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AS 1999 3600

Ordinanza sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori

Ordinanza sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori

del 29 novembre 1999

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 32abis capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Art. 1 Ammontare della tassa La tassa di smaltimento anticipata giusta l’allegato 4.10 cifra 61 dell’ordinanza del 9 giugno 19862 sulle sostanze ammonta, per tutti i tipi di pile e accumulatori assogget- tati alla tassa, a 4,80 franchi per chilogrammo.

Art. 2 Disposizioni transitorie 1 Onde garantire fino al 31 agosto 2000 lo smaltimento delle pile secondo il sistema attuale, l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio stipula un ac- cordo con l’organizzazione privata che, nell’ambito di una convenzione settoriale, amministra il contributo riscosso allo scopo di finanziare lo smaltimento delle pile. Esso emana le istruzioni necessarie, segnatamente quelle relative all’ammontare dell’indennizzo per il riciclaggio delle pile. 2 Le disposizioni sulla tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori (alle- gato 4.10 cifra 61 dell’ordinanza del 9 giugno 19863 sulle sostanze) sono applicabili a partire dal 1° settembre 2000.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1999.

29 novembre 1999 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger

RS 814.670.1