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AS 1999 459

Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull’agricoltura1 (LAgr), ordina:

Sezione 1: Associazioni professionali

Art. 1 Organizzazione di categoria

1 Un’organizzazione di categoria è un’associazione rappresentativa compo-

sta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8 LAgr.

2 Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

a. i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano al- meno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all’organizzazione; c. almeno il 60 per cento dei gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti2 sono affiliati alle or- ganizzazioni di produttori.

3 Un’organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza,

ovvero con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della tra- sformazione ed eventualmente del commercio.

Art. 2 Organizzazione di produttori

1 Un’organizzazione di produttori è un’associazione rappresentativa composta di

gruppi di produttori. 2 È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 so- no soddisfatte a livello della produzione.

RS 919.117.72

1998-0169 459

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 1999

Art. 3 Gruppo di produttori

1 Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o

gruppo di prodotti.

2 I suoi statuti devono comportare per lo meno:

a. regole comuni concernenti lo smercio; b. l’obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o dall’organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà

Art. 4 Misure di solidarietà

1 Possono essere sostenuti dalla Confederazione:

a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena; c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato; d. l’allestimento di contratti standard conformi al diritto federale; e. l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato.

2 Le misure volte a promuovere l’adeguamento della produzione e

dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano: a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.

Art. 5 Rappresentanza del prodotto Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un’unica organizzazione di categoria o da un’unica organizzazione di produttori, a eccezione dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e che possono essere rappresentati da un’organizzazione di categoria o da un’or- ganizzazione di produttori specifica.

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Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 1999

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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