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AS 1999 378

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 3 3 Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti secondo le prescrizioni all’interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella raccomandazione X.2132 dell’UIT-T norma ISO/IEC 83483, allegato A.

Art. 42 cpv. 1

1 Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 65234 deve

inoltrare una domanda all’Ufficio federale.

Art. 44 cpv. 1

1 Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.1185

dell’UIT-T deve inoltrare una domanda all’Ufficio federale.

Art. 45 Attribuzione di un ISPC 1 Su richiesta, l’Ufficio federale attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi in- ternazionali equivalenti.

1 RS 784.104 2 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 3 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione interna- zionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20. 4 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione interna- zionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20. 5 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

378 1998-0282

Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni RU 1999

2 L’Ufficio federale esamina le domande d’attribuzione di ISPC in base alla succes- sione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera.

3 L’attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.7086 dell’UIT-T.

Art. 47 Attribuzione di un MNC 1 Su richiesta, l’Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunica- zione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.2127 dell’UIT-T. 2 L’Ufficio federale esamina le domande d’attribuzione di un MNC in base alla suc- cessione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla Svizze- ra.

Art. 47a Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG 1 Su richiesta, l’Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunica- zione un sedicesimo del codice Interlock CUG conformemente alla raccomandazio- ne Q.7638 dell’UIT-T. 2 L’Ufficio federale esamina le domande d’attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono codici Interlock CUG attribuiti alla Svizzera.

Art. 53 cpv. 1, 3 e 4bis 1 Entro il 31 dicembre 1998, l’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazio- ne mette fuori servizio gli indicativi interurbani 040, 047, 085 e 048, ad eccezione dei numeri 048 50x xxxx. 3 Entro il 31 dicembre 2000, l’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazio- ne mette fuori servizio gli indicativi interurbani 020, 046, 049 e 059. 4bis Entro il 30 settembre 1999, l’Azienda delle telecomunicazioni della Confedera- zione mette fuori servizio il numero 0790 per l’accesso al COMBOX.

Art. 55 Parametri di comunicazione I parametri di comunicazione attribuiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati dagli attuali titolari fino alla scadenza prevista alle condizioni valevoli al momento dell’attribuzione. Se non sono state fissate né scadenze né condizioni, tali parametri possono ancora essere utilizzati fino al 31 di- cembre 2002. Su richiesta, possono in seguito nuovamente essere attribuiti per una durata indeterminata.

6 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 7 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 8 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni RU 1999

II Nell’allegato è inserita la seguente nuova definizione: – codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del si- stema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell’UIT-T della serie Q.7009.

III 1 La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999, fatto salvo il capoverso 2.

2 I capoversi 1 e 3 dell’articolo 53 entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

9 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.