AS 1999 415
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:
Sezione 1: Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato delle ciliegie e delle prugne
Art. 1 Contributi a provvedimenti interni
1 La Confederazione può versare contributi per provvedimenti di sgravio del mer-
cato delle ciliegie e delle prugne da tavola, soprattutto per forniture nelle regioni di montagna. 2 I contributi stanziati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) me- diante decisione sono commisurati all’onere per le spese di imballaggio, trasporto e smercio.
Art. 2 Contributi all’esportazione 1 La Confederazione può versare contributi all’esportazione delle ciliegie da tavola e delle ciliegie nere da conserva trasformate. 2 I contributi all’esportazione delle ciliegie da tavola sono versati soltanto se il mer- cato interno è completamente approvvigionato. 3 I contributi all’esportazione delle ciliegie nere da conserva trasformate sono versati soltanto se i raccolti delle ciliegie da conserva sono ritirati. Questi contributi sono versati in funzione dei ritiri indigeni comprovati dalle aziende. 4 I contributi all’esportazione concessi dall’Ufficio federale mediante decisione sono fissati secondo criteri unitari e dipendono dalla differenza tra il prezzo indigeno e quello estero.
RS 916.131.11 1 RS 910.1; RU 1998 3033
1998-0184 415
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 1999
Art. 3 Prezzi di ritiro I contributi sono accordati soltanto se per i prodotti corrispondenti sono stati pagati i prezzi di produzione fissati dai diretti interessati.
Sezione 2: Contributi per la valorizzazione di mele e pere
Art. 4 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato sotto forma di succo concentrato di mele e pere. L’Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 2 Per riserva di mercato a livello d’azienda s’intende, per le mele da sidro e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigiona- mento normale, ma al massimo pari al 50 per cento dell’approvvigionamento nor- male.
3 L’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per
cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere, riferito agli ultimi tre anni.
Art. 5 Contributi per prodotti di mele e pere provenienti da eccedenze 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nonché all’esportazione di succo concentrato di mele e pere, sempre che il concentrato sia prodotto da eccedenze di mele da sidro e pere da sidro. 2 Per eccedenza s’intende il quantitativo destinato alla trasformazione che eccede l’approvvigionamento normale e la riserva di mercato. 3 La Confederazione può versare contributi all’esportazione di prodotti di mele e pere diversi da quelli di cui al capoverso 1.
4 L’Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione.
Art. 6 Calcolo dei contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale 1 I contributi ai costi per le scorte di succo concentrato di mele e pere e per i relativi interessi del capitale sono determinati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali.
2 L’Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione.
Art. 7 Calcolo dei contributi all’esportazione 1 I contributi all’esportazione di succo concentrato di mele e pere sono calcolati sulla base: a. di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali;
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 1999
b. dei prezzi di produzione riferiti all’azienda ed effettivamente pagati per le mele da sidro e le pere da sidro, ma al massimo del prezzo di riferimento fissato dalle competenti organizzazioni di categoria e c. della differenza tra il prezzo di fabbricazione del succo concentrato di mele o pere e il prezzo ottenuto all’estero. 2 L’Ufficio federale fissa i contributi per l’esportazione dei prodotti di cui all’ar- ticolo 5 capoverso 3 e li stanzia mediante decisione. Questi contributi possono corri- spondere al massimo ai contributi all’esportazione di succo concentrato di mele o pere.
Art. 8 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi ai costi per le scorte e gli inte- ressi del capitale. 2 Le fabbriche di sidro industriali e le ditte commerciali ricevono contributi al- l’esportazione.
Sezione 3: Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto
Art. 9 Le fabbriche di sidro industriali che chiedono i contributi sono tenute ad annunciare all’Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all’utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta. Questo vale per analogia anche per le ditte commerciali che chiedono i contributi all’esportazione.
Sezione 4: Requisiti qualitativi e rilevazioni statistiche
Art. 10 Requisiti qualitativi Nell’ambito dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione, l’Ufficio federale può prescrivere requisiti qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.
Art. 11 Rilevazioni statistiche L’Ufficio federale accorda contributi per le rilevazioni statistiche nell’ambito della frutta conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rileva- zioni statistiche federali.
2 RS 431.012.1
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 1999
Sezione 5: Organizzazioni
Art. 12 Collaborazione di organizzazioni 1 L’Ufficio federale può valersi di organizzazioni nell’esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione.
2 L’organizzazione che collabora deve garantire:
a. un’esecuzione corretta dei compiti ad essa affidati; b. la parità di trattamento fra membri e non membri riguardo al versamento dei contributi; c. una sorveglianza efficiente dell’impiego legale dei contributi.
Art. 13 Esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione L’Ufficio federale decide, su richiesta delle organizzazioni e in base alla situazione vigente sul mercato e in materia di approvvigionamento, circa l’esecuzione e la du- rata dei provvedimenti. Fissa i dettagli dell’esecuzione.
Art. 14 Ricorso a ditte Oltre alle organizzazioni incaricate, l’Ufficio federale può ricorrere anche a ditte per l’esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione.
Art. 15 Rilevazione dei dati e consultazione 1 L’Ufficio federale rileva i dati specifici delle aziende di cui abbisogna per i prov- vedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione e li valuta. 2 Prima di decidere circa lo stanziamento di contributi per l’esportazione di succo concentrato di mele e pere, l’Ufficio federale sente l’organizzazione coinvolta.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Disposizioni transitorie 1 I contributi per i provvedimenti nel settore della frutticoltura sono versati sino al 31 dicembre 2000 conformemente all’articolo 1 lettere d-f dell’ordinanza del 15 gennaio 19973 concernente il promovimento della frutticoltura. 2 L’Ufficio federale può versare annualmente, sino al 31 dicembre 2003, una somma massima di 40’000 franchi ad organizzazioni che promuovono la valorizzazione della frutta in ambito contadino.
3 RU 1997 445
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 1999
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin