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AS 1999 452

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1 (LAgr), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza è applicabile alle aziende che praticano l’allevamento suino, l’ingrasso di suini, l’allevamento di galline ovaiole, la tenuta di galline ovaiole, l’in- grasso di polli, l’ingrasso di tacchini e l’ingrasso di vitelli.

Sezione 2: Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo mediante la cessione di concime aziendale

Art. 2 Effettivi massimi 1 Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche secon- do l’articolo 70 capoverso 2 LAgr o che la forniscono soltanto mediante la cessione di concime aziendale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: a. 150 scrofe da allevamento che hanno figliato almeno una volta (in asciutta e allattanti, produzione tradizionale); b. 270 scrofe in asciutta che hanno figliato almeno una volta (in aziende di monta di cerchie di produttori con ripartizione del lavoro nella produ- zione di suinetti); c. 1 000 giovani scrofe coperte per la prima volta o mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi; d. 1 000 suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg); e. 1 000 suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg); f. 12 000 galline ovaiole; g. 12 000 galline da allevamento; h. 12 000 polli da ingrasso; i. 6 000 tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento); RS 916.344 1 RS 910.1; RU 1998 3033

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k. 3 000 tacchini da ingrasso (finissaggio); l. 200 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del lat- te). 2 Nell’ingrasso di polli con durata d’ingrasso ridotta sono ammessi i seguenti effetti- vi massimi: a. 14 000 polli da ingrasso per un periodo d’ingrasso di 5-6 settimane; b. 16 000 polli da ingrasso per un periodo d’ingrasso di 4-5 settimane.

Art. 3 Calcolo dell’effettivo complessivo massimo autorizzato 1 L’azienda che esaurisce l’effettivo massimo consentito per una categoria non può detenere animali delle altre categorie. 2 Se un’azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote per- centuali degli effettivi massimi consentiti non deve superare il 100 per cento. 3 Per il calcolo dell’effettivo complessivo massimo autorizzato non sono contati:

a. in un’azienda con suini da allevamento:

1. i mezzanotti riproduttori o le giovani scrofe coperte per la prima volta, de-

stinati alla rimonta del proprio effettivo, fino ad una quota del 50 per cento dell’effettivo di scrofe d’allevamento ma al massimo 75 animali, nonché

2. i suinetti e i mezzanotti (fino a 30 kg) prodotti nella propria azienda;

b. in un’azienda che detiene galline ovaiole: le galline da allevamento allevate per la propria tenuta di galline ovaiole, fino ad una quota massima del 50 per cento dell’effettivo di galline ovaiole.

Sezione 3: Aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza la cessione di concime aziendale

Art. 4 1 Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza la cessione di concime aziendale a terzi, il limite superiore dell’effettivo di animali consentito risulta dai requisiti della prova del rispetto delle esigenze ecologiche se- condo l’articolo 70 capoverso 2 LAgr. 2 Se il limite superiore supera gli effettivi di cui all’articolo 2, le aziende in questio- ne devono presentare all’autorità cantonale competente, mediante l’apposito modu- lo, una domanda di registrazione dell’effettivo massimo loro applicabile.

3 I dati figuranti nella domanda devono essere confermati dall’autorità comunale

competente. 4 L’autorità cantonale competente verifica i dati ed inoltra la domanda all’Ufficio federale. 5 L’Ufficio federale registra l’effettivo massimo applicabile all’azienda e la superfi- cie utile disponibile.

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Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

Art. 5 Valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte Alle aziende d’ingrasso di suini nonché alle aziende combinate d’allevamento e in- grasso di suini che ingrassano nella loro azienda i suinetti prodotti in proprio e valo- rizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, l’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale se: a. tali sottoprodotti non possono essere ritirati da aziende contadine della regione per nutrire i propri animali; b. mediante tali sottoprodotti è coperto almeno il 30 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

Art. 6 Valorizzazione di sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari 1 Alle aziende d’ingrasso di suini nonché alle aziende combinate d’allevamento e in- grasso di suini che ingrassano nella loro azienda i suinetti prodotti in proprio e valo- rizzano sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari, l’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale se: a. lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d’utilità pubblica d’im- portanza regionale; b. i sottoprodotti lavorati di macellazione, di macelleria e di altre derrate alimenta- ri non possono essere ritirati da aziende contadine della regione per nutrire i propri animali; c. gli impianti per il trattamento dei sottoprodotti e la preparazione degli alimenti per animali adempiono le esigenze dell’ordinanza del 3 febbraio 19932 concer- nente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale e degli articoli 40-47 dell’or- dinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie; d. l’approvvigionamento con sottoprodotti è garantito contrattualmente per alme- no cinque anni. 2 I sottoprodotti utilizzati devono coprire almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini. 3 Per verificare se l’utilizzazione dei sottoprodotti è un compito d’utilità pubblica d’importanza regionale, l’Ufficio federale sente i Cantoni interessati.

Art. 7 Attività sperimentale e di ricerca Se necessarie per l’esecuzione di esperimenti e prove, sono concesse autorizzazioni eccezionali alle aziende sperimentali ed alle stazioni di ricerca della Confederazione, alla Scuola svizzera d’avicoltura di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach.

2 RS 916.441.22 3 RS 916.401

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Art. 8 Effettivo massimo di animali In ogni caso, le autorizzazioni ai sensi degli articoli 5-7 sono concesse tutt’al più fino al 300 per cento dell’effettivo massimo semplice.

Art. 9 Presentazione delle domande 1 Le domande vanno presentate all’Ufficio federale corredate di tutti i documenti necessari. 2 L’Ufficio federale rilascia le autorizzazioni eccezionali in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.

Art. 10 Durata dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è limitata a cinque anni. Al più tardi tre mesi prima della scaden- za occorre domandarne il rinnovo; in caso d’omissione, il rinnovo può essere nega- to. 2 In caso di modifiche importanti delle condizioni che ne hanno determinato il rila- scio, l’Ufficio federale può adeguare o ritirare l’autorizzazione prima della scadenza del termine.

Sezione 5: Aumento dell’effettivo di bestiame o ripresa dell’attività aziendale

Art. 11

1 Le aziende che negli anni 1980-1984 o 1993-1994 hanno ricevuto contributi in

virtù dell’ordinanza del 26 agosto 19814 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova o in virtù dell’ordinanza del 13 gennaio 19935 con- cernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale, non possono durante i 20 anni successivi aumentare l’effettivo di bestiame o, rispettivamente, riprendere la produzione, senza l’autorizzazione dell’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale rilascia un’autorizzazione per aumentare il proprio effettivo di bestiame o per riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rim- borsati, con un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.

Sezione 6: Tassa

Art. 12 Riscossione della tassa L’Ufficio federale riscuote una tassa se sono tenuti più animali di quelli: a. corrispondenti all’effettivo complessivo massimo autorizzato; b. stabiliti con un’autorizzazione o con una registrazione secondo l’articolo 4;

4 RU 1981 1424 5 RU 1993 865 1598

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c. stabiliti dall’Ufficio federale dopo una riduzione dell’effettivo di animali nel quadro di un’azione di cessazione d’attività.

Art. 13 Ammontare della tassa

1 Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in soprannumero ammontano a:

Fr. a. scrofe da allevamento (che hanno figliato almeno una volta) 500 b. giovani scrofe gravide o mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi (a partire da 30 kg) 100 c. suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg) 20 d. suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg) 100 e. galline ovaiole 12 f. galline d’allevamento 5 g. polli da ingrasso 5 h. tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento fino alla 6a settimana) 5 i. tacchini da ingrasso (finissaggio a partire da 6 settimane di età) 15 k. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte) 200 2 La tassa è stabilita in base alle condizioni riscontrate il giorno del controllo.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14 Controllo degli effettivi di bestiame Per il controllo degli effettivi di bestiame l’Ufficio federale può far capo alla colla- borazione delle autorità cantonali.

Art. 15 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza in collaborazione con i Cantoni.

Art. 16 Disposizioni transitorie 1 Le menzioni nel registro fondiario della limitazione dell’effettivo di bestiame come restrizione di diritto pubblico della proprietà e limitate a 20 anni secondo il prece- dente diritto restano in vigore. 2 L’Ufficio del registro fondiario radia d’ufficio una siffatta menzione se dalla pro- nuncia della decisione sulla riduzione dell’effettivo di bestiame o sulla cessazione d’attività questo termine è scaduto. 3 Prima della scadenza di questo termine, la menzione può essere radiata soltanto col consenso dell’Ufficio federale.

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Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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