AS 1999 376
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 Concerne unicamente il testo francese.
Art. 8 cpv. 1 lett. a, c e d, nonché cpv. 2
1 Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze con:
a. impianti di radiocomunicazione utilizzati su determinate frequente collettive; c. impianti che in qualità di telefoni senza cordone sono utilizzati sulle corrispon- denti frequenze esclusivamente in connessione con una rete di telecomunica- zione collegata per filo, quale prolungamento senza filo del collegamento per filo; d. impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione di frequenze pubbliche, ad esempio per la radiocomunicazione aeronautica, per i radioamatori o per la radiocomunicazione a uso generale; 2 L’Ufficio federale designa le frequenze collettive secondo il capoverso 1 lettera a e le frequenze secondo il capoverso 1 lettere c e d.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 784.102.1
376 1998-0281
O sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione RU 1999
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