piani di progetti che incidono considerevol-

mente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianifica- zione del territorio46.

6 Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e

gli impianti connessi con la costruzione e l’esercizio nonché le ubica- zioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l’impianto progettato.

Art. 18a 2. Diritto appli- La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della cabile presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sul- l’espropriazione47 (LEspr).

46 RS 700 47 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 18b

3. Procedura La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la docu-

ordinaria a. Introduzione mentazione necessaria, all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 18c b. Atti prepa- 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa di costruzioni ratori deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione di profili de-

vono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di de- posito dei piani, presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.

3 Agli altri atti preparatori, all’eliminazione delle divergenze o per

consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all’arti- colo 15 LEspr48. Circa le obiezioni di terzi decide l’autorità compe- tente per l’approvazione dei piani.

Art. 18d c. Consultazione, 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la do- pubblicazione e deposito dei manda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere piani entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente esse- re prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubbli-

cazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblica- mente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d’espropriazione

secondo gli articoli 42-44 LEspr49.

Art. 18e d. Avviso Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l’impresa ferro- personale viaria deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo

31 LEspr50 un avviso personale sui diritti da espropriare.

48 RS 711 49 RS 711 50 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 18f e. Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla pro- cedura amministrativa51 o della LEspr52 può, durante il termine di de- posito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obie-

zioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposi- zioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inol- trate all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 18g f. Eliminazione L’eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è di- delle divergenze nell’Amministra- sciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’organizzazione zione federale del Governo e dell’Amministrazione53.

Art. 18h 4. Approvazione 1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simulta- dei piani; durata di validità; ri- neamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazio- corso ne.

2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non

pregiudica la valutazione globale del progetto.

3 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio

in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

4 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani

può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’ap- provazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

5 La decisione d’approvazione dei piani dell’Ufficio federale può esse-

re impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. La decisione d’approvazione dei piani del Dipartimento può essere impu- gnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

51 RS 172.021 52 RS 711 53 RS 172.010

3095

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 18i 5. Procedura 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: semplificata a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della de- stinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto ester- no, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente; c. impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato

si applica la procedura semplificata.

3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il

picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pub- blicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sotto- pone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato prece- dentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizio- ne entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordina-

ria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 18k 6. Procedura di 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è stima; immissio- ne in possesso eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissio- anticipata ne federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr54. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al pre-

sidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una deci-

sione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

54 RS 711

3096

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 18l 7. Partecipazione 1 Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, ge- dei Cantoni nera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell’impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2 Se al momento dell’approvazione dei piani non vi è un’autoriz-

zazione passata in giudicato del Cantone interessato, l’autorità com- petente per l’approvazione dei piani può designare un sito per il depo- sito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l’eliminazione dei materiali.

Art. 18m 8. Impianti 1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non desti- accessori nati totalmente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L’edificazione e la mo- difica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell’im- presa ferroviaria se gli impianti accessori: a. occupano terreni della ferrovia o confinano con essi; b. potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.

2 L’autorità cantonale sente l’Ufficio federale prima di autorizzare un

impianto accessorio: a. su proposta di una delle parti, se il committente della costru- zione e l’impresa ferroviaria non giungono a un’intesa; b. se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell’im- pianto ferroviario o lo complica considerevolmente; c. se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.

3 L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità canto-

nali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’ap- plicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto canto- nale.

Art. 18n III. Assicurazio- ex art. 18b ne della disponi- bilità di terreni per costruzioni e impianti ferro- viari futuri

1. Zone riservate

a. Determina- zione

3097

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 18o b. Effetti ex art. 18c

Art. 18p c. Soppressione 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2 L’Ufficio federale sopprime una zona riservata, d’ufficio o su do-

manda dell’impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono

essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Art. 18q

2. Allineamenti ex art. 18e

a. Determina- zione

Art. 18r-18t ex art. 18f-18h

Art. 18u IV. Indennità. 1 Se equivalgono a un’espropriazione, le restrizioni della proprietà Presupposti. Procedura secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un’indennità integrale. È fatto salvo l’articolo 21. Per il calcolo dell’indennità sono determi- nanti le condizioni esistenti all’entrata in vigore della restrizione della proprietà.

2 L’indennità è dovuta dall’impresa ferroviaria oppure, se manca l’im-

presa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.

3 L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa

ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restri- zione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57-75 LEspr55.

4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono

escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.

55 RS 711

3098

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

5 L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restri-

zione della proprietà.

Art. 18v V. Ricomposi- 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se zione particella- re. Competenza non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’es- sere ordinata su domanda dell’autorità competente per l’approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2 Nella procedura di ricomposizione particellare:

a. possono essere inseriti fondi dell’impresa ferroviaria; b. può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedu- ra; c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione ferroviaria; d. l’impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in possesso; e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3 Il terreno ceduto all’impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante

riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione par- ticellare, al valore venale.

4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si ap-

plica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettiva- mente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottiz- zazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.

5 Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che

ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l’impresa ferro- viaria sopporta integralmente le spese.

Art. 18w VI. Autorizza- 1 L’Ufficio federale definisce gli impianti ferroviari e i veicoli che zione d’esercizio possono essere messi in esercizio soltanto con la sua autorizzazione. Emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

2 Nel caso di veicoli e impianti di sicurezza destinati esclusivamente o

prevalentemente all’esercizio ferroviario, prima dell’esecuzione occor- re presentare all’Ufficio federale almeno il capitolato d’oneri e lo schizzo-tipo. L’Ufficio federale decide in ogni singolo caso se sussiste un obbligo d’autorizzazione.

3099

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 19-24 titoli marginali Le cifre romane che numerano i titoli marginali degli articoli 19-24 aumentano tutte di quattro unità.

Art. 22 terzo periodo ... Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d’approvazione dei piani prevista dagli articoli 18-18i.

Art. 24 cpv. 1 secondo periodo

1 ... Sono applicabili gli articoli 18-18i e 18m.

Art. 33, 38 e 39 titoli marginali Le cifre romane che numerano i titoli marginali degli articoli 33, 38 e

39 aumentano tutte di quattro unità.

Art. 40 titolo marginale, cpv. 1 periodo introduttivo e lett. a XVI. Controver- 1 Sentite le autorità e le imprese di trasporto interessate, l’Ufficio fe- sie

1. Ufficio derale decide sulle contestazioni concernenti:

federale a. esigenze della costruzione e dell’esercizio ferroviari (art. 18 e 18m);

Art. 48 VI. Controversie 1 Il Consiglio federale decide sulle contestazioni secondo l’arti- colo 46.

2 L’Ufficio federale, sentite le parti interessate, decide sulle controver-

sie concernenti l’obbligo di trasporto e l’adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1 e 3).

3 La Commissione di ricorso del DDPS decide in prima istanza, se-

condo la procedura dell’amministrazione militare, sulle contestazioni concernenti l’applicazione delle tasse militari e le spese cagionate dalle misure speciali di sicurezza per i trasporti militari.

4 L’Ufficio federale decide sulle altre controversie relative alla pre-

sente sezione tra amministrazioni pubbliche e imprese ferroviarie re- lative alle indennità, alle spese e alla loro ripartizione, nonché alla re- sponsabilità della Confederazione (art. 41, 42 cpv. 2, 44 e 47).

5 Il Consiglio federale decide, invece della Commissione di ricorso del

DDPS, sulle contestazioni tra le Ferrovie federali svizzere e l’Ammi- nistrazione federale.

Art. 71 cpv. 3 Abrogato

3100

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Disposizioni finali relative alla modifica del 18 giugno 1999

1 Il decreto federale del 21 giugno 199156 concernente la procedura

d’approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari è abrogato.

2 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della pre-

sente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

3 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Alla legge è aggiunto il seguente nuovo allegato:

Allegato (art. 18 cpv. 2 lett. b)

1. Progetti delle Ferrovie federali svizzere

Tronco/Linea Linea parziale/progetto parziale Vauderens - Villars-sur-Glâne tutta la linea Mattstetten – Rothrist tutta la linea Olten – Muttenz tutta la linea Zurigo aeroporto – Winterthur tutta la linea Ginevra – Losanna tracciato ad anello GEAP - Mies Losanna – Yverdon Eclépens - galleria del Mormont Grandson – Boudry Onnens - Vaumarcus Olten – Aarau Däniken - Aarau (escl.) Zurigo stazione centrale – Thalwil tutta la linea Salgesch – Leuk tutta la linea Zurigo stazione centrale – Oerlikon tutta la linea Winterthur – Weinfelden attraversamento della Thur Zurigo – Coira Mühlehorn – Tiefenwinkel

2. Progetti delle imprese di trasporto concessionarie

Impresa Tratta Berna – Neuchâtel Bümpliz Nord - Rosshäusern Gürbetal - Berna – Schwarzenburg Fischermätteli -Toffen Sihltal - Zurigo – Uetliberg Giesshubel - Langnau am Albis Ferrovie del Giura Glovelier - Delémont Ferrovie retiche Entrata sotterranea della Ferrovia Coira- Arosa alla stazione di Coira Bremgarten – Dietikon (BD) Entrata sotterranea della BD a Dietikon

56 RU 1991 1319

3101

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

3. Progetti messi in consultazione conformemente all’articolo 12

del decreto federale del 4 ottobre 199157 sul transito alpino

10. Legge federale del 29 marzo 195058 sulle imprese filoviarie

Sostituzione di una denominazione La denominazione «Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie» è sostituita con «Dipartimento» negli articoli 6 capoverso 1, 7 e 17 capoverso 2.

Art. 4 cpv. 1 secondo periodo

1 ... Essa è rilasciata per una durata determinata dal Dipartimento fede-

rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento), che chiede il preavviso del Governo cantonale interes- sato e delle imprese di trasporti pubblici della regione.

Art. 8 cpv. 2 e 3

2 Le decisioni degli uffici subordinati possono essere impugnate di-

nanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

3 Abrogato

Art. 11 3. Legislazione 1 Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente sulle ferrovie a. Approvazione alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filovia- dei piani ri) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approva- zione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.

2 La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposi-

zioni della legge del 20 dicembre 195759 sulle ferrovie.

Art. 11a b. Ulteriori di- 1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie secondarie sono parimenti sposizioni applicabili alle imprese filoviarie, particolarmente per quanto concer- ne: a. gli orari, le interruzioni del traffico e la notificazione di infor- tuni; b. le condizioni di trasporto e le tariffe; c. la contabilità e la statistica;

57 RS 742.104 58 RS 744.21 59 RS 742.101

3102

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

d. la durata del lavoro e del riposo del personale, come pure le istituzioni di previdenza per il personale; e. le tasse di concessione e le tasse amministrative; f. le tasse di bollo sui documenti di trasporto; g. la polizia ferroviaria in materia di trasporto di viaggiatori e di merci.

2 Sono fatti salvi gli articoli 12-15.

Art. 19a Disposizioni 1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della pre- transitorie della modifica sente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale. del 18 giugno

1999 2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

11. Legge del 4 ottobre 196360 sugli impianti di trasporto in condotta

Introduzione di un’abbreviazione del titolo LITC

Sostituzione di denominazioni

1 La denominazione «autorità di vigilanza» negli articoli 20, 32 capoverso 2, 35

capoverso 4 e 47 capoverso 1 e la denominazione «autorità di vigilanza sugli im- pianti di trasporto in condotta» nell’articolo 36 sono sostituite dalla denominazione «Ufficio federale».

2 Le denominazioni «l’esercente dell’impianto» nell’articolo 13 capoverso 1,

«l’esercente» negli articoli 32 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 2 nonché 50 capoverso 2 e «l’esercente di un impianto di trasporto in condotta», negli articoli 35 capoverso

1 e 50 capoverso 1 sono sostituite dalla denominazione «l’impresa».

Titolo prima dell’art. 1 I. Disposizioni generali

Art. 1 titolo marginale Campo di appli- cazione

Titolo prima dell’art. 2 Abrogato

60 RS 746.1

3103

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 2 1. Approvazione 1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capover- dei piani so 2 possono essere costruiti o modificati unicamente con l’approva- zione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.

2 La procedura d’approvazione dei piani è retta dalle disposizioni

della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull’espropriazione61 (LEspr).

3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni

necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’esercente di un impianto di trasporto in condotta (impresa).

Art. 3 titolo marginale, cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. e e cpv. 2 2. Condizioni 1 L’approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura a. In generale meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri: e. quando l’impresa richiedente non soddisfa le condizioni del- l’articolo 4, oppure

2 L’approvazione dei piani non può essere né rifiutata né concessa con

condizioni restrittive o oneri per ragioni diverse da quelle di cui al capoverso 1.

Art. 4 b. Impresa Un’impresa estera deve avere un’amministrazione e una direzione estera dell’esercizio residenti in Svizzera, nonché un’organizzazione azien- dale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.

Art. 5-9 Abrogati

Titolo prima dell’art. 10 Abrogato

Art. 10 3. Diritto di All’impresa che domanda un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione espropriazione.

61 RS 711

3104

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 11 titolo marginale e cpv. 1 4. Diritto all’in- 1 L’impresa è legittimata, mediante un’equa indennità, a incrociare le crocio delle vie di comunica- vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l’esecuzione dell’in- zione crocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni di- sturbo al traffico e non sia pregiudicata la pianificazione delle vie di comunicazione. Durante la costruzione dell’incrocio, il traffico può essere limitato solo nella misura in cui sia necessario alla realizzazio- ne dei lavori.

Art. 12 Abrogato

Art. 13

5. Obbligo di 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

trasporto

2 In caso di divergenze, sull’obbligo di concludere un contratto e sulle

condizioni contrattuali decide l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale).

3 Sulle pretese di diritto civile derivanti dal contratto decidono i tribu-

nali civili.

Art. 14 e 15 Abrogati

Art. 16 cpv. 2

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e

delle comunicazioni (Dipartimento) può estendere questa vigilanza alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di altri impianti di trasporto in condotta, in quanto appartengano alla Confederazione o a un istituto federale.

Art. 17 2. Competenza 1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale. Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.

2 Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concer-

nenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.

Art. 18 3. Contenuto L’Ufficio federale ordina le misure necessarie per la protezione delle persone, dei beni e dei diritti importanti. A questo scopo, può ordinare che l’equipaggiamento dell’impianto sia conforme allo sviluppo tec- nico.

3105

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 21

1. Procedura La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la docu-

ordinaria di approvazione dei mentazione necessaria, all’Ufficio federale. Questo esamina se la do- piani cumentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. a. Introduzione

Art. 21a b. Picchetta- 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere mento in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, il tracciato degli impianti di trasporto in condotta.

2 Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate su-

bito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’Ufficio federale.

Art. 21b c. Consultazione, 1 L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invi- pubblicazione e deposito dei tandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale piani termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni

e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione

di cui agli articoli 42-44 LEspr62.

Art. 22 d. Avviso Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l’impresa deve personale inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr63 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

Art. 22a e. Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla pro- cedura amministrativa64 o della LEspr65 può, durante il termine di de- posito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obie-

zioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposi- zioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere pre- sentate all’Ufficio federale.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

62 RS 711 63 RS 711 64 RS 172.021 65 RS 711

3106

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 22b f. Eliminazione La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione delle divergenze nell’Amministra- federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’orga- zione federale nizzazione del Governo e dell’Amministrazione66.

Art. 23 2. Approvazione 1 Con l’approvazione dei piani l’Ufficio federale decide simultanea- dei piani; durata di validità, ricor- mente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. so

2 L’approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in

giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l’Ufficio federale può pro- rogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione.

3 L’approvazione dei piani e le altre decisioni dell’Ufficio federale

possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 24 3. Procedura 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: semplificata a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasforma- zione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianifi- cazione del territorio e sull’ambiente; c. impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato

si applica la procedura semplificata.

3 L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è

né pubblicata né depositata pubblicamente. L’Ufficio federale sotto- pone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato prece- dentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposi- zione entro 30 giorni. L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordina-

ria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

66 RS 172.010

3107

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 25 titolo marginale

4. Inizio della

costruzione

Art. 26 5. Procedura di 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è stima; immis- sione in possesso eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissio- anticipata ne federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr67. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L’Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di sti-

ma i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una deci-

sione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Art. 27 titolo marginale, cpv. 1 e 2 6. Misure di Nei capoversi 1 e 2 la denominazione «il concessionario» è sostituita protezione du- rante la costru- da «l’impresa». zione

Art. 28 7. Progetti di La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere costruzione di terzi autorizzata unicamente previo consenso dell’Ufficio federale, se: a. incrocia impianti di trasporto in condotta; b. potrebbe compromettere la sicurezza d’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.

Art. 29 titolo marginale

8. Spese

Art. 30 1. Autorizzazio- 1 Per l’esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l’auto- ne d’esercizio rizzazione dell’Ufficio federale.

2 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:

a. l’impianto di trasporto in condotta è conforme alla presente legge, alle disposizioni d’esecuzione e all’approvazione dei piani;

67 RS 711

3108

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

b. l’impresa dispone del personale necessario per un esercizio si- curo dell’impianto e per la riparazione immediata dei danni; c. è stata conclusa l’assicurazione di responsabilità civile pre- scritta.

Art. 31 2. Efficacia ope- Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di rativa e sicurezza dell’esercizio efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza.

Art. 32a 4. Sospensione 1 Qualora le condizioni menzionate nell’articolo 30 capoverso 2 non dell’esercizio siano più soddisfatte, l’esercizio dev’essere sospeso; la sospensione va notificata all’Ufficio federale.

2 L’Ufficio federale può ordinare la sospensione dell’esercizio, se-

gnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle prescrizioni della presente legge, delle disposizioni di esecuzione, dell’appro- vazione dei piani o delle sue stesse istruzioni.

3 Prima di prendere la sua decisione, l’Ufficio federale consulta i

Cantoni interessati e l’impresa.

Art. 32b 5. Smantella- Qualora un impianto cessi l’esercizio, l’impresa deve smantellarlo a mento dell’im- pianto sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico.

Art. 32c 6. Proprietà Salvo disposizione contraria, l’impianto di trasporto in condotta è di proprietà dell’impresa cui è stata concessa l’autorizzazione d’esercizio.

Art. 35 cpv. 3 Il termine «concessione» è sostituito da «approvazione dei piani».

Art. 45 n. 1 commi 1 e 4 Il termine «concessione» è sostituito da «approvazione dei piani».

Art. 47 cpv. 2 Abrogato

3109

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 47a 5. Trattamento 1 Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali neces- di dati personali sari all’applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli arti- coli 44 e seguenti.

2 Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per

l’esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

Art. 51 2. Disposizioni 1 Le concessioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della pre- transitorie relati- ve alla modifica sente modifica non sono rinnovate alla loro scadenza. Gli impianti del 18 giugno possono essere tenuti in esercizio. 1999

2 Le domande di concessione pendenti divengono prive d’oggetto.

3 Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell’en-

trata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

4 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

5 Se, per ragioni di cui il concessionario non è tenuto a rispondere,

deve essere sospeso o limitato l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta per cui una concessione è stata accordata prima dell’en- trata in vigore della presente legge, la Confederazione versa al conces- sionario un’adeguata indennità per il danno che ne risulta.

Art. 52 cpv. 2 frase introduttiva nonché n. 3 e 4

2 Esso emana le necessarie prescrizioni d’applicazione, che indicano

segnatamente:

3. la procedura di approvazione dei piani;

4. le tasse per l’attività dell’Ufficio federale.

12. Legge federale del 3 ottobre 197568 sulla navigazione interna

Introduzione di un’abbreviazione del titolo LNI

68 RS 747.201

3110

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Titolo prima dell’art. 8

Capo secondo: Impianti portuali La numerazione dei capitoli 2-9 aumenta di un’unità.

Art. 8 Costruzione ed esercizio di impianti portuali 1 Per la costruzione, la modifica e l’esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d’approdo per battelli della Confederazione e imprese pubbliche di navigazione occorre l’approvazione dei piani dell’Ufficio federale dei trasporti. 2 La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 195769 sulle ferrovie. 3 Le decisioni dell’Ufficio federale dei trasporti basate sui capoversi 1 e 2 del presente articolo sono impugnabili davanti alla Commissione di ricorso del DATEC.

4 Tutti gli altri impianti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

Art. 63a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica

sono giudicate secondo il nuovo diritto.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

13. Legge federale del 21 dicembre 194870 sulla navigazione aerea

Art. 3b Concerne solo il testo tedesco.

Art. 6 cpv. 1

4. Ricorso 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni

d’esecuzione possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

69 RS 742.101 70 RS 748.0

3111

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Titolo prima dell’art. 36 Capo terzo: Infrastruttura

Art. 36 I. Aerodromi Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sull’eserci-

1. Competenza

zio e la costruzione degli aerodromi.

Art. 36a 2. Esercizio 1 Per l’esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubbli- a. Concessione d’esercizio ca (aeroporti) è necessaria una concessione d’esercizio. Essa è rila- sciata dal Dipartimento.

2 Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a ti-

tolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico in- terno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d’eser- cizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l’infrastruttura necessaria a tal fine.

3 Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasfe-

rita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazio- ne per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

4 Al concessionario spetta il diritto d’espropriazione.

Art. 36b b. Autorizzazio- 1 Per l’esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d’aviazione) occorre ne d’esercizio un’autorizzazione d’esercizio. Essa è rilasciata dall’Ufficio federale.

2 L’autorizzazione d’esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi al-

l’esercizio di un campo d’aviazione.

Art. 36c c. Regolamento 1 Il gerente d’aerodromo deve adottare un regolamento d’esercizio. d’esercizio

2 Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità concrete dell’eser-

cizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall’autorizzazione d’esercizio, nonché dall’ap- provazione dei piani e in particolare: a. l’organizzazione dell’aerodromo; b. le procedure d’avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l’utilizzazione dell’aerodromo. 3 Il gerente d’aerodromo sottopone il regolamento all’Ufficio federale per approvazione.

3112

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

4 Se il gerente adotta o modifica il regolamento d’esercizio in relazio-

ne con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l’Ufficio federale approva il regolamento d’esercizio al più presto al momento dell’approvazione dei piani.

Art. 36d d. Modifiche 1 L’Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di rilevanti del regolamento modifica del regolamento d’esercizio con effetti sostanziali sull’espo- d’esercizio sizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubbli-

cazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblica- mente durante 30 giorni.

3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione

federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione71.

4 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla pro-

cedura amministrativa72 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

5 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 37 3. Procedura di 1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono to- approvazione dei piani talmente o preponderantemente all’esercizio di un aerodromo a. Principio (impianti aeroportuali) occorre un’approvazione dei piani. Sono con- siderati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l’esercizio.

2 Autorità d’approvazione dei piani è:

a. per gli aeroporti il Dipartimento; b. per i campi d’aviazione l’Ufficio federale.

3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni

necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo.

71 RS 172.010 72 RS 172.021

3113

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del

territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secon- do la legge federale sulla pianificazione del territorio73.

Art. 37a b. Diritto La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per applicabile gli aeroporti, in subordine, dalla legge sull’espropriazione (LEspr)74.

Art. 37b c. Procedura La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la docu- ordinaria; intro- duzione mentazione necessaria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 37c d. Picchetta- 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa richiedente mento deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.

2 Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo

e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.

3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili de-

vono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di de- posito dei piani, all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

Art. 37d e. Consultazione; 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la do- pubblicazione e deposito dei manda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere en- piani tro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubbli-

cazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblica- mente durante 30 giorni.

3 Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di

espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr75.

73 RS 700 74 RS 711 75 RS 711

3114

Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 37e f. Avviso Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeropor- personale tuali, l’impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all’inde- nnità secondo l’articolo 31 LEspr76 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 37f g. Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla pro- cedura amministrativa77 o della LEspr78 può, durante il termine di de- posito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani

vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in na- tura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 37g h. Eliminazione La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione delle divergenze nell’Amministra- federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale sull’orga- zione federale nizzazione del Governo e dell’Amministrazione79.

Art. 37h 4. Approvazione 1 Con l’approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipar- dei piani; durata di validità timento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio

in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

3 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani

può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’ap- provazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

76 RS 711 77 RS 172.021 78 RS 711 79 RS 172.010

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

Art. 37i 5. Procedura 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: semplificata a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente; c. impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato

si applica la procedura semplificata.

3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il

picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pub- blicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sotto- pone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato prece- dentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposi- zione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un ter- mine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordina-

ria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 37k 6. Procedura di 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per stima; immissio- ne in possesso gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di sti- anticipata ma dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di sti- ma) secondo le disposizioni della LEspr80. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i

piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una deci-

sione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

80 RS 711

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Art. 37l 7. Ricomposi- 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per zione particel- lare. Competenza impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposi- zione particellare dev’essere ordinata su domanda del Dipartimento entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espro- priazioni.

2 Nella procedura di ricomposizione particellare:

a. possono essere inseriti fondi dell’impresa richiedente; b. può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella proce- dura; c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale; d. l’impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso; e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3 Il terreno ceduto all’impresa richiedente per i suoi bisogni mediante

riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione par- ticellare, al valore venale.

4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si ap-

plica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettiva- mente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottiz- zazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeropor- tuale.

5 Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari

che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere ese- guita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l’impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

Art. 37m 8. Impianti 1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati accessori totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo (impianti ac- cessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

2 L’autorità cantonale sente l’Ufficio federale prima di autorizzare un

impianto accessorio.

3 Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea

né compromettere l’esercizio dell’aerodromo.

4 L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali

in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’ese- cuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

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Art. 37n 9. Assicurazione 1 L’Ufficio federale può, d’ufficio o su proposta dell’esercente del- della disponi- bilità di terreni l’aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in per costruzioni regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costru- e impianti aero- portuali futuri zioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Co- A. Zone riservate muni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La a. Determina- zione consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

2 Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono

essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 37o b. Effetti Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edili- zie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manu- tenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalo- re che ne risulta.

Art. 37p c. Soppressione 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2 L’Ufficio federale sopprime una zona riservata, d’ufficio o su do-

manda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale progettato non sarà ese- guito.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono

essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Art. 37q B. Allineamenti. 1 L’Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare im- a. Determina- zione pianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati vertical- mente.

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2 Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani

approvati.

3 Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere

pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Art. 37r b. Effetti Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulte- riori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

Art. 37s c. Soppressione 1 L’Ufficio federale sopprime, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.

2 Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere

pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

3 I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi

in cui è stata versata un’indennità. In caso di cambiamento di pro- prietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. È fatto salvo il ricorso di diritto amministrativo.

Art. 37t C. Atti prepara- All’interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o pre- tori visti possono essere effettuati atti preparatori. L’articolo 15 LEspr 81 si applica per analogia.

Art. 38 e 39 titoli marginali La numerazione dei titoli marginali aumenta di 7 unità.

Art. 40a 2. Impianti 1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l’approvazione dei piani da parte dell’Ufficio federale.

2 Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.

81 RS 711

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

3 All’impresa che chiede l’approvazione dei piani per provvedimenti

di sicurezza aerea spetta il diritto d’espropriazione.

Art. 50 Abrogato

Art. 107a IIIa. Protezione 1 L’Ufficio federale tratta i dati personali necessari all’applicazione dei dati della presente legge, compresi i dati: a. sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle sanzio- ni secondo la presente legge; e b. sull’attitudine (certificato di buona condotta e estratto del ca- sellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive nell’aviazione civile.

2 In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessa-

ria all’esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della presente legge.

3 Può conservare i dati in forma elettronica.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

1 Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costru-

zione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modi- fica sono continuate come procedure d’approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d’op- posizione.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

14. Legge del 7 ottobre 198382 sulla protezione dell’ambiente

Art. 41 cpv. 2-4 2 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della pre- sente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli arti- coli 62a e 62b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione83.

82 RS 814.01 83 RS 172.010

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

3 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il

Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

4 ex cpv. 3

Art. 56 cpv. 1 e 3 1 L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in appli- cazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale. 3 Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all’Ufficio federale, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

15. Legge del 24 gennaio 199184 sulla protezione delle acque

Art. 48 Competenza esecutiva della Confederazione 1 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della pre- sente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sul- l’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione85.

2 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il

Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3 ex cpv. 2

4 ex cpv. 3

Art. 67a Diritto di ricorso delle autorità 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

2 Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all’Ufficio federale

dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto ammini- strativo.

84 RS 814.20 85 RS 172.010

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16. Legge sul lavoro86

Art. 7 cpv. 4 4 Se la costruzione o la trasformazione di un’impresa richiede una decisione d’ap- provazione dei piani di un’autorità federale, quest’ultima approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d’eliminazione delle divergenze in seno all’Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge sull’or- ganizzazione del Governo e dell’Amministrazione87 si applica ai rapporti e ai corap- porti.

17. Legge federale del 4 ottobre 199188 sulle foreste

Art. 6 Competenza

1 Le deroghe sono accordate:

a. dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un’opera per cui occorre un dissodamento; b. dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un’opera per cui occorre un dissodamento.

2 Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l’autorità cantonale

consulta l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio fede- rale) se: a. il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la superficie totale; b. l’area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.

Art. 46 cpv. 2 La denominazione «Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituita con «Ufficio federale».

Art. 49 cpv. 1-3 1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge ed esegue i compiti che le sono direttamente affidati dalla legge. 2 L’autorità federale che, in virtù di un’altra legge federale o di un trattato inter- nazionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previa- mente i Cantoni interessati. L’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati

86 RS 822.11 87 RS 172.010 88 RS 921.0

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani RU 1999

partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sul- l’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione89.

3 ex cpv. 2

18. Legge federale del 21 giugno 199190 sulla pesca

Introduzione di un’abbreviazione del titolo LFSP

Art. 8 cpv. 2 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) sostiene le autorità competenti nell’organizzazione dei corsi necessari per la forma- zione specialistica dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.

Art. 21 cpv. 4 e 5 4 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sul- l’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione91.

5 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 4 è inadeguata, il

Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

Art. 26a Diritto di ricorso delle autorità 1 L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applica- zione della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuri- dici del diritto federale e del diritto cantonale. 2 Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all’Ufficio federale, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

89 RS 172.010 90 RS 923.0 91 RS 172.010

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II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999 Consiglio nazionale, 18 giugno 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 199992. 2 Ad eccezione della cifra I numero 6, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

3 La cifra I numero 6 entra in vigore il 1° marzo 2000.

6 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

92 FF 1999 4365

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