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AS 1999 3588

Ordinanza della Commissone federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Modifica del 13 dicembre 1999

La Commissione federale delle comunicazioni ordina:

I L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre

19971 concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2, primo periodo 2 Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. ...

Art. 6 cpv. 2 Abrogato

Art. 14 cpv. 1 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la portabilità dei numeri ai sensi dell’articolo 3 al più tardi entro il 1° marzo 2000.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome della Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Caccia

1 RS 784.101.112

3588 1999-6057