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AS 1999 3545

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2000 e 2001

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001

del 17 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2-4 della legge federale del 19 giugno 19591 concernente la pere- quazione finanziaria tra i Cantoni, ordina:

Art. 1 Coefficienti La capacità finanziaria dei Cantoni si determina secondo una chiave di calcolo com- posta dei quattro coefficienti seguenti: I. Reddito cantonale: Reddito cantonale per abitante. II. Fiscalità: I gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante pon- derati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone. III. Onere fiscale: L’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazio- nale), dell’onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali, tenuto conto delle imposte ac- cessorie (imposte sugli immobili, imposte sulle suc- cessioni e donazioni, tasse di mutazione) e delle varia- zioni dei redditi dovute al rincaro. IV. Regione di montagna: La media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna ri- spetto all’insieme della superficie coltivabile e il nu- mero di abitanti per km2 di superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi; per quanto concerne la densità demografica, gli indici che superano la media nazionale sono stabiliti a 100.

Art. 2 Statistiche I singoli coefficienti sono calcolati sul fondamento delle statistiche seguenti: a. i redditi cantonali degli anni 1996 e 1997 secondo i conti nazionali; b. i gettiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni nella media degli anni 1996 e 1997 secondo la statistica «Finanze pubbliche in Svizzera», tenuto conto dell’im- posizione dei frontalieri;

RS 613.11 1 RS 613.1

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Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 RU 1999

c. l’onere fiscale medio degli anni 1995-1998 secondo la statistica dell’onere fiscale; d. la superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi, se- condo la statistica della superficie della Svizzera; e. la superficie coltivabile nelle regioni di montagna secondo il censimento agricolo del 1998; f. i dati relativi alla popolazione residente media dei Cantoni dell’anno in que- stione. Art. 3 Metodo di calcolo 1 Ciascun coefficiente è convertito in una serie di indici la cui media nazionale è stabilita a 100. 2 Le serie di indici sono convertite in modo che la cifra minima ammonti a 70. La formula applicata è la seguente: 30 (indice – 100) × + 100.

100 – cifra minima

3 In base alle quattro serie di indici è calcolata una media ponderata. I coefficienti 1 e 2 sono ponderati con il fattore 1,5 e i coefficienti 3 e 4 con il fattore 1.

4 La media ponderata è convertita con un fattore d’estensione di 2,7 mediante la

formula seguente: Indice della capacità finanziaria = 100 + [(media ponderata -100) × 2,7)]. 5 Il fattore d’estensione 2,7 rimane costante durante i periodi successivi di perequa- zione finanziaria fintanto che non si proceda a una modificazione dei coefficienti e della loro ponderazione. 6 L’indice minimo della capacità finanziaria è 30.

Art. 4 Indici generali In base agli articoli 1-3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono: Zugo 218 Glarona 78 Basilea Città 158 Ticino 78 Zurigo 157 Grigioni 75 Ginevra 130 Lucerna 72 Nidvaldo 124 Uri 67 Basilea Campagna 120 Berna 66 Sciaffusa 106 Appenzello Interno 60 Argovia 100 Appenzello Esterno 59 Svitto 96 Neuchâtel 58 Vaud 95 Friburgo 52 Turgovia 87 Obvaldo 40 Soletta 87 Giura 31 San Gallo 82 Vallese 30

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Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 RU 1999

Art. 5 Raggruppamento dei Cantoni In applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 19732 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, questi ultimi sono raggruppati, secondo la loro capacità finanziaria, nei tre gruppi seguenti: Cantoni finanziariamente forti: Zugo, Basilea Città, Zurigo, Ginevra, Nidvaldo, Basilea Campagna (6) Cantoni di capacità finanziaria media: Sciaffusa, Argovia, Svitto, Vaud, Turgo- via, Soletta, San Gallo, Glarona, Ticino, Grigioni, Lucerna, Uri, Berna (13) Cantoni finanziariamente deboli: Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Neuchâtel, Friburgo, Obvaldo, Giura, Vallese (7)

Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Per quanto concerne la capacità finanziaria da applicare nel caso di aiuti finanziari e indennità sono determinanti le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 19903 sugli aiuti finanziari e le indennità nonché quelle della legislazione speciale. 2 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta alla riparti- zione delle quote spettanti ai Cantoni sugli introiti federali dell'anno 2000. 3 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta al calcolo dei contributi cantonali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità, per l’anno 2000.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

17 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

2 RS 613.12 3 RS 616.1

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Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 RU 1999

Allegato Determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000/2001 (art. 4)

Cantoni Coefficiente 1 Coefficiente 2 Coefficiente 3 Coefficiente 4 Media ponderata Indice generale Reddito cantonale 1996/97 Fiscalità 1996/97 Onere fiscale 1995-98, Regione di montagna previa conversione della Cifra minima 70 Cifra minima 70 Cifra minima 70 Cifra minima 70 media ponderata per mezzo Fattore 1,5 Fattore 1,5 Fattore 1 Fattore 1 del fattore d’estensione 2,7

Zurigo 125.15 126.56 118.22 108.95 120.95 157 Berna 88.50 84.99 83.25 94.18 87.53 66 Lucerna 88.82 83.36 87.75 102.09 89.62 72 Uri 86.81 81.17 113.89 73.61 87.89 67 Svitto 97.49 94.20 118.71 85.49 98.35 96 Obvaldo 77.47 70.99 89.06 76.76 77.70 40 Nidvaldo 115.81 105.77 128.85 83.38 108.92 124 Glarona 113.65 80.86 90.98 77.30 92.01 78 Zugo 158.32 161.02 142.23 96.63 143.57 218 Friburgo 84.63 78.09 70.00 97.00 82.21 52 Soletta 91.51 88.46 102.51 103.52 95.20 87 Basilea Città 141.00 129.60 89.93 111.10 121.39 158 Basilea Campagna 107.22 109.39 107.21 105.52 107.53 120 Sciaffusa 102.29 95.53 102.93 111.06 102.14 106 Appenzello Esterno 80.79 83.43 95.45 82.25 84.81 59 Appenzello Interno 83.36 82.49 105.49 71.39 85.13 60 San Gallo 86.48 91.74 101.13 98.58 93.41 82 Grigioni 87.12 101.52 100.89 70.00 90.77 75 Argovia 98.80 90.33 105.99 110.46 100.03 100 Turgovia 86.31 89.40 102.42 110.44 95.28 87 Ticino 84.06 100.53 96.67 85.96 91.90 78 Vaud 98.77 98.47 87.80 106.17 97.96 95 Vallese 74.23 70.00 71.99 81.19 73.90 30 Neuchâtel 87.53 84.35 76.48 88.65 84.59 58 Ginevra 112.65 126.35 85.49 111.10 111.02 130 Giura 70.00 72.27 73.41 84.98 74.36 31 Svizzera 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

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