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AS 1999 420

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161, 162, 164 e 177 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione 1 Salvo disposizione contraria, la presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (materiale) per uso agricolo. 2 Essa non si applica al materiale destinato esclusivamente all’esportazione in Stati con i quali la Svizzera non ha convenuto il riconoscimento reciproco delle disposi- zioni in materia di produzione e commercializzazione.

Art. 2 Definizioni a. Materiale vegetale di moltiplicazione, commercializzazione, produzione Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. materiale vegetale di moltiplicazione: le sementi, le piante, le marze per inne- sto, gli innesti e tutte le altre parti di pianta, incluso il materiale ottenuto me- diante riproduzione in vitro, destinati a essere moltiplicati, seminati, piantati o ripiantati; b. commercializzazione: la cessione a titolo oneroso o gratuito nonché l’importa- zione di materiale; c. produzione: la lavorazione professionale, compreso il confezionamento profes- sionale, ad eccezione del confezionamento in un’azienda agricola della pro- duzione destinata all’uso proprio; d. partita: una quantità omogenea di materiale che costituisce un’unità in vista della produzione, della commercializzazione o, all’occorrenza, della certifica- zione; e. miscugli: i miscugli di materiale di diverse specie o varietà.

RS 916.151 1 RS 910.1; RU 1998 3033

420 1998-0191

Art. 3 b. Varietà Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. varietà: un insieme vegetale di un taxon botanico del rango noto più basso il quale, sia che adempia o meno le condizioni imposte per la concessione di un diritto di costituzione, può essere:

1. definito mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un determinato

genotipo o da una determinata combinazione di genotipi,

2. distinto da un qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di

almeno uno dei suddetti caratteri,

3. considerato un’unità, tenuto conto che può essere riprodotto conforme;

b. varietà sperimentale: una varietà annunciata per l’ammissione nel catalogo delle varietà; c. varietà distinta: una varietà:

1. che si distingue nettamente per una o più caratteristiche importanti da

qualsiasi altra varietà nota, indipendentemente dall’origine, artificiale o naturale, della varietà iniziale da cui deriva, 2. le cui caratteristiche possono essere riconosciute e descritte con precisione; d. varietà sufficientemente omogenea: una varietà le cui piante, salvo rare aberra- zioni, sono simili o geneticamente identiche per tutte le caratteristiche perti- nenti, tenuto conto delle peculiarità del loro sistema di riproduzione; e. varietà stabile: una varietà che rimane conforme alla definizione delle sue ca- ratteristiche iniziali dopo che si è moltiplicata o alla fine di ogni ciclo se il co- stitutore ha definito un ciclo particolare di moltiplicazione; f. varietà nota: una varietà che:

1. è ammessa nel catalogo delle varietà o per la quale è in corso una procedu-

ra di ammissione,

2. è ammessa in un catalogo nazionale di un altro Paese o in un catalogo in-

ternazionale o per la quale è in corso una procedura di ammissione, nella misura in cui esista con tale Paese o con l’organizzazione internazionale un accordo di riconoscimento reciproco delle disposizioni relative all’am- missione delle varietà in vista della loro commercializzazione o delle di- sposizioni relative alla protezione delle novità vegetali,

3. è stata ammessa nel catalogo delle varietà, in un catalogo di un altro Paese

o in un catalogo internazionale di cui al numero 2.

Sezione 2: Catalogo ed elenco delle varietà

Art. 4 Catalogo delle varietà 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina le specie per le quali è allestito un catalogo delle varietà. 2 Esso disciplina la procedura relativa all’esame delle varietà e all’ammissione nel catalogo nonché il diritto di accesso ai documenti.

Ordinanza sulle sementi RU 1999

3 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) è autorizzato a emanare me- diante ordinanza cataloghi delle varietà.

Art. 5 Condizioni di ammissione

1 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

a. è distinta, stabile e sufficientemente omogenea; b. il suo valore agronomico e di utilizzazione presenta miglioramenti rispetto alle altre varietà; c. la selezione per la conservazione delle varietà è garantita da un metodo ricono- sciuto dall’Ufficio federale, sotto la responsabilità del costitutore o del suo rap- presentante, e può essere controllata dall’Ufficio federale in qualsiasi momento; d. la designazione delle varietà adempie le esigenze di cui all’articolo 6 della leg- ge del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali.

2 Il Dipartimento può prevedere deroghe alle condizioni di ammissione segnata-

mente per: a. le varietà destinate esclusivamente alla commercializzazione all’estero, fatte salve le disposizioni di accordi internazionali; b. le specie o le varietà di importanza minore; c. le specie orticole; d. le componenti di varietà e i miscugli di linee. 3 Esso può stabilire condizioni specifiche relative al valore agronomico e di utilizza- zione; per determinate specie può fissare condizioni supplementari a quelle di cui nel capoverso 1. 4 A titolo eccezionale, l’Ufficio federale può ammettere una varietà che non adempie le condizioni di cui al capoverso 3 se presenta caratteristiche positive che compen- sano ampiamente determinate lacune.

Art. 6 Selezione per la conservazione 1 Il costitutore o il suo rappresentante sottopongono all’Ufficio federale le descrizio- ni dei metodi di selezione per la conservazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 let- tera c. L’Ufficio federale riconosce il metodo se questo consente di mantenere la varietà conforme alla descrizione depositata all’atto dell’ammissione. 2 La selezione per la conservazione può essere effettuata all’estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.

Art. 7 Durata dell’ammissione

1 Una varietà è ammessa per una durata di dieci anni.

2 L’ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi di dieci anni nella misura in cui siano sempre adempiute le condizioni relative alla distinzione, alla sta- bilità e all’omogeneità. 3 La domanda di proroga deve essere presentata all’Ufficio federale due anni prima della scadenza dell’ammissione.

2 RS 232.16

Art. 8 Stralcio dal catalogo delle varietà Una varietà può essere stralciata dal catalogo: a. se le disposizioni della presente ordinanza o quelle emanate in virtù della stessa non sono rispettate; b. se sono state fornite indicazioni false o fallaci all’atto della domanda di ammis- sione o della procedura di ammissione; o c. su domanda del costitutore o del suo rappresentante, salvo se rimane garantita una selezione per la conservazione.

Art. 9 Elenco delle varietà 1 Il Dipartimento determina le specie per le quali è allestito un elenco; esso fissa le condizioni per l’ammissione e lo stralcio. 2 Esso disciplina la procedura relativa all’esame delle varietà e all’ammissione nel- l’elenco nonché il diritto di accesso ai documenti.

3 L’Ufficio federale è competente di emanare elenchi delle varietà.

Sezione 3: Certificazione, produzione e commercializzazione

Art. 10 Categorie di materiale

1 Il materiale è prodotto e commercializzato sotto forma di:

a. materiale di prebase; b. materiale di base; c. materiale certificato; d. materiale commerciale; e. materiale standard; f. materiale CAC (Conformitas Agraria Communitatis). 2 Il materiale di prebase, il materiale di base e il materiale certificato costituiscono il materiale certificato in senso lato (s.l.). 3 Per determinate specie, il Dipartimento può limitare la produzione e la commer- cializzazione a talune categorie. 4 Per determinate specie, esso può definire il materiale di prebase mediante sinonimi.

5 Il Dipartimento disciplina le esigenze specifiche che devono adempiere le diffe- renti categorie.

Art. 11 Certificazione del materiale

1 Può essere certificato (s.l.) solo:

a. il materiale di prebase, il materiale di base e il materiale certificato; b. il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà o il materiale di una varietà sperimentale; c. il materiale derivante direttamente da un materiale di categoria superiore se- condo le norme di filiazione specifiche della specie; d. il materiale proveniente da particelle che adempiono le esigenze di produzione; e. il materiale che adempie le esigenze applicabili alla propria categoria.

Ordinanza sulle sementi RU 1999

2 Il Dipartimento stabilisce le norme specifiche di filiazione e le esigenze che devo- no adempiere le particelle e le partite di materiale. 3 Esso disciplina la procedura applicabile alla certificazione delle partite di materia- le.

Art. 12 Produzione di materiale certificato (s.l.) 1 Chiunque intende produrre materiale certificato (s.l.) deve richiedere un ricono- scimento giusta l’articolo 160 capoverso 2 della legge sull’agricoltura. 2 Ottiene il riconoscimento per la produzione di materiale certificato (s.l.) chiunque dispone del personale e dell’attrezzatura che garantiscono una qualità di lavoro sod- disfacente a tutti i livelli di produzione. 3 Il Dipartimento fissa le esigenze applicabili alle aziende di produzione e disciplina la procedura di riconoscimento.

4 Esso stabilisce le condizioni che regolano la produzione di miscugli.

Art. 13 Produzione di materiale non certificato (s.l.) 1 Il Dipartimento può disciplinare esigenze specifiche applicabili alla produzione di materiale commerciale, di materiale standard o di materiale CAC o ai miscugli e alle partite di materiale delle suddette categorie.

2 Esso può ordinare che le aziende che producono determinate specie soggiacciano

al riconoscimento e stabilire le esigenze applicabili ai terreni di produzione. Disci- plina la relativa procedura.

Art. 14 Condizioni per la commercializzazione

1 Il materiale può essere commercializzato se:

a. adempie le esigenze fissate per le relative categorie; b. adempie le esigenze della legislazione in materia di protezione dei vegetali; c. la sua varietà figura in un catalogo delle varietà, se tale catalogo esiste per la specie in questione o, se si tratta di specie per le quali è allestito un elenco delle varietà, essa figura nel suddetto elenco per quanto si tratti di materiale certifi- cato (s.l.) prodotto in Svizzera. 2 Il Dipartimento può prevedere deroghe per la conservazione e l’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, per le varietà sperimentali, per la ricerca o per determinati casi di importanza minore. 3 In caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento generale, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di materiale ausiliario che non corrisponde interamente alle esigenze. 4 Il materiale può essere commercializzato solo se imballato e caratterizzato confor- memente alle esigenze fissate nell’articolo 17. 5 Il Dipartimento stabilisce le norme applicabili durante il periodo in cui il materiale di una varietà può essere commercializzato dopo che è scaduta la sua ammissione nel catalogo delle varietà.

Art. 15 Commercializzazione di materiale prodotto all’estero

1 Il materiale prodotto all’estero può essere commercializzato in Svizzera se:

a. le esigenze del Paese d’origine relative alla produzione e alla commercializza- zione sono parificate a quelle definite nella presente ordinanza e nelle disposi- zioni emanate in virtù della stessa; b. la varietà è ammessa nel catalogo delle varietà. 2 L’Ufficio federale tiene un elenco dei Paesi le cui esigenze sono parificate a quelle definite nel capoverso 1 lettera a. 3 Per le specie delle quali non esisteva un catalogo delle varietà prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il Dipartimento può autorizzare la commercializza- zione di materiale di varietà ammesse in un catalogo di un altro Paese o in un cata- logo internazionale. 4 Se le esigenze del Paese d’origine non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, il Dipartimento può sottoporre ad autorizzazione l’importazione di de- terminate categorie di materiale. L’Ufficio federale autorizza l’importazione di mate- riale, se questo adempie le esigenze della presente ordinanza e delle disposizioni emanate in virtù della stessa.

Art. 16 Obbligo di annunciarsi e di domandare il riconoscimento

1 Chiunque commercializza materiale certificato (s.l.) deve annunciarsi presso

l’Ufficio federale. 2 Il Dipartimento può sottoporre al riconoscimento le aziende che commercializzano materiale di specie che hanno un’importanza particolare.

Art. 17 Imballaggio e caratterizzazione 1 Il materiale certificato (s.l.) dev’essere munito di un’etichetta ufficiale per essere commercializzato. Le indicazioni riportate sull’etichetta devono essere indelebili e in una lingua ufficiale. 2 Il Dipartimento può esigere che il materiale non certificato (s.l.) possa essere commercializzato soltanto se munito di un’etichetta ufficiale o di un documento del fornitore. 3 Ogni trattamento, chimico o di altro tipo, del materiale deve essere menzionato sull’etichetta ufficiale, su un’etichetta del fornitore o sull’imballaggio, conforme- mente alle disposizioni dell’ordinanza del 26 gennaio 19943 sui prodotti per il trat- tamento delle piante. 4 Le etichette degli imballaggi contenenti materiale ausiliario devono indicare che si tratta di materiale che risponde a requisiti minori. 5 L’imballaggio di materiale certificato (s.l.) deve essere chiuso in modo che, se aperto, il sistema di chiusura o l’etichetta ufficiale siano danneggiati. 6 Il Dipartimento può imporre condizioni supplementari relative alla caratterizzazio- ne, all’imballaggio e alla relativa chiusura. Per determinate specie, esso può preve- dere deroghe concernenti l’imballaggio e la relativa chiusura. 3 RS 916.161

Ordinanza sulle sementi RU 1999

Sezione 4: Aiuti finanziari per la produzione di mais da seme

Art. 18 1 Al fine di garantire una produzione svizzera adeguata di mais da seme, l’Ufficio federale concede aiuti finanziari a organizzazioni idonee. 2 Esso decide, su domanda, in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari fra le or- ganizzazioni interessate, con le quali conclude un contratto che verte sulle presta- zioni, le condizioni e gli oneri relativi all’aiuto finanziario.

3 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo a un milione di franchi l’anno.

Sezione 5: Statistica e procedura di opposizione

Art. 19 Statistica della commercializzazione Su domanda dell’Ufficio federale, i produttori e le aziende che producono, confe- zionano o commercializzano materiale devono dichiarare le quantità commercializ- zate, in particolare se il materiale proviene da varietà geneticamente modificate.

Art. 20 Procedura di opposizione Per i controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate in virtù della stessa, il Dipartimento può stabilire una procedura di opposi- zione contro le decisioni di prima istanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21 Competenze del Dipartimento

1 Il Dipartimento emana disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza. Esso

tiene conto delle prescrizioni e delle norme corrispondenti delle organizzazioni in- ternazionali.

2 Esso può delegare determinati controlli alle autorità cantonali di polizia.

Art. 22 Competenze dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le disposizioni emanate in virtù della stessa. 2 Esso può chiedere alle autorità doganali e alle autorità cantonali di esecuzione di assisterlo nei suoi compiti di controllo. 3 Esso può nominare comitati tecnici composti di rappresentanti delle cerchie inte- ressate che lo consigliano nell’esecuzione della presente ordinanza e delle disposi- zioni emanate in virtù della stessa.

4 Esso può prelevare, far prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare a spese delle aziende che fanno certificare, producono o commercializzano il mate- riale. 5 Esso può delegare determinati compiti di sua competenza ad organi indipendenti di controllo. Questi possono riscuotere tasse adeguate che coprano le loro spese.

Art. 23 Disposizioni transitorie 1 Il Dipartimento fissa, per ogni specie coltivata, la data fino alla quale è autorizzata la commercializzazione del materiale prodotto conformemente al diritto previgente. 2 Esso può prevedere disposizioni transitorie per le varietà commercializzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non adempiono le esigenze fis- sate per l’ammissione nel catalogo delle varietà.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza sulle sementi RU 1999

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