AS 1999 459
Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull’agricoltura1 (LAgr), ordina:
Sezione 1: Associazioni professionali
Art. 1 Organizzazione di categoria
1 Un’organizzazione di categoria è un’associazione rappresentativa compo-
sta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8 LAgr.
2 Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:
a. i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano al- meno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all’organizzazione; c. almeno il 60 per cento dei gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti2 sono affiliati alle or- ganizzazioni di produttori.
3 Un’organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza,
ovvero con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della tra- sformazione ed eventualmente del commercio.
Art. 2 Organizzazione di produttori
1 Un’organizzazione di produttori è un’associazione rappresentativa composta di
gruppi di produttori. 2 È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 so- no soddisfatte a livello della produzione.
RS 919.117.72
1998-0169 459
Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 1999
Art. 3 Gruppo di produttori
1 Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o
gruppo di prodotti.
2 I suoi statuti devono comportare per lo meno:
a. regole comuni concernenti lo smercio; b. l’obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o dall’organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.
Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà
Art. 4 Misure di solidarietà
1 Possono essere sostenuti dalla Confederazione:
a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena; c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato; d. l’allestimento di contratti standard conformi al diritto federale; e. l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato.
2 Le misure volte a promuovere l’adeguamento della produzione e
dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano: a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.
Art. 5 Rappresentanza del prodotto Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un’unica organizzazione di categoria o da un’unica organizzazione di produttori, a eccezione dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e che possono essere rappresentati da un’organizzazione di categoria o da un’or- ganizzazione di produttori specifica.
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Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 1999
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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