AS 1999 381
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 11 Titolo Servizi fissi via satellite
Art. 11a Servizi mobili via satellite 1 Per un servizio con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione è calcolata secondo la formula seguente in base al tasso unico di cui al capoverso 2 e ai coefficienti di cui al capoverso 3: coefficiente larghezza di banda * coefficiente gamma delle frequenze * coefficiente tempo * coefficiente tasso unico coefficiente classi di frequenze 2 Per un servizio mobile via satellite il tasso unico ammonta a 1500 franchi all’anno.
3 Coefficienti per il calcolo della tassa di concessione:
a. Coefficiente larghezza di banda: Se la larghezza di banda ad alta frequenza attribuita è un multiplo di 25 kHz (nel caso di impianti multicanale si sommano i singoli canali della larghezza di banda ad alta frequenza attribuita) viene utilizzata la seguente tabella nella for- mula di cui al capoverso 1:
Multiplo di 25 kHz larghezza Coefficiente Multiplo di 25 kHz larghezza Coefficiente di banda ad alta frequenza di banda ad alta frequenza
fino a 2 volte 1,2 fino a 1 000 volte 5,6 fino a 4 volte 1,4 fino a 2 000 volte 6,7 fino a 8 volte 1,7 fino a 4 000 volte 8,0 fino a 16 volte 2,0 fino a 8 000 volte 9,5 fino a 32 volte 2,4 fino a 16 000 volte 11,2
1 RS 784.106
1998-0283 381
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 1999
Multiplo di 25 kHz larghezza Coefficiente Multiplo di 25 kHz larghezza Coefficiente di banda ad alta frequenza di banda ad alta frequenza
fino a 64 volte 2,8 fino a 32 000 volte 13,4 fino a 125 volte 3,3 fino a 64 000 volte 15,9 fino a 250 volte 4,0 fino a 125 000 volte 18,8 fino a 500 volte 4,7 più di 125 000 volte 22,4
In caso di asimmetria delle larghezze di banda rispettivamente tra il collega- mento dell’apparecchiatura terminale dell’utente e i satelliti e tra il collega- mento dei satelliti e l’apparecchiatura terminale dell’utente, la larghezza di banda più grande funge da base per il calcolo del coefficiente larghezza di ban- da. b. Coefficiente gamma delle frequenze: A seconda della gamma delle frequenze in cui è utilizzata la rete satellitare, viene utilizzata la seguente tabella del coefficiente gamma delle frequenze nella formula di cui al capoverso 1:
Gamma delle frequenze Coefficiente
<1 GHz: 1.2 1-3 GHz: 1.7 3-15 GHz: 1.1 15-40 GHz: 1.4 più di 40 GHz: 1.0
c. Coefficiente tempo: Dopo il rilascio della concessione, il coefficiente tempo per l’utilizzo dello spettro delle frequenze è il seguente:
Anno dopo il rilascio della concessione Coefficiente
Dal rilascio della concessione al 2° anno completo: 0.5 Durante il 3° anno: 0.7 Durante il 4° anno e oltre: 1.0
d. Coefficiente classe delle frequenze: A seconda della classe delle frequenze delle reti satellitari, viene utilizzata la seguente tabella nella formula di cui al capoverso 1:
Classe delle frequenze Coefficiente
Classe delle frequenze 1: 1 Classe delle frequenze 2: 2 Classe delle frequenze 3: 5
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 1999
Se la larghezza di banda è attribuita a una rete satellitare, si applica la classe delle frequenze 1. Se la larghezza di banda è attribuita a due reti satellitari, si applica la classe delle frequenze 2. Se la larghezza di banda è attribuita a tre o più reti satellitari, se è utilizzata con altre funzioni di radiocomunicazione terrestre oppure se il Regolamento inter- nazionale delle radiocomunicazioni viene utilizzato solo in seconda istanza per l’attribuzione delle frequenze, si applica la classe delle frequenze 3.
Art. 11b Servizi di radiocomunicazione su onde corte 1 Per un servizio di radiocomunicazione su onde corte, la tassa di concessione per canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 1 kHz ammonta a 150 franchi all’anno. 2 Per servizi che lavorano su un canale la cui larghezza di banda ad alta frequenza è un multiplo di 1 kHz, oppure che lavorano con più canali la cui somma è un multi- plo di 1 kHz, la tassa di cui al capoverso 1 viene moltiplicata con un coefficiente secondo la tabella seguente:
Multiplo della larghezza di banda Coefficiente Multiplo della larghezza di banda Coefficiente ad alta frequenza ordinaria ad alta frequenza ordinaria
fino a 2 volte 1,2 fino a 1 000 volte 5,6 fino a 4 volte 1,4 fino a 2 000 volte 6,7 fino a 8 volte 1,7 fino a 4 000 volte 8,0 fino a 16 volte 2,0 fino a 8 000 volte 9,5 fino a 32 volte 2,4 fino a 16 000 volte 11,2 fino a 64 volte 2,8 fino a 32 000 volte 13,4 fino a 125 volte 3,3 fino a 64 000 volte 15,9 fino a 250 volte 4,0 fino a 125 000 volte 18,8 fino a 500 volte 4,7 più di 125 000 volte 22,4
Art. 12 cpv. 1 1 Per un impianto di radiocomunicazione che serve alla trasmissione di messaggi con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz (impianti di radiocomunica- zione con larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria), la tassa di concessione mensile per trasmettitore/ricevitore ammonta a:
Genere di traffico Classe di frequenze 1 Classe di frequenze 2 Classe di frequenze 3
Area limitrofa Area distante Area limitrofa Area distante Area limitrofa Area distante
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Simplex 17.50 35.– 13.50 27.– 5.– 10.– Duplex 20.– 40.– 14.– 28.– 5.– 10.–
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 1999
Art. 15 Sistema Digital European Cordless Telecommunications (DECT) nella banda delle frequenze 1880-1900 MHz Per il sistema Digital European Cordless Telecommunications (DECT) nella banda delle frequenze 1880-1900 MHz, la tassa di concessione ammonta a 50 franchi all’anno per stazione di base.
Art. 27 cpv. 2 2 Sono considerate imprese di trasporti pubblici le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 18 giugno 19932 sul trasporto di viaggiatori che trasportano viag- giatori beneficiando di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale come pure le imprese di trasporto aereo che dispongono di una concessione di rotte giusta l’articolo 28 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione ae- rea.
II 1 La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° febbraio 1999.
2 Gli articoli 11a e 11b entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1998.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
2 RS 744.10 3 RS 748.0