AS 1999 3131
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 18 giugno 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19981, decreta:
I La legge federale sulle finanze della Confederazione2 è modificata come segue:
Art. 36a Raccolta di fondi 1 Per garantire la solvibilità della Confederazione, nonché dei suoi istituti e delle sue aziende, il Consiglio federale può raccogliere fondi sul mercato monetario e su quello finanziario. 2 Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un rendiconto annuale concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 18 dicembre 19983 su una nuova Costituzione federale.
Consiglio nazionale, 18 giugno 1999 Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz