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AS 1999 448

Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali

Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali

del 7 dicembre 1998

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 6 e 28 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’allevamento di ani- mali, ordina:

Sezione 1: Contributi per animali iscritti nel libro genealogico, apprezzamento della morfologia ed esami funzionali

Art. 1 Animali iscritti nel libro genealogico 1 Vengono versati contributi per animali delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina in età di riproduzione, identificati e iscritti nel libro genealogico e i cui ge- nitori e nonni sono iscritti o menzionati nel libro genealogico della medesima razza.

2 I tori devono avere almeno 9 mesi, gli ovini e i caprini almeno 6 mesi di età.

3 Le giovenche devono essere gravide di almeno 5 mesi.

4 Per quel che concerne gli equini, danno diritto ai contributi soltanto i puledri fino a

12 mesi di età.

Art. 2 Apprezzamento della morfologia 1 Vengono versati contributi per gli apprezzamenti della morfologia se sono appli- cati i metodi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento. Questi devono essere conformi alle norme internazionali e comprendere almeno la valutazione di tre ca- ratteristiche morfologiche economicamente importanti. 2 Per uno stesso animale può essere versato soltanto un contributo all’anno, indipen- dentemente dal fatto che sia stato valutato una o più volte.

Art. 3 Esami funzionali Vengono versati contributi per gli esami funzionali se sono applicati i metodi stabi- liti dalle organizzazioni di allevamento riconosciute, sempreché questi siano con- formi alle norme internazionali.

RS 916.310.31 1 RS 916.310; RU 1999 95

448 1998-0274

Concessione di contributi nell’allevamento di animali RU 1999

Sezione 2: Contributi all’esportazione

Art. 4 Esigenze poste agli animali da esportare Vengono versati contributi all’esportazione per animali iscritti nel libro genealogico: a. nati in Svizzera; b. di qualità superiore alla media per quanto riguarda la morfologia e le prestazio- ni; c. sani, non feriti, ben nutriti e curati.

Art. 5 Contributi all’esportazione per le giovenche e le vacche gravide

1 I contributi all’esportazione per le giovenche e le vacche gravide ammontano a

1200 franchi per animale.

2 Le giovenche devono avere almeno 20 mesi di età.

3 Le vacche possono avere al massimo 5 anni di età.

4 Devono essere gravide di almeno 5 mesi.

Art. 6 Contributi all’esportazione per i tori

1 I contributi all’esportazione per i tori ammontano a 1000 franchi per animale.

2 Gli animali devono avere un’età compresa fra i 9 e i 24 mesi.

Art. 7 Contributi all’esportazione per gli equini 1 I contributi all’esportazione per cavalli delle razze Franches Montagnes, mezzo sangue e Haflinger ammontano a: a. 1000 franchi per animale di età compresa tra 2 e 3 anni; b. 1300 franchi per animale di età compresa tra 3 e 5 anni.

2 I contributi per altre razze vengono fissati su domanda.

Art. 8 Contributi all’esportazione per gli ovini e i caprini I contributi all’esportazione per gli ovini e i caprini ammontano a: a. ovini 100 franchi per animale di età compresa tra 6 e 12 mesi;

200 franchi per animale di età compresa tra 12 e 36 mesi;

b. caprini 250 franchi per animale di età compresa tra 6 e 12 mesi;

300 franchi per animale di età compresa tra 12 e 36 mesi.

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Concessione di contributi nell’allevamento di animali RU 1999

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger

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