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AS 1999 376

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 Concerne unicamente il testo francese.

Art. 8 cpv. 1 lett. a, c e d, nonché cpv. 2

1 Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze con:

a. impianti di radiocomunicazione utilizzati su determinate frequente collettive; c. impianti che in qualità di telefoni senza cordone sono utilizzati sulle corrispon- denti frequenze esclusivamente in connessione con una rete di telecomunica- zione collegata per filo, quale prolungamento senza filo del collegamento per filo; d. impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione di frequenze pubbliche, ad esempio per la radiocomunicazione aeronautica, per i radioamatori o per la radiocomunicazione a uso generale; 2 L’Ufficio federale designa le frequenze collettive secondo il capoverso 1 lettera a e le frequenze secondo il capoverso 1 lettere c e d.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 784.102.1

376 1998-0281

O sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione RU 1999

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