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AS 1999 3136

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

Modifica del 26 novembre 1999

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta è modificata come segue: Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2) Per l’anno civile 2000, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2. In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo sui eccedenze d’imposta pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)

Anno civile3 2000 4,0 1,5 19994 4,0 1,5 19985 5,0 2,0 19976 5,0 2,0 19967 5,0 2,5 19958 5,0 3,5 Periodo di tassazione3 1993/949 6,0 4,0 1991/9210 6,5 5,0 1989/90 11 5,0 3,5

1 RS 642.124 2 La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d’interesse fissati precedente- mente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati. 3 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.

4 Modifica del 3 novembre 1998, RU 1998 2724

5 Modifica dell’8 dicembre 1997, RU 1997 3015

6 Modifica del 4 dicembre 1996, RU 1996 3430

7 Modifica del 7 dicembre 1995, RU 1995 5460

8 Modifica del 29 novembre 1994, RU 1994 2786

9 Ordinanza del 19 marzo 1993, RU 1993 1264

10 Ordinanza del 12 aprile 1991, RU 1991 980

11 Ordinanza del 20 marzo 1989, RU 1989 436

3136 1999-6198

Scadenza e interessi nell'imposta federale diretta RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

26 novembre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger