AS 1999 3623
AS 1999 3623
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 novembre 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:
I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.4 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del contingente Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale doganale (tonnellate)
07.4 Burro
07.41 fresco, non salato 0405.1011 5100
II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 5000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.
III La presente modifica entra in vigore il 1o dicembre 1999 con effetto sino al 31 dicembre 1999.
25 novembre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger