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AS 1999 3458

Quinto Protocollo allegato all'Accordo generale sugli scambi di servizi

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio RS 0.632.20; RU 1995 2443

Accordo generale sul commercio dei servizi Allegato 1.B

Quinto Protocollo allegato all’Accordo generale sugli scambi di servizi

Del 27 febbraio 1998 Approvato dall’Assemblea federale il 23 settembre 19981 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1999

Traduzione2

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC») le cui Liste d’impegni specifici e Liste d’esenzioni dagli obblighi enunciati nell’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi concernenti i servizi finanziari sono allegate al presente protocollo3 (qui di seguito denominati i «Membri interessati»), Avendo proceduto a negoziati conformemente alle disposizioni della Seconda Deci- sione sui servizi finanziari adottata dal Consiglio degli scambi di servizi il 21 luglio 1995 (S/L/9), Convengono le disposizioni seguenti:

1. Una Lista di impegni specifici e una Lista d’esenzioni dagli obblighi enun-

ciati nell’articolo II concernente i servizi finanziari allegate al presente pro- tocollo per un Membro sostituiranno, all’entrata in vigore del presente pro- tocollo per questo Membro, le sezioni relative ai servizi finanziari della Lista d’impegni specifici e della Lista d’esenzioni dagli obblighi enunciate nel- l’articolo II di questo Membro. 2. Il presente protocollo sarà aperto all’accettazione dei Membri interessati fino al 29 gennaio 1999, mediante firma o diversamente. 3. Il presente protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua accettazione da parte di tutti i Membri interessati. Se non è stato accettato da tutti i Membri interessati entro il 30 gennaio 1999, i Membri che l’avranno

RS 0.632.205 1 RU 1999 3457

2 Dal testo originale francese (RO 1999 3458).

3 Queste liste non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Saranno raccolte in una pubblicazione speciale dal titolo «Suisse - Liste d’engagements spécifi- ques». Questa pubblicazione sarà disponibile in lingua francese presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Sezione gestione, 3000 Berna.

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OMC. Commercio dei servizi. Quinto Protocollo RU 1999

accettato prima di questa data potranno, nei 30 giorni che seguiranno, pren- dere una decisione concernente la sua entrata in vigore. 4. Il presente protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC. Il Direttore generale dell’OMC consegnerà senza indugio a ogni Membro dell’OMC una copia certificata conforme del presente protocollo e delle no- tifiche delle accettazioni dello stesso conformemente al paragrafo 3.

5. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni del-

l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, il ventisette febbraio millenovecentonovantotto, in un solo esempla- re, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti parimente fede, salvo di- sposizioni contrarie concernenti le Liste allegate al presente protocollo.

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