AS 1999 448
Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali
Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali
del 7 dicembre 1998
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 6 e 28 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’allevamento di ani- mali, ordina:
Sezione 1: Contributi per animali iscritti nel libro genealogico, apprezzamento della morfologia ed esami funzionali
Art. 1 Animali iscritti nel libro genealogico 1 Vengono versati contributi per animali delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina in età di riproduzione, identificati e iscritti nel libro genealogico e i cui ge- nitori e nonni sono iscritti o menzionati nel libro genealogico della medesima razza.
2 I tori devono avere almeno 9 mesi, gli ovini e i caprini almeno 6 mesi di età.
3 Le giovenche devono essere gravide di almeno 5 mesi.
4 Per quel che concerne gli equini, danno diritto ai contributi soltanto i puledri fino a
12 mesi di età.
Art. 2 Apprezzamento della morfologia 1 Vengono versati contributi per gli apprezzamenti della morfologia se sono appli- cati i metodi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento. Questi devono essere conformi alle norme internazionali e comprendere almeno la valutazione di tre ca- ratteristiche morfologiche economicamente importanti. 2 Per uno stesso animale può essere versato soltanto un contributo all’anno, indipen- dentemente dal fatto che sia stato valutato una o più volte.
Art. 3 Esami funzionali Vengono versati contributi per gli esami funzionali se sono applicati i metodi stabi- liti dalle organizzazioni di allevamento riconosciute, sempreché questi siano con- formi alle norme internazionali.
RS 916.310.31 1 RS 916.310; RU 1999 95
448 1998-0274
Concessione di contributi nell’allevamento di animali RU 1999
Sezione 2: Contributi all’esportazione
Art. 4 Esigenze poste agli animali da esportare Vengono versati contributi all’esportazione per animali iscritti nel libro genealogico: a. nati in Svizzera; b. di qualità superiore alla media per quanto riguarda la morfologia e le prestazio- ni; c. sani, non feriti, ben nutriti e curati.
Art. 5 Contributi all’esportazione per le giovenche e le vacche gravide
1 I contributi all’esportazione per le giovenche e le vacche gravide ammontano a
1200 franchi per animale.
2 Le giovenche devono avere almeno 20 mesi di età.
3 Le vacche possono avere al massimo 5 anni di età.
4 Devono essere gravide di almeno 5 mesi.
Art. 6 Contributi all’esportazione per i tori
1 I contributi all’esportazione per i tori ammontano a 1000 franchi per animale.
2 Gli animali devono avere un’età compresa fra i 9 e i 24 mesi.
Art. 7 Contributi all’esportazione per gli equini 1 I contributi all’esportazione per cavalli delle razze Franches Montagnes, mezzo sangue e Haflinger ammontano a: a. 1000 franchi per animale di età compresa tra 2 e 3 anni; b. 1300 franchi per animale di età compresa tra 3 e 5 anni.
2 I contributi per altre razze vengono fissati su domanda.
Art. 8 Contributi all’esportazione per gli ovini e i caprini I contributi all’esportazione per gli ovini e i caprini ammontano a: a. ovini 100 franchi per animale di età compresa tra 6 e 12 mesi;
200 franchi per animale di età compresa tra 12 e 36 mesi;
b. caprini 250 franchi per animale di età compresa tra 6 e 12 mesi;
300 franchi per animale di età compresa tra 12 e 36 mesi.
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Concessione di contributi nell’allevamento di animali RU 1999
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger
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