AS 1999 3135
Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)
Modifica del 24 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 3bis 3bis Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in corre- lazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell’estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un’agevo- lazione fiscale; il Dipartimento federale delle finanze fissa l’aliquota d’imposta.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1704
1 RS 641.611
1999-5656 3135