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AS 1999 3472

Ordinanza concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia

Ordinanza concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia

del 17 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)1; in esecuzione dell’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione2, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza fissa i termini entro cui una domanda deve essere trattata in una procedura di prima istanza del diritto federale dell’economia.

2 Una procedura del diritto dell’economia secondo la presente ordinanza sussiste

quando un’autorità, in relazione a un’attività a scopo di lucro, a. deve dare il proprio assenso; b. accorda particolari diritti di natura economica; c. lo esenta dall’osservanza di determinate normative statali. 3 Le disposizioni relative al rispetto dei termini previste da altri atti normativi del di- ritto federale hanno la priorità rispetto alla presente ordinanza. Si tratta in particolare delle normative in esecuzione dell’articolo 62c LOGA.

Art. 2 Principi

1 L’autorità competente tratta le domande il più rapidamente possibile.

2 L’autorità prende visione delle domande al momento della loro entrata. Nel giro di giorni, essa conferma al richiedente la data d’entrata e gli comunica in tale occasione le lacune evidenti riscontrate nella documentazione presentata.

3 Se diverse domande devono essere trattate contemporaneamente, l’autorità può

stabilire un ordine di priorità. A questo scopo tiene conto delle condizioni particola- ri dei singoli casi. Essa considera segnatamente la situazione particolare di singoli richiedenti, l’urgenza della richiesta e le condizioni concorrenziali.

RS 172.010.14

3472 1999-5819

Termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure RU 1999 di prima istanza del diritto dell’economia

Art. 3 Termini ordinatori

1 Di regola l’autorità prende la sua decisione:

a. nel giro di giorni, se si tratta di domande che nella maggior parte dei casi ne- cessitano al massimo di alcune ore per essere trattate; b. nel giro di settimane, se si tratta di domande che nella maggior parte dei casi necessitano al massimo di alcuni giorni per essere trattate; c. entro un termine che occorre comunicare quanto prima al richiedente, ma al più tardi nel giro di tre mesi, se si tratta di domande che necessitano presu- mibilmente di più di una settimana per essere trattate.

2 Nell’esame della domanda va tenuto conto in ogni caso delle implicazioni

dell’oggetto della domanda, quali la deperibilità del prodotto oppure la subordina- zione dell’esecuzione del progetto alle condizioni climatiche o ai cicli vegetativi. 3 L’autorità rende noti in modo adeguato i termini ordinatori validi per le procedure da essa eseguite. 4 Se un termine ordinatorio secondo il capoverso 1 non è rispettato, il richiedente può esigere che l’autorità giustifichi per scritto il ritardo e che gli comunichi entro quando prenderà presumibilmente una decisione. Il richiedente non può tuttavia esi- gerlo fintanto che non ha adempiuto a una richiesta di completare la documentazio- ne presentata.

Art. 4 Richiesta di pareri di terzi

1 Ai terzi che occorre interpellare prima di decidere in merito a una domanda va

concesso un termine adeguato per formulare il loro parere. Questi termini si aggiun- gono ai termini ordinatori di cui all’articolo 3 capoverso 1. 2 Se un’autorità invitata a presentare un parere lascia trascorrere il termine stabilito e non chiede una proroga né utilizza un termine supplementare, l’autorità competente decide senza disporre di tale parere, a condizione che la questione le sembri suffi- cientemente chiarita anche senza di esso e l’assenso dell’altra autorità non sia richie- sto dalla legge. 3 Se un privato invitato a presentare un parere lascia trascorrere il termine stabilito, l’autorità gli ingiunge per lettera raccomandata di inviare immediatamente il suo pa- rere, di rinunciare formalmente a esprimere un parere oppure di presentare una do- manda di proroga del termine. Se il privato non risponde entro una settimana, l’autorità decide senza disporre del suo parere.

Termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure RU 1999 di prima istanza del diritto dell’economia

Art. 5 Disposizione transitoria concernente i permessi per gli stranieri

1 L’entrata di una domanda presentata in virtù della legge federale del 26 marzo

19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri non è confermata al ri- chiedente conformemente all’articolo 2 capoverso 2. 2 Se non è possibile decidere in merito a una simile domanda entro il termine ordi- natorio di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, l’autorità conferma successiva- mente al richiedente l’entrata della domanda e gli comunica quando prenderà pre- sumibilmente una decisione. 3 La presente disposizione sarà soppressa due anni dopo l’entrata in vigore di una nuova legge sugli stranieri, al più tardi il 31 dicembre 2004.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000. Essa si applica a tutte le domande presentate dopo tale data.

17 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

3 RS 142.20

Termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure RU 1999 di prima istanza del diritto dell’economia

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