Lexipedia

AS 1999 3476

Ordinanza del DFI sugli emolumenti dell'Archivio federale

Ordinanza del DFI sugli emolumenti dell’Archivio federale (Ordinanza sugli emolumenti ARF)

del 1° dicembre 1999

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 19991 sull’archivia- zione, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.

Art. 2 Principi 1 I servizi di base dell’Archivio federale secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordi- nanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione sono gratuiti, sempre che siano ne- cessari a un’utilizzazione appropriata degli archivi.

2 Le ulteriori prestazioni sottostanno all’obbligo di pagare un emolumento. Gli

emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il princi- pio dell’equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese. 3 L’Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l’adempimento dei compiti principali.

Art. 3 Riduzione o condono di emolumenti L’Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se: a. la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione; b. l’assoggettato è poco abbiente; c. la prestazione o l’utilizzazione commerciale risponde a un interesse pubbli- co, per esempio a scopi formativi.

Art. 4 Supplementi 1 Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d’urgenza o fuori dell’orario di lavoro normale.

RS 172.041.15 1 RS 152.11; RU 1999 2858

3476 1999-5806

Ordinanza sugli emolumenti ARF RU 1999

2 Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell’emo- lumento di base se l’Archivio federale affida a terzi l’esecuzione della prestazione.

Art. 5 Preventivo Nel caso di prestazioni per cui l’emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l’Archivio federale informa previamente l’assoggettato dell’importo preventivato.

Art. 6 Decisione sugli emolumenti

1 L’Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.

2 L’assoggettato può chiedere all’Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione; la decisione può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso presso il Dipartimento federale dell’interno. Sono appli- cabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 7 Importo degli emolumenti

1 L’importo degli emolumenti è indicato nell’allegato.

2 Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

1° dicembre 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

1776

3477

Ordinanza sugli emolumenti ARF RU 1999

Allegato (art. 6 cpv. 1)

Tariffa degli emolumenti in franchi

1. Prestazioni per riproduzioni

franchi Fotocopie formato A4 o A3 da foglio singolo normale fino ad A3 –.80 da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente 2.– Copia su carta da microforme esistenti, stampata dall’utente –.40 Riproduzione su microfilm di un dossier completo – per pagina –.50 Copia di un microfilm esistente, a forfait 35.– Audiocassetta registrata dall’utente – per cassetta 10.– Audiocassetta registrata dal personale – per cassetta 35.– Film di 16 o 35 mm registrato su videocassetta da una ditta esterna secondo associata offerta Copie video su formato VHS registrate dall’utente – importo forfettario di base, incluse 1 cassetta e da 1 a 3 sequenze 40.– – per ogni ulteriore contributo o sequenza 10.– Copia elettronica trasmessa online da foglio singolo fino ad A3, per pagina –.80 da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, per pagina 2.– Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina – per dischetto 10.– – per CD-ROM 40.–

2. Mandati di valutazione

Mandati di ricerca che vanno oltre l’identificazione dei documenti con gli strumenti di ricerca disponibili, ad esempio perizie sullo stato delle fonti, ricerche su banche dati elettroniche, per ogni ora 100.– Esame di fondi di archivio, analisi tematiche e perizie storiche, per ogni ora 100.–

3. Offerta di attività informative

Visite guidate, visite dell’Archivio, introduzioni all’Archivio; visite guidate a esposizioni – per 20 partecipanti e una durata di 1,5 ore 100.–

3478

Ordinanza sugli emolumenti ARF RU 1999

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

3479