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AS 1999 3497

Ordinanza concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato

Ordinanza concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato

Modifica del 31 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 febbraio 19931 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Se l’istanza inferiore ha eseguito una procedura di appianamento delle divergen- ze in base all’articolo 62b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione2, il presidente invita le autorità specializzate che hanno partecipato alla procedura a presentare le loro osservazioni.

Allegato 1 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Stralciare: Commissione di ricorso in materia di economia idrica Commissione di ricorso in materia di telecomunicazioni Introdurre: Commissione di ricorso DATEC

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

31 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin