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AS 1999 3532

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 2 Contabili 1 Sono designati come contabili per la contabilità della truppa e del servizio tecnico in stati maggiori, unità, scuole e corsi: a. con il capo del servizio del commissariato: il contabile dello stato maggiore del battaglione di stato maggiore; b. con un quartiermastro e senza furiere: il quartiermastro o il contabile dell’u- nità di stato maggiore; c. con furiere: il furiere; d. con aiuto furiere: l’aiuto furiere. 2 L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri regola la tenuta dei conti nei casi speciali.

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 2

1 I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:

a. il comandante certifica l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prende visione dei libri di cassa, degli ordini di pagamento e dei mandati di anticipazione. I comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di stato maggiore. 2 L’esattezza dei giustificativi della contabilità del servizio tecnico è attestata dal contabile. L’ufficiale del servizio tecnico o il comandante prende visione della con- tabilità e vi appone la sua firma.

Art. 14 cpv. 2 2 L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide sulle domande di credito sino a un importo di 20 000 franchi, la Segreteria generale del Dipartimento

1 RS 510.301

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federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport decide sulle domande superiori a 20 000 franchi.

Art. 19 Cassa di cantina Se la truppa non ha la possibilità di comperare bevande, tabacchi ecc. al luogo d’ac- cantonamento o nelle immediate vicinanze, l’unità (stato maggiore) è autorizzata a tenere una cantina e la relativa cassa. Allo scioglimento della cantina alla fine del servizio, l’eventuale utile dev’essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giu- stificativi.

Art. 20 frase introduttiva e lett. e Eccettuate le formazioni in servizio d’istruzione di base, le formazioni tengono una cassa dell’unità. Essa è alimentata da: e. Abrogata

Art. 22 Particolarità nei servizi d’istruzione di base 1 Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o dan- neggiamenti di materiale di cui l’unità (stato maggiore) è responsabile. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto). Di regola, le ecce- denze sono restituite alla truppa. 2 I doni vincolati a oneri devono essere utilizzati conformemente alla loro destina- zione particolare. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto).

Art. 24 cpv. 4 4 In caso di scioglimento della cassa, i saldi devono essere versati all’Ufficio fede- rale delle intendenze delle forze terrestri.

Art. 37 cpv. 2 lett. c 2 Se, per il trapasso del comando fuori del servizio, è necessaria una presa di con- tatto personale tra il comandante uscente e il subentrante, vi è diritto: c. al viaggio mediante ordine di marcia o bollettino per trasporti militari.

Art. 45 cpv. 2 2 Il viaggio ha luogo mediante ordine di marcia o bollettino per trasporti militari.

Art. 46 cpv. 1 lett. d 1 Per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le se- guenti competenze: d. viaggio mediante ordine di marcia o bollettino per trasporti militari.

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Art. 119 cpv. 3 3 Le fatture sono trasmesse all’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri per il pagamento. L’autorizzazione dev’essere allegata alla fattura.

Capitolo 3: Trasporti affidati a imprese private (art. 120) Abrogato

Titolo 8: Disposizione e impiego di veicoli civili Capitolo 1: In generale

Art. 139 Principi 1 Per far fronte a trasporti e a lavori straordinari, la truppa può chiedere, in qualsiasi situazione, risorse civili sempreché: a. i mezzi propri attribuiti non siano sufficienti l’adempimento del compito o non siano adeguati; b. i mezzi necessari supplementari non siano reperibili né presso il proprio corpo di truppa, né, temporaneamente, presso le riserve della Confederazio- ne; c. la centrale di coordinazione dei trasporti del Dipartimento federale della di- fesa, della protezione della popolazione e dello sport non possa mettere a di- sposizione alcuna capacità; d. un compito non possa essere compiuto ricorrendo a mezzi pubblici di tra- sporto. 2 L’allestimento del bilancio di previsione, l’attribuzione dei crediti e la messa a di- sposizione per l’impiego di veicoli civili incombe al Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, d’intesa con tutte le parti interessate.

Art. 140 Definizioni Sono considerati veicoli tutti i veicoli a motore, i veicoli speciali nonché i veicoli senza motore. Sono considerati veicoli speciali segnatamente le autogrù, le macchi- ne e gli attrezzi del genio civile.

Capitolo 2: Noleggio di veicoli civili

Art. 141 Procedura 1 Il Gruppo della logistica stipula un contratto di noleggio di diritto privato con il detentore civile del veicolo interessato.

2 I veicoli sono manovrati da militari.

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3 I veicoli noleggiati circolano con le loro targhe di controllo cantonali. I veicoli speciali che non circolano su strade pubbliche non devono essere immatricolati.

Art. 142 Utilizzatori dei veicoli speciali 1 Per l’utilizzazione di veicoli speciali sono impiegati militari che nella loro profes- sione civile conducono tali veicoli e possiedono la pertinente licenza militare di condurre. 2 Il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, in collaborazione con il Gruppo del personale dell’esercito e i Cantoni, è competente per l’impiego.

Capitolo 3: Assegnazione di trasporti o di commesse a imprese civili

Art. 143 1 Il Gruppo della logistica può assegnare trasporti o commesse a imprese civili a fa- vore della truppa.

2 I veicoli civili sono manovrati da personale civile.

Capitolo 4: Utilizzazione in servizio di automobili civili

Art. 144 Principio 1 In casi speciali, può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea, in servizio mi- litare, di automobili civili. 2 Le automobili civili utilizzate in servizio sono condotte dal detentore che presta servizio militare o dal suo incaricato; circolano munite di targhe di controllo canto- nali e con l’assicurazione di responsabilità civile del detentore. 3 La messa a disposizione di tali veicoli è facoltativa e non può essere ordinata.

4 Le condizioni di cui agli articoli 145 a 148 devono essere comunicate al detentore prima dell’utilizzazione.

Art. 145 Autorizzazione 1 L’utilizzazione in servizio militare di automobili civili è autorizzata per otto giorni al massimo e soltanto se il compito non può essere adempito, in tempo utile, ricor- rendo a mezzi pubblici di trasporto o se non è possibile disporre di veicoli militari adatti.

2 Sono competenti per accordare l’autorizzazione:

a. in servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio:

1. fino a quattro giorni, i comandanti di divisione e di brigata, i direttori

degli uffici federali, nonché i sottocapi di stato maggiore dello Stato maggiore generale, delle forze terrestri e delle forze aeree;

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2. fino a otto giorni, il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle

forze terrestri, i comandanti dei corpi d’armata e il comandante delle forze aeree; b. in servizio attivo:

1. il comando dell’esercito, per lo stato maggiore dell’esercito e le truppe

d’armata,

2. la divisione della mobilitazione, per gli stati maggiori delle piazze di

mobilitazione,

3. i capi dei trasporti delle Grandi Unità, per le truppe che sono loro su-

bordinate tecnicamente.

Art. 146 Indennità Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport fissa l’indennità chilometrica per l’utilizzazione militare delle automobili civili. L’indennità copre le spese di esercizio e manutenzione derivanti dall’utilizzazione militare dell’automobile, comprese le tasse e l’assicurazione.

Art. 147 Responsabilità Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport conclude un’assicurazione casco; essa è destinata a coprire i danni causati alle au- tomobili civili durante la loro utilizzazione in servizio militare (incluse le corse per l’entrata in servizio e il licenziamento). La franchigia addossata al detentore del vei- colo è, in caso di danni causati in un incidente, di 100 franchi.

Art. 148 Utilizzazione senza autorizzazione L’utilizzazione di veicoli civili senza autorizzazione non dà diritto ad alcuna inden- nità. La Confederazione non risponde per eventuali danni.

Capitolo 5: Assegnazione di trasporti o di commesse non pianificabili

Art. 149 Autonomia spontanea 1 L’autonomia spontanea assicura alla truppa una maggiore libertà d’azione che le consente di poter eseguire un impiego imprevisto entro un termine di 12 ore. In una tale situazione, i veicoli impiegati sono sempre condotti dal personale civile del de- tentore.

2 Quando le condizioni secondo l’articolo 139 sono adempite, il comandante di

scuola o di corso, il comandante di battaglione o il comandante di gruppo assegna direttamente un trasporto o una commessa all’impresa civile.

3 Di regola, possono essere assegnate commesse sino a un importo massimo di 2000

franchi per ogni periodo contabile. In situazioni d’emergenza (vite umane in peri- colo, prova che i costi causati sono inferiori all’ammontare di un possibile danno), il

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committente decide sotto la propria responsabilità in merito a un aumento dell’im- porto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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