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AS 1999 3590

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'Università di Berna

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna

del 1° novembre 1999

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il modulo speciale di insegnamento e di esame (modu- lo speciale) presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna (Facoltà).

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di medicina dal primo al terzo anno di studio e agli studenti di medicina dentaria del primo e del secondo anno di studio. 2 Fatte salve le deroghe della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del- l’OPMed nonché dell’ordinanza del 19 novembre 1980 2 sugli esami dei medici.

Sezione 2: Contenuti dell’insegnamento e valutazione

Art. 3 Programmi di insegnamento e oggetto della valutazione 1 Il primo e il secondo anno di studio comprendono segnatamente le materie fisica, fisiologia, chimica, biochimica, biologia umana, biologia molecolare e cellulare, genetica, citologia, istologia, embriologia, anatomia, ecologia, medicina psicosocia- le, etica ed economia sanitaria. 2 Il terzo anno di studio comprende oltre alle conoscenze e alle tecniche dei primi due anni di studio anche le materie fisiopatologia, farmacologia, tossicologia, im- munologia, patologia generale, microbiologia, medicina psicosociale nonché tecni- che cliniche nell’ambito dell’insegnamento di gruppo.

RS 811.112.241

3590 1999-5187

Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999 presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna

3 La Facoltà può spostare singoli elementi del programma d’insegnamento in un al- tro anno di studio.

Art. 4 Ambiti di valutazione Nel corso di ognuno dei tre anni di studio sono valutati i seguenti ambiti: a. conoscenze teoriche; b. tecniche pratiche; c. corsi pratici in tecnica medica; d. tutorati; e. corsi pratici a scelta e lavori legati a un progetto.

Art. 5 Sistema di crediti formativi

1 Nei singoli ambiti di valutazione sono attributi punti di credito.

2 Per ogni anno di studio si devono ottenere almeno 60 punti di credito per poter passare all’anno successivo.

Art. 6 Comunicazione dei risultati degli esami 1 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) e al presidente locale i risultati degli esami. 2 Il presidente locale comunica il risultato di ogni esame agli studenti a mezzo di decisione formale.

Art. 7 Ripetizioni 1 Gli ambiti di valutazione non superati possono essere ripetuti singolarmente se, globalmente, sono stati raggiunti 45 punti di credito. Altrimenti devono essere ripe- tuti l’intero anno di studio e tutti gli ambiti di valutazione. 2 Nel primo e nel secondo anno di studio è ammessa un’unica ripetezione; nel terzo anno di studio sono ammesse due ripetizioni.

Art. 8 Esclusione definitiva La bocciatura definitiva nel modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (corso di studi secondo il modulo speciale o corso di studi tradizionale in medicina in altre facoltà).

Art. 9 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all’inizio del pertinente anno di studio: a. le modalità di valutazione utilizzate nei diversi; b. la data delle singole prove d’esame;

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c. la presenza minima richiesta ai corsi di formazione; d. l’attribuzione dei punti di credito nei singoli ambiti di valutazione; e. l’eventuale spostamento di elementi del programma di insegnamento in un altro anno di studio.

Art. 10 Tasse Per la valutazione degli studenti è prelevata per ogni anno di studio una tassa di 250 franchi.

Art. 11 Esaminatori; valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato al modulo speciale. Essi sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta delle Facoltà di medicina e di scienze naturali e filosofiche dell’Università di Berna. 2 La Facoltà designa per anno di studio e ambito di valutazione un esaminatore re- sponsabile e ne comunica il nome alla Giunta direttiva. 3 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 4 Agli esami orali è presente inoltre un presidente d’esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente d’esame.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Verifica Le esperienze fatte con il modulo speciale, in particolare con il sistema di crediti formativi, sono sottoposte a continue verifiche.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 ottobre 19963 concernente la sperimentazione di un modulo spe- ciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del secondo anno di studio a partire dal 2000/2001 e agli studenti del terzo anno di studio a partire dal 2001/ 2002. 2 Gli studenti che hanno iniziato gli studi prima del 1999 possono continuarli secon- do il diritto previgente.

3 RU 1999 18

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3 Per gli esami secondo il diritto previgente si tiene ancora annualmente una sola sessione.

4 Gli esami secondo il diritto previgente si svolgono l’ultima volta come segue:

a primo esame propedeutico 2001 b secondo esame propedeutico 2002 c prima parte dell’esame finale per medici 2003.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1999.

1° novembre 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss