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AS 1999 451

Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento

Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 28 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’allevamento di animali, ordina:

Art. 1 Limite massimo per la determinazione dei contributi L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr. a. giovenche e vacche gravide 1200 b. tori 1000 c. equini 1300 d. ovini 200 e. caprini 300

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

RS 916.310.51 1 RS 916.310; RU 1999 95

1998-0267 451