AS 1999 407
Ordinanza del DFE concernente la modifica di atti normativi in relazione all'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura
Ordinanza del DFE concernente la modifica di atti normativi in relazione all’entrata in vigore della nuova legge sull’agricoltura
del 7 dicembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I I presenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 6 dicembre 19941 sulle indennità nell’agricoltura
Art. 1 lett. b, c, f La presente ordinanza si applica al pagamento di aiuti finanziari per le indennità versate dai Cantoni e dalle organizzazioni nei campi seguenti: b. controllo di riconoscimento del materiale vegetale di moltiplicazione a norma dell’articolo 20 dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19982 sulle sementi e i tuberi-seme; c. controllo della vendemmia a norma dell’articolo 8 dell’ordinanza del 7 dicem- bre 19983 sul vino; f. Abrogata.
Art. 15 Abrogato
Art. 16 Esecuzione 1 L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza fatto salvo il capo- verso 2. 2 Nel settore della formazione professionale agricola, l’esecuzione spetta all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, nella misura in cui l’UFAG non ne è interessato.
2. Libro delle sementi del 6 giugno 19744
Ingresso
1998-0268 407
Modifica di atti normativi in relazione all’entrata in vigore della nuova legge RU 1999 sull’agricoltura. O del DFE
visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle sementi,
Articoli 20-22, 25 cpv. 1 n. 3, 4 e 6, 26 e 29 cpv. 1 n. 12 Abrogati
3. Ordinanza del 25 gennaio 19826 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale
Ingresso: visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 marzo 19627 sulla protezione dei vegetali,
4. Ordinanza del DFEP dell’8 giugno 19958 concernente il ritiro di polvere di
latte intero
Ingresso visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19989 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (OILOC),
Art. 1 cpv. 1 1 La proporzione del ritiro giusta l’articolo 4 capoverso 2 OILOC è di quattro parti di merce indigena per una parte di merce importata.
Art. 3 cpv. 1 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato dell’esecuzione della presente ordi- nanza.
5. Ordinanza del DFEP dell’8 giugno 199510 concernente disposizioni speciali in
merito all’importazione di determinati formaggi
Ingresso visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sull’importazio- ne di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati,
5 RS 916.151; RU 1999 420 6 RS 916.201 7 RS 916.20 8 RS 916.355.117 9 RS 916.355.1; RU 1998 3266 10 RS 916.355.120 11 RS 916.355.1; RU 1998 3266
Modifica di atti normativi in relazione all’entrata in vigore della nuova legge RU 1999 sull’agricoltura. O del DFE
Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 5 frase introduttiva 1 Gli attestati d’esportazione e i certificati per il formaggio fuso menzionati nell’ar- ticolo 5 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati devono contenere le seguenti indicazioni: ... 5 La prova d’origine per il roquefort giusta l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibi- li, nonché di caseina e caseinati deve contenere le seguenti indicazioni: ...
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin