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AS 1999 3670

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM)

Modifica del 27 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle borse è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 3 3 I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell’8 novembre 19342 sulle banche e le casse di risparmio devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora: a. le esigenze di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 17 maggio 19723 sulle banche siano inferiori; e b. i fondi propri di base secondo l’articolo 11a dell’ordinanza del 17 maggio

1972 sulle banche non raggiungano 10 milioni di franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 31 dicembre 1999.

27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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