AS 1999 451
Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento
Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento
del 7 dicembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 28 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’allevamento di animali, ordina:
Art. 1 Limite massimo per la determinazione dei contributi L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr. a. giovenche e vacche gravide 1200 b. tori 1000 c. equini 1300 d. ovini 200 e. caprini 300
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
RS 916.310.51 1 RS 916.310; RU 1999 95
1998-0267 451