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AS 1999 3671

Ordinanza sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati

Ordinanza sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)

Modifica del 4 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 19311 sulla sorveglianza è modificata come segue:

Ingresso, ultimo comma visto l’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinamento dei funzionari2,

Titolo prima dell’art. 51a III.a Rapporti di servizio del personale dell’Ufficio delle assicurazioni

Art. 51a 1 I rapporti di servizio del personale dell’Ufficio delle assicurazioni sono disciplinati dalla legislazione sul personale della Confederazione. 2 Per garantire l’assunzione o la permanenza di personale particolarmente qualificato l’Ufficio delle assicurazioni può, con il consenso del Dipartimento federale delle fi- nanze, derogare alla classificazione dei posti e determinare liberamente le promo- zioni e il salario iniziale, sempreché le condizioni del mercato del lavoro lo esigano. In questi casi si applica l’ordinanza del 9 dicembre 1996 3 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell’Amministrazione generale della Confederazione. 3 L’Ufficio delle assicurazioni non sottostà alla regolamentazione in materia di retri- buzioni massimali del personale della Confederazione.

Titolo prima dell’art. 51b III.b Contabilità

Art. 51b 1 Alla contabilità dell’Ufficio delle assicurazioni si applicano le disposizioni sulle finanze della Confederazione.

1999-6039 3671

Ordinanza sulla sorveglianza RU 1999

2 L’Ufficio delle assicurazioni può iscrivere nel suo preventivo un credito globale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 19904 sulle finanze della Confederazione.

Art. 52 cpv. 2

2 Le spese della sorveglianza constano:

a. delle spese dell’Ufficio delle assicurazioni esposte nel preventivo dell’eser- cizio contabile; b. della differenza tra le spese dell’Ufficio delle assicurazioni esposte nel pre- ventivo dell’anno precedente e quelle esposte nel consuntivo della Confede- razione dell’anno precedente; c. degli oneri della Confederazione assunti nell’anno precedente per l’Ufficio delle assicurazioni, ma esposti nei conteggi di altri servizi, come la Commis- sione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni pri- vate, l’Ufficio delle costruzioni e della logistica, la Cancelleria federale, l’Amministrazione delle finanze o la Cassa pensioni, o nel conto generale della Confederazione dell’anno precedente; d. del 50 per cento delle spese globali dell’Ufficio delle assicurazioni (lett. a, b, c) per oneri di altri servizi in connessione con la sorveglianza delle assicura- zioni.

Art. 54 cpv. 2

2 L’emolumento ammonta almeno a 3000 franchi per gli istituti d’assicurazione

sottoposti alla sorveglianza ordinaria e almeno a 1500 franchi per quelli sottoposti alla sorveglianza semplificata e per le casse malati sottoposte alla sorveglianza ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LAMal5.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1999.

4 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4 RS 611.01 5 RS 832.10

Ordinanza sulla sorveglianza RU 1999

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