Lexipedia

AS 1999 386

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrativi nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 18 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel setto- re delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione forniti esclusi- vamente su linee, l’autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa ammini- strativa da 200 a 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi.

Art. 4 cpv. 2 e 4-6 2 Per il rilascio della concessione, essa riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa da 200 a 200 000 franchi, calcolata secondo il tempo im- piegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi. 4 Per l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote dai concessionari per ogni collegamento d’impianto di radiocomu- nicazione che serve alla trasmissione di messaggi in una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz (impianti di radiocomunicazione con una larghezza di ban- da ad alta frequenza ordinaria) una tassa amministrativa mensile per trasmettito- re/ricevitore che ammonta a:

Genere di traffico Classe di frequenze 1 Classe di frequenze 2 Classe di frequenze 3

Area Area Area Area Area Area limitrofa distante limitrofa distante limitrofa distante Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Simplex 15.– 30.– 5.– 10.– 2.– 4.– Duplex 22.50 45.– 7.50 15.– 3.– 6.–

5 Per un trasmettitore/ricevitore, la cui larghezza di banda ad alta frequenza è un multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria, le tasse giusta il capo- verso 4 verranno moltiplicate per il coefficiente di cui all’articolo 12 capoverso 4.

1 RS 784.106.12

386 1999-0304

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 1999

6 Per un singolo trasmettitore o ricevitore la tassa di concessione ammonta alla metà delle tasse di cui ai capoversi 4 e 5.

Art. 5 cpv. 1, 2, 4 e 6 1 Per l’esame delle offerte nell’ambito di una pubblica gara indetta con aggiudica- zione secondo determinati criteri o al miglior offerente per la concessione di servizi mobili di radiocomunicazione e di servizi di radiochiamata, l’autorità concedente riscuote in parti uguali dai richiedenti una tassa amministrativa totale da 10 000 a 2 000 000 di franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi. 2 Per il rilascio della concessione, essa riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa da 200 a 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo im- piegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi. 4 Per l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote annualmente dai concessionari: a. per un servizio a livello nazionale, una tassa amministrativa di 3000 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz; b. per un servizio regionale, una tassa amministrativa di 600 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz.

6 Per un servizio di telecomunicazione mediante un sistema Digital European Cor-

dless Telecommunications (DECT) che funziona nella gamma delle frequenze 1880- 1900 MHz, la tassa amministrativa per l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 100 franchi l’anno per stazione di base.

Art. 6 Titolo Concessioni per servizi via satellite fissi

Art. 6a Concessioni per servizi via satellite mobili 1 Per il rilascio di una concessione per servizi via satellite mobili, l’autorità conce- dente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa da 200 a 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi.

2 Per la modifica o la revoca di una concessione e per l’ordine di sanzioni o provve- dimenti amministrativi, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi.

3 Per l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l’Ufficio federale riscuote annualmente dai concessio- nari per una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz una tassa amministrativa di 4500 franchi. 4 Per un multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza attribuita (per gli im- pianti multicanali vale la somma dei singoli canali della larghezza di banda ad alta

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 1999

frequenza attribuita), la tassa giusta il capoverso 3 viene moltiplicata per un coeffi- ciente nel modo seguente:

Multiplo della larghezza di banda Coefficiente Multiplo della larghezza di banda Coefficiente ad alta frequenza ordinaria ad alta frequenza ordinaria

fino a 2 volte 1,2 fino a 1 000 volte 5,6 fino a 4 volte 1,4 fino a 2 000 volte 6,7 fino a 8 volte 1,7 fino a 4 000 volte 8,0 fino a 16 volte 2,0 fino a 8 000 volte 9,5 fino a 32 volte 2,4 fino a 16 000 volte 11,2 fino a 64 volte 2,8 fino a 32 000 volte 13,4 fino a 125 volte 3,3 fino a 64 000 volte 15,9 fino a 250 volte 4,0 fino a 125 000 volte 18,8 fino a 500 volte 4,7 più di 125 000 volte 22,4

Art. 6b Concessioni per servizi di radiocomunicazione a onde corte 1 Per l’esame delle offerte nell’ambito di una pubblica gara per la concessione di servizi di radiocomunicazione su onde corte, l’autorità concedente riscuote in parti uguali dai richiedenti una tassa amministrativa totale da 10 000 fino a 2 000 000 di franchi, cal- colata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi. 2 Per il rilascio di una concessione, essa riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa da 200 a 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo im- piegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi. 3 Per la modifica o la revoca di una concessione e per l’ordine di provvedimenti o sanzioni amministrative, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi.

4 Per l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federale riscuote annualmente dai concessionari una tassa amministrativa di 300 franchi per canale attribuito in una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 1 kHz. 5 Per servizi che lavorano con canali la cui larghezza di banda ad alta frequenza è un multiplo di 1 kHz, o che lavorano con più canali la cui somma è un multiplo di 1 kHz, la tassa viene moltiplicata, giusta il capoverso 4, per un coefficiente nel modo seguente:

Multiplo della larghezza di banda Coefficiente Multiplo della larghezza di banda Coefficiente ad alta frequenza ordinaria ad alta frequenza ordinaria

fino a 2 volte 1,2 fino a 1 000 volte 5,6 fino a 4 volte 1,4 fino a 2 000 volte 6,7 fino a 8 volte 1,7 fino a 4 000 volte 8,0 fino a 16 volte 2,0 fino a 8 000 volte 9,5 fino a 32 volte 2,4 fino a 16 000 volte 11,2 fino a 64 volte 2,8 fino a 32 000 volte 13,4

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 1999

Multiplo della larghezza di banda Coefficiente Multiplo della larghezza di banda Coefficiente ad alta frequenza ordinaria ad alta frequenza ordinaria

fino a 125 volte 3,3 fino a 64 000 volte 15,9 fino a 250 volte 4,0 fino a 125 000 volte 18,8 fino a 500 volte 4,7 più di 125 000 volte 22,4

Art. 9a Decisioni in materia di diritto di coutenza Per una decisione in materia di diritto di coutenza, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa da 1000 fino a 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo im- piegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi.

Art. 10 cpv. 1 1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 fran- chi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.

Art. 11 cpv. 1 1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 fran- chi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.

Art. 12 cpv. 1bis 1bis La tassa per la modifica della concessione ammonta alla metà della tassa ammi- nistrativa unica di cui al capoverso 1.

Art. 16 cpv. 1 1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 fran- chi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.

Art. 17 cpv. 1 1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 150 fran- chi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 75 franchi.

Art. 18 cpv. 1 1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 fran- chi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.

Art. 19 cpv. 1 1 La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 30 fran- chi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 20 franchi.

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 1999

Art. 23 DNIC2 1 Per l’attribuzione di un decimo di un DNIC, l’Ufficio federale riscuote dal richie- dente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 1000 franchi. 2 Per la gestione di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa am- ministrativa annua di 1000 franchi. 3 Per la revoca di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa ammi- nistrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi.

Art. 24 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un nome ADMD, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 1500 franchi.

Art. 25 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un nome PRMD, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

Art. 26 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un nome RDN, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa ora- ria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

Art. 27 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un indirizzo NSAP, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

Art. 28 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un ICD, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi, tuttavia per un minimo di 1000 franchi.

Art. 29 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un object identifier, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

2 I termini e le abbreviazioni utilizzati in questo capitolo sono spiegati nell'allegato all'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.104; RU 1997 2879).

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 1999

Art. 30 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un IIN, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi, tuttavia per un minimo di 1000 franchi.

Art. 31 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un ISPC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

Art. 32 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un NSPC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

Art. 32a MNC 1 Per l’attribuzione di un MNC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di

200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

2 Per la gestione di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa an- nua di 100 franchi. 3 Per la revoca di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa cal- colata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi.

Art. 32b Codice Interlock CUG 1 Per l’attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impie- gato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 fran- chi. 2 Per la gestione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, esso riscuote dal titola- re una tassa amministrativa annua di 100 franchi. 3 Per la revoca di un sedicesimo del codice Interlock, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa ora- ria di 200 franchi.

Art. 33 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un codice del fabbricante, l’Ufficio federale riscuote dal ri- chiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 1999

Art. 34 cpv. 1 1 Per l’attribuzione di un indirizzo di istradamento, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 200 franchi, tuttavia per un minimo di 500 franchi.

II 1 La presente modifica entra in vigore il 1o febbraio 1999 fatto salvo il capoverso 2.

2 Gli articoli 6a e 6b entrano in vigore con effetto retroattivo al 1o gennaio 1998.

18 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger