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AS 1999 3498

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale

del 10 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 406c capoverso 2 del Codice delle obbligazioni1 (CO), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione a esercitare a titolo professionale la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di o per persone all’estero nonché la vigilanza su tale attività.

Art. 2 Obbligo d’autorizzazione 1 Necessitano di un’autorizzazione le persone fisiche o giuridiche e le società in no- me collettivo o in accomandita con domicilio o sede in Svizzera, le quali, a titolo professionale, su mandato: a. di una persona in Svizzera si obbligano a presentarle persone provenienti dall’estero in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia; o b. di una persona all’estero si obbligano a presentarle persone provenienti dalla Svizzera in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia. 2 Soggiace ad autorizzazione anche la semplice trasmissione al mandante di nomi e indirizzi o di cataloghi contenenti descrizioni o fotografie di persone. 3 Le persone senza domicilio o sede in Svizzera necessitano di un’autorizzazione se hanno in Svizzera una succursale o un’altra agenzia.

Art. 3 Attività professionale 1 È a titolo professionale l’attività di mediazione esercitata contro rimunerazione, a titolo principale o accessorio, regolare o irregolare, autonomamente o al servizio o su mandato di terzi, con o senza pubblicità.

RS 221.218.2 1 RS 220

3498 1999-5759

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2 Non è a titolo professionale l’attività degli ausiliari al servizio di persone titolari di un’ autorizzazione.

Art. 4 Incompatibilità con altre attività Né la persona richiedente né le persone responsabili della mediazione né i loro ausi- liari possono esercitare, a titolo principale o accessorio, direttamente o indiretta- mente, autonomamente o al servizio di terzi, un’altra attività tale da ostacolare la libertà di decisione delle persone da presentare al mandante o da metterle in un rap- porto di dipendenza.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 5 Domanda d’autorizzazione 1 La domanda d’autorizzazione va presentata per scritto all’autorità competente del Cantone dove la persona o società richiedente ha il domicilio o la sede; in mancanza di domicilio o sede, va presentata all’autorità del Cantone dove la persona o società richiedente ha una succursale o un’altra agenzia.

2 Nella domanda d’autorizzazione devono figurare:

a. le generalità, la formazione professionale e le attività professionali della per- sona richiedente e delle persone responsabili della mediazione; b. il Paese o i Paesi dai quali devono provenire, rispettivamente nei quali van- no presentate le persone da proporre al mandante; c. le modalità di lavoro, segnatamente come la persona richiedente intende collaborare con le persone di contatto all’estero, quale concezione intende impiegare per la pubblicità e come intende informare le persone da presenta- re al mandante in merito alla loro pretesa di rimborso delle spese per il viag- gio di ritorno; d. le informazioni fornite al mandante, e se del caso alle persone da presentare, sui Paesi pertinenti, segnatamente le prescrizioni sull’entrata e il soggiorno.

3 Alla domanda d’autorizzazione vanno acclusi:

a. l’estratto del casellario giudiziale della persona richiedente e delle persone responsabili della mediazione; b. una dichiarazione dalla quale risulti che la persona richiedente, le persone responsabili della mediazione e i loro ausiliari non esercitano un’attività in- compatibile ai sensi dell’articolo 4; c. una dichiarazione dalla quale risulti che le persone responsabili della media- zione conoscono le prescrizioni pertinenti in materia di diritto degli stranieri, segnatamente quelle sull’entrata e sul soggiorno in Svizzera.

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Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata se: a. la domanda di autorizzazione è conforme all’articolo 5; b. la domanda di autorizzazione e i documenti acclusi, in particolare gli estratti del casellario giudiziale, permettono di ritenere che la mediazione sarà eser- citata con cura e conformemente al diritto; c. la cauzione giusta l’articolo 8 capoverso 2 è stata fornita.

Art. 7 Durata e portata dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è rilasciata per una durata determinata, ma al massimo per cinque anni; può essere rinnovata, su richiesta, alla sua scadenza. 2 Essa è rilasciata per la mediazione di o per persone provenienti da determinati Pae- si e autorizza alla mediazione su tutto il territorio svizzero.

3 Il rilascio dell’autorizzazione può essere vincolato a condizioni e oneri.

4 L’autorizzazione a favore di una persona giuridica o di una società in nome collet- tivo o in accomandita è valida unicamente per le persone responsabili della media- zione indicate nell’autorizzazione medesima.

Sezione 3: Cauzione a garanzia delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante

Art. 8 Scopo e ammontare 1 Chi intende esercitare la mediazione deve fornire una cauzione a garanzia delle spese per l’eventuale viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante (art. 406c cpv. 2 lett. c CO). 2 L’autorità competente fissa l’ammontare della cauzione tenendo conto del volume presumibile degli affari e della distanza dei Paesi per i quali viene domandata l’auto- rizzazione; l’importo minimo della cauzione è di 10 000 franchi. 3 In seguito, l’autorità può adattare la cauzione a seconda dell’andamento degli affa- ri o per altri motivi importanti.

Art. 9 Forma

1 La cauzione può essere fornita sotto forma di:

a. fideiussione o dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto d’assi- curazione; b. assicurazione cauzionale, a condizione che le prestazioni assicurative non dipendano dal versamento dei premi;

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c. obbligazioni di cassa; d. deposito in contanti. 2 I redditi delle obbligazioni di cassa e del deposito in contanti spettano alla persona che fornisce la cauzione.

Art. 10 Liberazione e restituzione 1 L’autorità competente può liberare la cauzione o parti di essa a favore di terzi che hanno diritto al pagamento delle spese per il viaggio di ritorno (art. 406b CO), soltanto: a. con il consenso della persona che ha fornito la cauzione; o b. se esiste un precetto esecutivo o una sentenza passati in giudicato. 2 Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata. 3 L’autorità competente restituisce la cauzione due anni dopo la scadenza, la revoca o l’abrogazione dell’autorizzazione. Se, a questo momento, sono pendenti pretese concernenti il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno contro la persona che ha fornito la cauzione (art. 406b cpv. 1 CO), la parte corrispondente della cauzione è bloccata fino al pagamento o all’estinzione di queste pretese.

Sezione 4: Revoca e abrogazione dell’autorizzazione

Art. 11 Revoca L’autorità competente revoca l’autorizzazione se: a. la stessa è stata ottenuta o conservata sulla base di indicazioni false o fallaci o tacendo scientemente fatti d’importanza essenziale; b. non è più adempiuta una delle condizioni per il suo rilascio, segnatamente se le persone impiegate presso l’agenzia di mediazione hanno violato ripetuta- mente o in modo grave gli obblighi giusta le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner o giusta la presente ordinanza, oppure se hanno favorito la viola- zione delle disposizioni determinanti in materia di diritto degli stranieri, in particolare quelle sull’entrata e sul soggiorno in Svizzera.

Art. 12 Abrogazione Se il titolare dell’autorizzazione comunica la cessazione dell’attività all’autorità competente, questa dispone l’abrogazione dell’autorizzazione.

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Sezione 5: Autorità e procedura

Art. 13 Autorità competenti

1 Ogni Cantone determina:

a. l’autorità competente per il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’abrogazione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, nonché per la vigilanza sulle agenzie di mediazione attive nel Cantone; b. l’autorità competente per ricevere la cauzione ai sensi dell’articolo 8. 2 I compiti previsti nel capoverso 1 possono essere attribuiti alla stessa autorità.

3 Più Cantoni possono attribuire questi compiti a un’autorità comune.

Art. 14 Comunicazione delle decisioni alle autorità federali, registro delle agenzie di mediazione autorizzate Ogni decisione e ogni sentenza passata in giudicato concernenti un’autorizzazione (rilascio, rinnovo, revoca e abrogazione) vanno comunicate all’Ufficio federale di giustizia. Quest’ultimo tiene un registro delle agenzie di mediazione titolari di un’autorizzazione e lo trasmette periodicamente alle autorità competenti.

Art. 15 Obblighi di denuncia e assistenza giudiziaria 1 Le persone che nell’ambito della loro attività ufficiale vengono a conoscenza di violazioni della presente ordinanza punibili secondo l’articolo 18 sono tenute a de- nunciarle immediatamente all’autorità competente del loro Cantone. 2 Le autorità competenti si prestano reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 16 Obblighi di comunicazione 1 Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare immediatamente per scritto all’au- torità competente ogni modifica di dati contenuti nella domanda d’autorizzazione. 2 Su richiesta devono essere fornite all’autorità competente ulteriori informazioni sull’attività. 3 Il titolare dell’autorizzazione comunica una volta l’anno all’autorità competente il numero e il sesso delle persone presentate e i Paesi dai quali esse provengono o nei quali sono state proposte ai mandatari. 4 La sospensione dell’attività va comunicata per scritto all’autorità competente.

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Art. 17 Ricorso Le decisioni cantonali di ultima istanza pronunciate da un’autorità giudiziaria in ba- se alla presente ordinanza soggiacciono al ricorso di diritto amministrativo al Tribu- nale federale (art. 97 segg. della legge federale sull’organizzazione giudiziaria2).

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 18

1 È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. esercita la mediazione senza possedere l’autorizzazione necessaria; b. fornendo indicazioni inesatte o fallaci o sottacendo fatti essenziali ottiene un’autorizzazione o ne rende difficile o ne impedisce la revoca.

2 L’infrazione colposa è punita con la multa fino a 5000 franchi.

3 In caso di infrazioni commesse nell’azienda, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo3.

4 La pena si prescrive in cinque anni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizione transitoria Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, già eser- citano una mediazione che soggiace ad autorizzazione secondo il nuovo diritto de- vono, entro tre mesi, presentare una domanda d’autorizzazione o cessare la media- zione.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

10 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

2 RS 173.110 3 RS 313.0

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